Cassazione civile sezione I sentenza 4 dicembre 2012 n 21675

Se il soggetto in favore del quale viene versato l’assegno di mantenimento non è figlio di entrambi i coniugi, vale la regola della repetibilità di quanto corrisposto.

Le somme versate in caso di revoca dell’assegno di mantenimento sono irripetibili, eccezion fatta per quelle corrisposte a titolo di mantenimento del minorenne ovvero maggiorenne non autosufficiente che non rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione.

 

Corte di Giustizia Unione Europea sentenza 6 dicembre 2012 causa C 340 11

Clandestini. I domiciliari non bloccano l’espulsione

La direttiva europea sul rimpatrio degli immigranti irregolari “non impedisce ad uno Stato membro di sanzionare il soggiorno irregolare con un’ammenda che può, a determinate condizioni, essere sostituita con la pena dell’espulsione”. Lo afferma la sentenza del 6 dicembre 2012.

I giudici europei tuttavia, sottolineano che “la direttiva Ue non ammette che uno Stato membro sanzioni il soggiorno irregolare con l’obbligo di permanenza domiciliare, nel caso in cui non possa essere garantito che la pena termini non appena sia possibili trasferire l’interessato fuori dallo Stato membro”.

L’obbligo di permanenza domiciliare, infatti, può ritardare e ostacolare le misure di accompagnamento alla frontiera e di rimpatrio forzato per via aerea.

I chiarimenti sull’applicazione della direttiva europea sono stati chiesti da un giudice del Tribunale di Rovigo che deve pronunciarsi sul caso di un venditore ambulante senza fissa dimora in Italia che dichiara di essere nato in Bangladesh, ed è citato dinanzi al Tribunale di Rovigo per il reato di soggiorno irregolare. Spetta ora al giudice italiano pronunciarsi, valutando se nella normativa nazionale, esista una disposizione che faccia prevalere l’allontanamento sull’esecuzione dell’obbligo di permanenza domiciliare.

Dunque, “la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

– non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e

– osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro”.

 

Corte di Giustizia Unione Europoea sentenza 6 dicembre 2012 Causa C 152 11

Parità di trattamento in materia di occupazione. Indennità di licenziamento: nessuna discriminazione per l’handicap

Il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’età, previsto dal diritto dell’Unione, non osta ad un piano sociale che differenzi il calcolo dell’indennità di licenziamento secondo l’anzianità. È cioè possibile un piano che preveda la riduzione dell’indennità di licenziamento per i lavoratori prossimi all’età pensionabile. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 6 dicembre nella causa C-152/11. Tuttavia, i giudici hanno anche rilevato che il divieto di discriminazione per le persone affette da handicap impedisce di prendere in considerazione nel calcolo la possibilità di questi ultimi di percepire una pensione di vecchiaia anticipata al fine di ridurre ulteriormente l’importo.

Il caso era quello di un piano sociale concluso tra l’impresa tedesca Baxter e il suo consiglio aziendale, in cui per i lavoratori che avevano superato i 54 anni di età, l’importo dell’indennità era calcolato in funzione della prima data utile per il pensionamento (metodo alternativo). In tal modo l’indennità era inferiore a quella che sarebbe stata determinata dal metodo regolare. Il piano però prevedeva anche che, quando il lavoratore avesse avuto la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia anticipata in forza di un handicap, sarebbe stata questa la data da prendere in considerazione per il calcolo secondo il metodo alternativo.

Secondo i giudici di Lussemburgo, dunque, “Gli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata in base alla prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, con riferimento all’anzianità di servizio di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia quantomeno pari alla metà dell’indennità regolare”.

