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Istituzione elenco dei mediatori esperti in Giustizia riparativa: decreto 9 giugno 2023

Decreto 9 giugno 2023 – Di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Università e della ricerca, recante:

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi degli articoli 60, comma 2, e 93, commi 2 e 3, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

9 giugno 2023

Il Ministro della Giustizia

VISTO l’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

VISTO in particolare, l’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;

VISTO altresì l’articolo 93, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano stabilite le modalità di inserimento in detto elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della stessa norma, nonché le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratica valutativa di cui al comma 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

VISTO l’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

VISTO il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all’articolo 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo;
c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo;
d) «Conferenza nazionale»: Conferenza nazionale per la giustizia riparativa di cui all’articolo 61, del decreto legislativo;
e) «convivente del mediatore esperto»: la persona legata al mediatore esperto da un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una convivenza di fatto, anche se non formalizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della stessa legge;
f) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
g) «elenco»: l’elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero;
h) «esito riparativo»: l’accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo;
i) «familiare»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;
l) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo;
m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore;
n) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
o) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
p) «mediatore esperto coassegnatario del programma»: uno dei due mediatori che presiede allo svolgimento del programma, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
q) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attività di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all’effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneità, di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo;
r) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
s) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo;
t) «persona indicata come autore dell’offesa»: la persona di cui all’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
u) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
v) «prova pratico-valutativa»: la prova di cui all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo;
z) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell’elenco;
aa) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
bb) «Università»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario;
cc) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto disciplina:

a) l’istituzione presso il Ministero dell’elenco dei mediatori esperti, con l’indicazione, accanto al nominativo del mediatore esperto, dell’eventuale qualificazione di formatore;
b) i requisiti per l’inserimento nell’elenco, ai sensi degli articoli 60 e 93 del decreto legislativo, ai fini dell’esercizio dell’attività di mediatore esperto;
c) le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratico-valutativa e la relativa disciplina dell’onere finanziario a carico dei partecipanti;
d) i criteri per la cancellazione dei mediatori esperti dall’elenco;
e) le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto;
f) il contributo per l’iscrizione nell’elenco;
g) le modalità di revisione dell’elenco;
h) la vigilanza sull’elenco;
i) i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’attribuzione della qualificazione di formatore;
l) l’individuazione della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto e di mediatore esperto formatore.

Art. 3
(Elenco)

  1. È istituito l’elenco dei mediatori esperti abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa.
  2. L’elenco è tenuto presso il Ministero, titolare del trattamento dei dati personali, in sede di prima applicazione, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Presso il Dipartimento ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
  3. Il responsabile dell’elenco, al fine di esercitare la vigilanza sullo stesso nonché sull’attività degli iscritti, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero e della collaborazione dei Centri; il responsabile cura altresì l’aggiornamento dei dati.
  4. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
  5. L’elenco contiene l’annotazione della qualificazione di formatore ed è altresì articolato in una parte accessibile al pubblico ed una ad accesso riservato.
  6. Nella parte accessibile al pubblico sono consultabili i dati anagrafici del mediatore esperto, comprensivi di codice fiscale, numero e data di iscrizione all’elenco e di eventuale assunzione della qualificazione di formatore.
  7. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati e consultabili soltanto dai Centri, dai partecipanti alla Conferenza nazionale e alle Conferenze locali e da coloro che ricoprono la carica di Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti nonché di Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nell’esercizio delle potestà loro conferite dalla legge, i dati relativi a:
    1. requisiti per l’inserimento nell’elenco, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 10;
    2. ente che ha rilasciato l’attestazione di cui agli articoli 9, comma 7, 10, comma 6 e 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo;
    3. le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’elenco e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
  8. Ai soggetti di cui al comma 7 è altresì consentito l’accesso, su richiesta, alla documentazione relativa ai mediatori esperti, ivi inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’elenco.

Art. 4
(Requisito per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo)

  1. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 59, comma 9, e 60, comma 1, del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione, di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto ministeriale previsto dall’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo.

Art. 5
(Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lettera a), del decreto legislativo)

  1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:
    1. certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30.12.2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’articolo 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
    2. certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30.12.2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30.12.2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

Art. 6
(Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lettera b), del decreto legislativo)

  1. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante certificazione, relativa alla formazione teorica e pratica ricevuta nonché al tirocinio seguito.
  2. La certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie, comprova il completamento, alla data del 30.12.2022, di una formazione alla giustizia riparativa in materia penale, articolata come segue:
    1. almeno centosessanta ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione teorica, ispirata a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale, svoltasi altresì nelle forme tipiche della giustizia riparativa ed avente ad oggetto i seguenti insegnamenti: principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate. Dette materie sono individuate tra le seguenti: elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio, studi di genere, psicologia giuridica, psicologia di comunità, psicologia del conflitto, antropologia giuridica e culturale, sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia della devianza, teorie sociologiche sul conflitto e sui conflitti, sociolinguistica. I principi, teorie e metodi della giustizia riparativa comprendono anche lo studio: del paradigma della giustizia riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento alle raccomandazioni e alle politiche internazionali; dei protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia riparativa in materia penale; dei peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili; della deontologia del mediatore esperto; ;
    2. almeno trecentoventi ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione pratica, svolta prioritariamente in presenza e nelle forme di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), ultimo capoverso, dedicata allo sviluppo delle capacità di ascolto e di relazione nonché a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili, mediante: l’acquisizione della consapevolezza dei propri conflitti e danni, agiti e subiti; l’apprendimento delle pratiche e delle tecniche di giustizia riparativa; lo sviluppo di sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, indicati nell’articolo 4, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale di cui all’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo; lo sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell’abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase; l’acquisizione dell’idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì dell’abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto; l’acquisizione, infine, delle specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché delle abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale;
    3. almeno duecento ore di tirocinio successivo, comprendente l’affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi. A tal fine, la certificazione contiene l’elenco di tutti i programmi cui ha partecipato l’interessato, tra quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto legislativo nonché la loro tipologia e durata.
  3. Il possesso altresì del requisito di cui all’articolo 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa, di cui all’articolo 8.

Art. 7
(Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo)

  1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:
    1. documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30.12.2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;
    2. certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30.12.2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’articolo 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
    3. apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30.12.2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

Art. 8
(Prova pratico-valutativa)

  1. La prova pratico-valutativa di cui all’articolo 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle Università e dai Centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.
  2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’articolo 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’articolo 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.
  3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:
    1. consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;
    2. piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
    3. sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;
    4. capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
    5. idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
    6. specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.
  4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
  5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.
  6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento -DSA-, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’ articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9
(Requisiti soggettivi e di onorabilità)

  1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
    1. non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
    2. non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
    3. non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
    4. non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
    5. non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
    6. non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    7. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
    8. non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
  2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10
(Requisiti per l’attribuzione della qualificazione di formatore)

  1. È attribuita la qualificazione di formatore di cui all’articolo 3, comma 5, del presente decreto a coloro che risultino iscritti nell’elenco con la qualificazione di mediatore esperto e che siano in possesso dell’attestazione comprovante l’effettuazione della simulazione finale della formazione iniziale con giudizio di idoneità, di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall’articolo 59, comma 10, del decreto legislativo.
  2. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, è altresì attribuita la qualificazione di formatore di cui all’articolo 3, comma 5, ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, con la qualificazione di mediatore esperto, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8, che siano comunque in possesso, alla data del 30.12.2022, dei seguenti requisiti:
    1. avere comprovate perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivanti dall’esperienza concreta e specifica maturata nella conduzione di programmi, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30.12.2022, presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla medesima data, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
    2. aver già svolto, in Italia o all’estero, attività di formatore in materia di giustizia riparativa, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30.12.2022. Quale attività formativa può essere valorizzata quella prestata in materia di giustizia riparativa nel settore penale nell’ambito di corsi diretti a futuri mediatori o nell’ambito di corsi universitari o infine nell’ambito di seminari o convegni scientifici.
  3. I requisiti di cui al comma che precede sono attestati a mezzo di idonea certificazione, che contiene:
  1. nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l’indicazione in dettaglio della convenzione o del protocollo nonché l’elencazione dettagliata dei programmi effettivamente svolti dal mediatore esperto presso i soggetti indicati nella stessa lettera a) nei cinque anni precedenti il 30.12.2022, con specificazione di tipologia, durata e gestione in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro;
  2. nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’indicazione in dettaglio di luogo, data, durata, contenuto e destinatari di ogni singola esperienza formativa come docente.

Art. 11
(Procedimento di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’articolo 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
  2. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
  4. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell’elenco:
    1. il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 9;
    2. l’avvio di procedimenti penali a loro carico per delitti non colposi;
    3. l’avvio di procedimenti disciplinari a loro carico;
  5. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 sono effettuate con le modalità di cui al comma 1.
  6. Per le domande di inserimento nell’elenco pervenute entro sei mesi dall’approvazione del modello di domanda di cui al comma 1, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 3 è di quarantacinque giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
  7. Alle domande di attribuzione della qualificazione di formatori, anche ove presentate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco dei mediatori esperti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6.