Tuttavia, “L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata sulla base della prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, in base all’anzianità di servizio, di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia non inferiore alla metà dell’indennità regolare, e che, in sede di applicazione di detto metodo alternativo di calcolo, considera la possibilità di percepire una pensione anticipata di vecchiaia versata a causa di un handicap”.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 6 dicembre 2012 n 21938

Reintegra nel posto di lavoro.L’attività fisica in malattia non legittima il licenziamento. Riforma Fornero non retroattiva

La prova dello svolgimento di attività fisica, nel caso la coltivazione di un fondo, durante la malattia non legittima il licenziamento del dipendente se le attività svolte non sono tali da poter concretamente mettere in pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore e dunque la sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21938/2012, respingendo il ricorso dell’azienda. Per la Cassazione, infatti, è correttamente motivato il ragionamento del giudice di merito che aveva appurato che il dipendente era rientrato tempestivamente a lavoro dopo il periodo di malattia, e che soltanto successivamente si era verificata a suo carico una intossicazione farmacologica, per cui era da escludere qualsiasi collegamento con il comportamento tenuto dal lavoratore durante la malattia. Respinta anche l’istanza con cui il ricorrente chiedeva “l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 92/2012 ed in particolare la sua disposizione modificativa della disciplina delle conseguenze dell’accertata illegittimità del licenziamento, in quanto tale norma non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame che è stata decisa nel vigore della precedente formulazione dell’articolo 18 della legge n. 300/70”.

 

TAR Abruzzo L’Aquila sezione I sentenza 10 novembre 2012 n 772

Sanzione disciplinare, alunno, recupero, allontamento, scuola, verbale

L’art. 4, co. 8 del Decreto Presidenziale n. 249 del 29 luglio 1998 prevede che i provvedimenti disciplinari irrogati in ambito scolastico debbono avere finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità dell’alunno. Pertanto il verbale della giunta esecutiva con il quale viene irrogata la massima sanzione disciplinare, oltre a rilevare la gravità dell’episodio occorso, deve dare contezza delle ragioni per le quali non possa essere irrogata una sanzione meno grave rispetto alla gravissima sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica e atte a a recuperare lo studente. (Nella specie, con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Istituto Tecnico Industriale di L’Aquila era stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con cui si è inteso punire il ricorrente perché durante l’orario delle lezioni aveva attinto, con un accendino precedentemente scaldato, il collo di un compagno di classe procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.) Riferimenti normativi: art. 4, co. 1 e 3, Decreto Presidenziale 29 luglio 1998, n. 249.

 

 

Cassazione penale sezioni unite sentenza 20 novembre 2012 n 45246

Custodia cautelare, termini, retrodatazione, contestazioni a catena, riesame

Nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: art. 297, co. 3 c.p.p.

 

Cassazione penale sezione III sentenza 26 novembre 2012 n 45912

Stupefacenti, consumo di gruppo, uso personale, esclusione

L’uso di gruppo non può rientrare nell’ambito dell’uso esclusivamente personale, se non quando siano certe, sin dall’inizio, l’identità dei componenti del gruppo e la volontà condivisa di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, ma anche che si sia raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo e che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati. Riferimenti normativi: art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

Tribunale Caltanissetta sentenza 17 ottobre 2012

Pubblico ufficiale, violenza, minaccia, condotta, dovere, atti contrari, costrizione

Per la sussistenza del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è indispensabile che la condotta sia finalisticamente orientata a costringere il soggetto passivo al compimento di un atto contrario ai propri doveri o ad influire, comunque, su di esso, dovendo l’azione involgere anche la pubblica amministrazione e la discrezionalità amministrativa a questa connessa. Riferimenti normativi: artt. 316 e 576, co. 5 bis c.p.

 

Tribunale Verona sezione IV civile sentenza 22 novembre 2012

Contratto, clausola compromissoria, azione giudiziaria, lite temeraria

Sussiste la responsabilità processuale aggravata dell’attore se l’azione giudiziaria attivata era improcedibile per l’esistenza di una clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto. (Nel caso di specie l’attrice aveva insistito nel sostenere la proponibilità della domanda, quantunque avesse possibilità di aderire all’eccezione di compromesso di controparte, sulla scorta di argomenti in parte pretestuosi ed in parte contraddetti da un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza farsi carico di addurre le ragioni per cui quest’ultimo doveva essere disatteso, il che ha indotto a ritenere la sua difesa connotata da malafede.) Riferimenti normativi: art. 96 c.p.c.