Art. 12
(Effetti dell’iscrizione)

  1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nell’elenco.
  2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il mediatore esperto è tenuto, negli atti e nella corrispondenza, a fare menzione del numero d’ordine.
  3. Il provvedimento di attribuzione della qualificazione di formatore è comunicato al richiedente e annotato nell’elenco di cui all’articolo 3. Si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 13
(Cause di sospensione dall’elenco)

  1. Costituiscono causa di sospensione d’ufficio, per un periodo da sei a dodici mesi:
    1. la mancata comunicazione delle variazioni intervenute riguardo i requisiti di cui all’articolo 9, attestati ai sensi del comma 3 dello stesso articolo all’atto della domanda di inserimento;
    2. la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all’adempimento degli obblighi formativi permanenti, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell’anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre;
    3. la violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, descritti negli articoli 43, comma 1, lettere b), e) e g), 47, commi 3, 4, 5, 48, 50, comma 1, 52, comma 5, 54, comma 1, 55, commi 2 e 4, 56, comma 4 e 57 del decreto legislativo;
    4. l’ipotesi prevista dall’articolo 18, comma 6 del presente decreto.
  2. Costituisce causa di sospensione della qualificazione di formatore la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all’adempimento degli obblighi formativi permanenti, nella qualità di mediatori esperti formatori, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell’anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre.
  3. Costituisce altresì causa di sospensione dall’elenco o di sospensione della qualificazione di formatore l’istanza in tal senso volontariamente avanzata dall’interessato, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
  4. Sull’istanza di cui al comma che precede, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 4.

Art. 14
(Cause di cancellazione dall’elenco)

  1. Costituiscono cause di cancellazione d’ufficio dall’elenco:
    1. l’insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, dei requisiti di cui all’articolo 9;
    2. il mancato adempimento agli obblighi formativi permanenti;
    3. la volontaria divulgazione di dati personali relativi ai programmi;
    4. la reiterata violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c);
    5. la conduzione di uno o più programmi in presenza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 19;
    6. l’ipotesi prevista dall’articolo 18, comma 7.
  2. Costituisce causa di cancellazione d’ufficio della qualificazione di formatore il mancato adempimento degli obblighi formativi permanenti.
  3. Costituisce altresì causa di cancellazione dall’elenco o di cancellazione della sola qualificazione di formatore l’istanza in tal senso avanzata dall’interessato.
  4. Sull’istanza di cui al comma 3, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 4.

Art. 15
(Procedura di contestazione)

  1. Il responsabile dell’elenco, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate negli articoli 13, commi 1 e 2, e 14, commi 1 e 2, potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento, rispettivamente, di sospensione o di cancellazione anche della sola qualificazione di formatore, ne dà comunicazione al mediatore esperto con l’invito, entro un termine non superiore a trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.
  2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile dell’elenco, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se ritiene di non archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
  3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile dell’elenco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.
  4. La sospensione e la cancellazione sono disposte con decreto succintamente motivato, comunicato senza ritardo all’interessato mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
  5. In ogni fase della procedura di contestazione, il mediatore esperto può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell’iscrizione o dell’annotazione della qualificazione di formatore. In tal caso il responsabile dell’elenco, allo stato degli atti, ne dispone la relativa cancellazione.
  6. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l’esercizio del potere di vigilanza, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, agli interessati.
  7. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate dal responsabile dell’elenco all’indirizzo indicato dall’interessato al momento dell’iscrizione.

Art. 16
(Effetti della sospensione e della cancellazione)

  1. Il mediatore esperto, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne informa immediatamente il Centro presso il quale opera e documenta al responsabile dell’elenco l’adempimento di tale onere.
  2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione, il mediatore esperto non può più condurre programmi; laddove il mediatore esperto abbia programmi in corso di svolgimento, gli stessi saranno riassegnati ad altro mediatore esperto, a cura del Centro.
  3. Fuori del caso previsto dall’articolo 18, comma 7, secondo periodo, la cancellazione preclude al mediatore di procedere a nuova iscrizione per un periodo di due anni.
  4. Alla sospensione e alla cancellazione della qualificazione di formatore si applica la disposizione di cui al comma 1. Il mediatore esperto formatore informa altresì del provvedimento in questione ogni soggetto presso il quale stia svolgendo attività di formazione, documentando al responsabile dell’elenco l’adempimento di tale onere.
  5. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione di cui al comma 4, il mediatore esperto formatore non può più procedere a svolgere attività formative, anche laddove le stesse siano in corso.
  6. La cancellazione della qualificazione per qualsiasi causa preclude al mediatore esperto formatore di procedere a nuova richiesta di attribuzione della qualificazione di formatore per un periodo di due anni.

Art. 17
(Cessazione degli effetti della sospensione)

  1. Il mediatore esperto, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del periodo di sospensione irrogato per i motivi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e d), comunica e documenta al responsabile dell’elenco l’assolvimento degli obblighi previsti nelle medesime disposizioni.
  2. Il responsabile, verificato l’assolvimento degli obblighi in questione, alla scadenza del termine finale del periodo di sospensione dichiara cessata la sospensione, altrimenti dispone la cancellazione.

Art. 18
(Contributo per l’iscrizione e per il mantenimento dell’elenco e modalità di versamento)

  1. In sede di prima formazione dell’elenco, non è dovuto alcun contributo per l’iscrizione allo stesso.
  2. A far data dal 1.1.2025, per l’iscrizione all’elenco è dovuto dal richiedente la stessa un contributo di euro cinquanta.
  3. Per il mantenimento dell’iscrizione è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro cinquanta da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il contributo è dovuto a far data dal 1.1.2026 e comunque dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.
  4. Il pagamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 è effettuato tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, con versamento sull’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
  5. Non è dovuto ulteriore contributo per gli iscritti che formulano anche la richiesta di annotazione della qualificazione di formatore.
  6. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 3, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione del mediatore esperto dall’elenco.
  7. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 6, è disposta la cancellazione dall’elenco. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione nell’elenco prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.
  8. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull’importo della somma dovuta dall’iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall’articolo 1284 del codice civile.

Art. 19
(Cause di incompatibilità)

  1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:
    1. i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;
    2. i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;
    3. coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    4. coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
    5. coloro che ricoprono la carica di Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti.
  2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.
  3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
  4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:
  1. se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;
  2. se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;
  3. se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
  4. se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;
  5. se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;
  6. se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;
  7. in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.
  8. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.
  9. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.
  10. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.
  11. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  12. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 20
(Monitoraggio)

  1. I Centri, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Ministero, con modalità informatiche, ai fini delle attività di analisi e monitoraggio, i dati relativi all’anno precedente concernenti:
    1. il numero totale di mediatori esperti di cui i Centri si sono avvalsi;
    2. il numero totale di programmi svolti, la loro tipologia, durata ed esito, distinti per Conferenze locali di riferimento.

Art. 21
(Disciplina transitoria)

  1. Al fine dell’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’articolo 11, comma 1. Le domande di iscrizione all’elenco ai sensi dell’articolo 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione di cui all’articolo 8, comma 5.
  2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell’articolo 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’articolo 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco.

Art. 22
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca.

Roma, il 9 giugno 2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Carlo Nordio

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

Registrato alla Corte dei Conti il 30/06/2023 con il n.1880

Formazione operatori Giustizia riparativa. Decreto 9 giugno 2023

Decreto 9 giugno 2023 – Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, recante:

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

9 giugno 2023

Il Ministro della Giustizia

VISTO l’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l’articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

VISTO il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca

DECRETA

Art.1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all’articolo 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo;
c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo;
d) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
e) «elenco»: l’elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero;
f) «esito riparativo»: l’accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo;
g) «familiare»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;
h) «formazione continua»: il percorso formativo permanente del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo;
i) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo;
l) «formazione iniziale»: il percorso formativo finalizzato a conseguire la qualificazione di mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, 5 e 6 del decreto legislativo;
m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore;
n) «formazione pratica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, seconda ipotesi, 4 e 6, del decreto legislativo;
o) «formazione teorica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, prima ipotesi, 4 e 5, del decreto legislativo;
p) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
q) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
r) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attività di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all’effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneità, di cui all’articolo 12, comma 5, del presente decreto;
s) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
t) «obiettivi formativi»: i risultati assicurati dalla formazione del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo;
u) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo;
v) «persona indicata come autore dell’offesa»: la persona di cui all’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
z) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
aa) «prova di ammissione»: la prova culturale e attitudinale, al cui superamento è subordinato l’accesso alla formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del decreto legislativo;
bb) «prova finale»: la prova finale teorico-pratica del percorso formativo iniziale, al cui superamento consegue l’acquisizione della qualificazione di mediatore esperto, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
cc) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell’elenco;
dd) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
ee) «Università»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario;
ff) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto disciplina:
    1. le forme e i tempi della formazione pratica e teorica finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del decreto legislativo;
    2. le modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione culturale e attitudinale ai sensi dell’articolo 59, comma 8, del decreto legislativo;
    3. le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale teorico-pratica ai sensi dell’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
    4. le modalità con cui i partecipanti sostengono l’onere finanziario della formazione e della prova finale.

Art. 3
(Finalità, struttura ed erogazione della formazione dei mediatori esperti)

  1. Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è un professionista, imparziale e adeguatamente formato, che, con indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità, conduce i programmi, mediativi o comunque dialogici, svolti nell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, cui costoro, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse partecipano in modo consensuale, attivo e volontario, allo scopo di risolvere le questioni derivanti dal reato e raggiungere un esito riparativo. Per l’esercizio di tale professionalità il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa deve essere in possesso dei seguenti ambiti di competenza:

a) capacità di valutare la scelta del programma più idoneo, previa valutazione sulla fattibilità dello stesso e sull’assenza di pericolo concreto per i partecipanti;
b) capacità di informare, orientare, favorire la partecipazione attiva delle persone coinvolte nel programma, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e appropriato e un ascolto attento;
c) capacità di sostenere la paura dei potenziali effetti distruttivi del conflitto provocato dal reato, di collocarsi in posizione di equiprossimità rispetto alle persone che ne sono immediatamente portatrici, di facilitare il percorso comunicativo tra le stesse, di aiutarle a raccontare e ad ascoltare, con modalità reciproca, il dolore, di gestire le emozioni e i sentimenti della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, di promuovere il riconoscimento della prima e la responsabilizzazione della seconda;
d) capacità di garantire tempi adeguati alle necessità del caso, spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza;
e) capacità di gestire le relazioni interpersonali, attraverso la padronanza delle tecniche riparative, con un trattamento rispettoso, equiprossimo e non discriminatorio dei partecipanti, senza assumere nei confronti degli stessi un comportamento giudicante e senza fornire consulenza legale in alcuna forma;
f) capacità di farsi carico e prendersi cura degli effetti negativi del conflitto provocato dal reato, analizzandolo in modo imparziale, e capacità di favorire la scelta delle soluzioni migliori a superare gli effetti pregiudizievoli dell’offesa; ove possibile, capacità di costruire l’accordo riparativo e la ricostituzione dei legami con la comunità;
g) capacità di gestire, anche attraverso la padronanza del sistema normativo di riferimento, gli effetti che le vicende processuali producono sui partecipanti;
h) capacità di lavorare in gruppo con altri mediatori esperti e saper costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
i) capacità di interloquire con l’autorità giudiziaria, mediante le relazioni e le ulteriori comunicazioni dirette alla stessa;
l) capacità di gestire, con competenze relazionali e dialogiche funzionali all’interazione, nell’ambito del servizio pubblico, i rapporti con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale;
m) capacità di gestire, in modo autonomo, processi di formazione continua e aggiornamento professionale al fine di assicurare un alto livello di professionalità e competenza nella sua attività di mediazione.

  1. Il percorso per la formazione teorico-pratica dei mediatori esperti di cui all’articolo 59, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo, è unitario ed è istituito presso le Università, in collaborazione paritetica con i Centri.
  2. La collaborazione ha ad oggetto:
    1. il coordinamento scientifico-didattico del percorso unitario di formazione iniziale, con riguardo alla programmazione, all’ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dello stesso;
    2. l’individuazione delle modalità tramite le quali vengono sostenuti, rispettivamente, dai candidati e dai partecipanti, gli oneri finanziari relativi alla prova di ammissione e alla formazione, ivi inclusa la prova finale, ai sensi dell’articolo 59, comma 10, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
    3. l’individuazione delle modalità di ripartizione, tra le Università e i Centri, dei proventi finanziari della formazione.
  3. Le forme in cui si realizza detta collaborazione sono individuate dalle Università nell’ambito della loro autonomia.
  4. Alle Università è affidata la gestione amministrativa e finanziaria del percorso formativo unitario, previamente concordata con i Centri, e il rilascio dell’attestazione finale di cui all’articolo 9, comma 7.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, il percorso formativo è istituito presso le Università aventi sede nel singolo distretto di corte d’appello, in collaborazione con i Centri di cui alla Conferenza locale di riferimento.
  6. Nell’ambito territoriale della medesima Conferenza locale, possono operare in forma consorziata sia i Centri sia le Università.
  7. L’offerta formativa si ispira a criteri di trasparenza e pubblicità.
  8. Per le finalità di cui all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo, il percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo riflette anche le specificità del territorio, ed è aperto all’evoluzione delle tecniche e delle migliori pratiche sperimentate anche in ambito internazionale.
  9. I partecipanti al percorso formativo unitario di cui agli articoli 4, 5 e 6 non possono superare il numero di venticinque per ciascun ciclo formativo, ad eccezione delle attività seminariali di cui all’articolo 4, comma 2.
  10. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le qualificazioni di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e di mediatore esperto formatore sono rimesse alla titolarità del Ministero della giustizia in qualità di ente pubblico titolare, che individua le Università quali enti titolati al suo rilascio.
  11. Nell’ambito della formazione, il trattamento dei dati personali da parte dei Centri si svolge nelle forme previste dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Art. 4
(Formazione teorica iniziale)

  1. La formazione teorica iniziale è assicurata dalle Università e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto l’insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate di cui all’articolo 5. La frequenza delle attività formative è obbligatoria, salva una quota di assenze giustificate non superiore al 10% del monte ore complessivo
  2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 e al relativo monte orario, possono essere organizzati seminari specialistici, destinati a partecipanti la cui formazione accademica di partenza possa richiedere una integrazione specialistica funzionale al perseguimento degli obiettivi formativi di cui all’articolo 3, comma 1.
  3. I moduli formativi di cui ai commi che precedono tengono conto dei bisogni formativi specifici della singola classe di corso.
  4. I principi, teorie e metodi della giustizia riparativa comprendono anche lo studio:
    1. del paradigma della giustizia riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento alle raccomandazioni e alle politiche internazionali;
    2. di protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia riparativa in materia penale, secondo lo specifico modello di cui al decreto legislativo;
    3. della deontologia del mediatore esperto;
    4. di peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni e altrimenti vulnerabili.
  5. L’insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa si svolge integralmente in presenza. L’insegnamento delle rimanenti discipline di cui al comma 1 può svolgersi con collegamento da remoto nei limiti di un quarto del relativo monte ore. I seminari di cui al comma 2 possono svolgersi anche con collegamento da remoto.
  6. La formazione con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori.
  7. La formazione di cui ai commi 1 e 2 si ispira a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale. La stessa si svolge nelle forme tipiche della giustizia riparativa e prevede altresì:
  1. il coinvolgimento dei partecipanti nella didattica;
  2. l’alternanza costante, anche nella singola unità formativa, tra la formazione teorica e la sperimentazione pratica. Detta alternanza si realizza anche a mezzo della collaborazione dei mediatori formatori, allo scopo di consentire ai partecipanti, all’esito dell’illustrazione del modello teorico, l’esperienza personale e immediata della dinamica, anche relazionale, tipica del modello stesso, e la sua conseguente rielaborazione e restituzione al formatore teorico.

Art. 5
(Materie correlate)

  1. Le materie correlate di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo, sono individuate, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, tenendo conto dei bisogni formativi specifici della singola classe di corso e delle conflittualità più frequenti nel territorio di riferimento.
  2. Nell’ambito della rispettiva autonomia regolamentare, le Università prevedono l’introduzione nell’offerta formativa di discipline individuate tra le seguenti materie correlate: elementi diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio, studi di genere, psicologia giuridica, psicologia di comunità, psicologia del conflitto, antropologia giuridica e culturale, sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia della devianza, teorie sociologiche sul conflitto e sui conflitti, sociolinguistica.

Art. 6
(Formazione pratica iniziale)

  1. La formazione pratica iniziale, nell’ambito del percorso unitario oggetto di programmazione in collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, è assicurata dai Centri tramite i mediatori esperti formatori.
  2. Il modulo formativo ha durata complessiva non inferiore a trecentoventi ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si svolge integralmente in presenza. I contenuti tengono conto dei bisogni formativi specifici di ogni singola classe di corso.
  3. Per le finalità di cui all’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo, il percorso formativo dei partecipanti comprende i seguenti passaggi:
    1. acquisizione della consapevolezza dei propri conflitti e danni, provocati e subiti, anche mediante specifici e adeguati momenti esperienziali di lavoro, in forma dialogica con i formatori e con il gruppo;
    2. apprendimento delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
    3. sviluppo di sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d);
    4. sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell’abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
    5. acquisizione dell’idoneità al lavoro in gruppo con altri mediatori esperti e dell’abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
    6. acquisizione delle specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché delle abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza e ogni ulteriore interlocutore sociale.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, il modulo formativo prevede:
  1. l’utilizzo di specifici strumenti formativi interattivi, tra i quali: esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
  2. nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, e in analogia con la previsione di cui all’articolo 4, comma 7, lettera b), la restituzione degli esiti del percorso formativo anche ai formatori teorici, al termine del modulo o delle singole unità che lo compongono.

Art. 7
(Tirocinio)

  1. Il tirocinio curriculare è assicurato dai Centri, tramite i mediatori esperti.
  2. Il tirocinio si svolge presso il Centro o uno dei Centri consorziati che hanno curato la formazione pratica iniziale; può essere altresì svolto, in caso di specifiche esigenze valutate dai Centri stessi, esclusivamente presso altro Centro tra quelli che hanno attivato percorsi formativi pratici.
  3. Il tirocinio consiste nell’affiancamento dei tirocinanti a mediatori esperti, prioritariamente nella conduzione dei differenti programmi di cui articolo 53, comma 1, del decreto legislativo, ed altresì nel complesso delle ulteriori attività operative e organizzative del Centro.
  4. Il tirocinio ha durata complessiva pari a duecento ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e comprende l’affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi.

Art. 8
(Prova di ammissione)

  1. La prova di ammissione è organizzata dalle Università e dai Centri, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3.
  2. Alla prova di ammissione accedono i candidati in possesso del titolo di studio di cui all’articolo 59, comma 8, del decreto legislativo, e titoli equivalenti o equipollenti ai sensi di legge, e che abbiano previamente depositato il proprio curriculum vitae ed una lettera motivazionale. La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.
  3. Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’Università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.
  4. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA -, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’ articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9
(Prova finale)

  1. La prova finale è organizzata dalle Università e dai Centri, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, e accedono alla stessa i partecipanti che hanno assolto all’obbligo di frequenza nella misura di cui agli articoli 4, comma 1, secondo periodo, 6, comma 2, e 7, comma 4.
  2. La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo. A tali fini, la prova finale si articola in una prova teorica e una pratica.
  3. A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4.
  4. La prova teorica mira a valutare, in capo ai partecipanti, l’assimilazione dei contenuti didattici di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, nonché la capacità di elaborazione di uno scritto in materia di giustizia riparativa e altresì il livello di capacità dialettica raggiunto sul tema. La prova, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.
  5. La prova pratica mira a valutare, ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati, di capacità di ascolto e di relazione, nonché delle competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili, anche nelle peculiari modalità di cui all’articolo 6, comma 3 del presente decreto.
  6. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.
  7. La prova finale si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova. Alla prova si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4.

Art. 10
(Formazione continua)

  1. I mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 del decreto legislativo curano la formazione continua mediante la frequenza dei percorsi di cui ai commi che seguono, con cadenza annuale a far data dal provvedimento di iscrizione nell’elenco istituito in forza dell’articolo 3 del decreto ministeriale di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.
  2. La formazione continua, per le finalità di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo, è assicurata dalle Università e dai Centri, in collaborazione paritetica tra loro, tramite corsi annuali istituiti presso le Università.
  3. La collaborazione ha ad oggetto quanto previsto nell’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché l’individuazione delle modalità tramite le quali i partecipanti sostengono gli oneri finanziari della formazione ed altresì delle modalità di ripartizione dei proventi finanziari della formazione tra le Università e i Centri.
  4. La scelta delle forme della collaborazione è effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 4. Alle Università è poi affidata la gestione amministrativa e finanziaria della formazione continua, previamente concordata con i Centri.
  5. La formazione ha ad oggetto: la revisione dei contenuti della formazione teorica e pratica, tramite moduli avanzati; la supervisione, a cura dei formatori, delle modalità di conduzione dei programmi da parte dei mediatori esperti, nonché la verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze di cui all’articolo 9, comma 4; la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi nazionali, europee e internazionali.
  6. Il corso annuale di formazione permanente ha durata complessiva non inferiore a sessanta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si articola in moduli formativi anche suddivisi nel corso dell’anno solare, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Il corso si svolge in presenza per i tre quarti del monte orario complessivo e comunque per i moduli pratici; la residua formazione eventualmente offerta con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori. Al termine del corso annuale, è rilasciato dalle Università attestazione di partecipazione agli interessati, con onere di comunicazione al responsabile dell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 11
(Finalità, struttura ed erogazione della formazione dei mediatori esperti formatori)

  1. Il percorso per la formazione iniziale e continua dei mediatori esperti formatori, di cui agli articoli 60, comma 2, terzo capoverso, prima ipotesi, del decreto legislativo, e 10 del decreto ministeriale previsto dalla stessa norma, è unitario ed è istituito presso le Università, in collaborazione paritetica con i Centri. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del presente decreto.
  2. La collaborazione ha ad oggetto:
    1. il coordinamento scientifico-didattico del percorso unitario di formazione inziale e permanente, con riguardo alla programmazione, allo svolgimento e alla valutazione dello stesso;
    2. l’individuazione delle modalità tramite le quali vengono sostenuti dai partecipanti gli oneri finanziari relativi alla formazione;
    3. l’individuazione delle modalità di ripartizione, tra le Università e i Centri, dei proventi finanziari della formazione.

Art. 12
(Modalità della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti formatori)

  1. Al percorso formativo accedono i mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 del decreto legislativo, che hanno comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più Centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.
  2. La formazione iniziale è assicurata dalle Università e dai Centri ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, di cui almeno sessanta in presenza. Il corso si ispira a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale e si svolge altresì nelle forme tipiche della giustizia riparativa, prevedendo il coinvolgimento dei mediatori esperti nella riflessione e in confronti orizzontali, sia tra gli stessi mediatori esperti sia tra costoro e i formatori.
  3. Il corso mira a:
    1. fornire ai partecipanti le competenze formative e psico-attitudinali, necessarie a preparare altri mediatori esperti alla formazione, specificamente declinate secondo i criteri della formazione in età adulta e altresì ispirate ai metodi, valori e principi di cui al comma 2;
    2. valorizzare l’acquisizione di tutte quelle competenze relazionali che rendono il formatore abile nel facilitare il mediatore esperto verso lo sviluppo personale e professionale;
    3. rendere i partecipanti in grado di organizzare e gestire processi di formazione continua, dalla fase di progettazione alla fase di valutazione, calibrandoli in funzione dei differenti bisogni dei destinatari della formazione;
    4. far conseguire ai partecipanti la capacità didattica circa l’autovalutazione della verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze di cui all’articolo 9, comma 5.
  4. Il corso ha ad oggetto la rivisitazione, in chiave formativa, delle materie oggetto della formazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonché l’insegnamento delle nozioni basilari di modelli didattici per la formazione degli adulti, l’autovalutazione e la costruzione del proprio modo di fare formazione, con specifico riferimento: allo studio del processo formativo nella sua interezza; all’attenzione all’ascolto della narrazione dei partecipanti; alla costruzione di una storia narrativa; alla capacità di creare un dialogo attento sia all’atto violento sia alla particolare vulnerabilità delle vittime; alla creazione e utilizzo del materiale didattico; alla gestione delle esercitazioni.
  5. Al termine del corso, è prevista per i partecipanti una simulazione finale dell’attività di formazione, sotto la supervisione dei docenti, nonché il rilascio, da parte dell’Università, di attestazione di idoneità o non idoneità del partecipante alla simulazione.
  6. I mediatori esperti formatori curano la formazione continua, assicurata dalle Università e dai Centri in collaborazione paritetica tra loro, tramite la frequenza dei corsi istituiti presso le Università, con cadenza annuale a far data dal provvedimento di annotazione della qualifica di formatore nell’elenco istituito in forza dell’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.
  7. La formazione continua ha ad oggetto la revisione dei contenuti della formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, tramite moduli avanzati, nonché la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi formative nazionali, europee e internazionali.
  8. Il corso annuale di formazione permanente ha durata complessiva non inferiore a trenta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si articola in moduli formativi anche suddivisi nel corso dell’anno solare, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Il corso si svolge in via prioritaria in presenza; la formazione eventualmente offerta con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori. Al termine del corso annuale, è rilasciata dalle Università attestazione dell’attività formativa svolta ai frequentanti, con onere di comunicazione al responsabile dell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2 del decreto legislativo.

Art. 13
(Disciplina transitoria)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, laddove nel distretto di corte d’appello di competenza della Conferenza locale non siano ancora stati istituiti Centri, il percorso formativo dei mediatori esperti, di cui agli articoli 3 e seguenti, nonché dei mediatori esperti formatori, di cui agli articoli 11 e 12, è istituito presso le Università in collaborazione con uno o più Centri di cui alle Conferenze locali limitrofe. Laddove in detto distretto non siano presenti Università, il percorso formativo è istituito presso Università situate nei distretti di corte d’appello limitrofi, in collaborazione con uno o più Centri di cui alla conferenza locale di riferimento.

Art. 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca.

Roma, il 9 giugno 2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Carlo Nordio

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

Registrato alla Corte dei Conti il 30/06/2023 con il n.1879