 

Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 06 novembre 2012 n 19122

Processo tributario, merito, giudice, accertamento positivo, benefici fiscali

Dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione- merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Riferimenti normativi: artt. 2 e 35, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992; artt. 112, 277 e 360, n. 3 c.p.c. Cfr. Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 12 luglio 2006, n. 15825.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 27 novembre 2012 n 21028

Ferie, mancata fruizione, monetizzazione, convalescenza, lavoratore, diritto

In base all’art. 2109, secondo comma, c.c. l’esatta determinazione del periodo feriale di pertinenza del singolo lavoratore spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, mentre il lavoratore ha soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Ne consegue che, allorché il lavoratore, assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto – in tutto o in parte – delle ferie annuali di propria spettanza entro il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall’interessato alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute. Pertanto le clausole di contratti collettivi (nella specie: art. 51 del CCNL dei dipendenti ferroviari) che prevedono, nel corso del rapporto, esclusivamente il diritto al godimento delle ferie e non anche all’indennità sostitutiva, in applicazione del principio di conservazione del contratto, devono essere interpretate nel senso che in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilità del diritto stesso, costituzionalmente garantito. Riferimenti normativi: art. 2109 c.c.; art. 36 Corte Cost.

 

Cassazione penale sezione V sentenza 07 novembre 2012 n 42954

Comportamento inqualificabile, avvocati, corrispondenza, ingiuria, raffreddore

Non è giustificabile la condotta di un avvocato che definisca “inqualificabile”, aggettivo che esprime ex se una valenza denigratoria ed altamente negativa, il comportamento di un collega, sebbene ciò avvenga nel contesto di un epistolario intercorso tra difensori succedutisi nell’assistenza di un dato cliente, ove l’uno abbia contestato al primo di non aver restituito un fascicolo di parte, che invece risulti essere già stato consegnato al nuovo difensore. Riferimenti normativi: art. 594 c.p.

 

Cassazione penale sezione II sentenza 05 ottobre 2012 n 39136

Atto processuale, abnormità, definizione, ordinamento processuale

La categoria dell’abnormità è una figura creata pretoriamente al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.  Con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo. Riferimenti normativi: artt. 125, co. 4 e 425 c.p.p. Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza 10 dicembre 1997, n. 17 e Cass. Pen., SS.UU., sentenza 26 gennaio 2000, n. 26.

 

Cassazione penale sezione V sentenza 02 novembre 2012 n 42522

Concordato preventivo, bancarotta impropria, amministratori, società di persone

In tema di bancarotta impropria non rileva, per la sussistenza del reato, la distinzione tra società di persone e di capitali.

Ciò che importa infatti, è la qualifica di amministratore, figura destinataria della norma di cui all’art. 216, co. 1, n. 1, L. Fall. sia direttamente, in quanto l’amministratore nella società in nome collettivo è un imprenditore, come recita l’articolo stesso, sia per il richiamo che ne fa l’art. 223, senza per questo distinguere fra società di capitali o di persone. Riferimenti normativi: artt. 216, co. 1, n. 1, 222-224 e 236 L. Fall.

 

Cassazione penale sezione feriale sentenza 16 novembre 2012 n 44855

Posta elettronica, messaggi, molestie, libertà, destinatario, inclusione continua

Non è configurabile il reato di molestie qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi, in quanto tali, del carattere della invasività. Difatti, a differenza di quanto si verifica nel caso dei c.d. “s.m.s” inviati su utenze telefoniche mobili, la mancanza di interazione tra chi telefona e chi riceve la telefonata implica l’esclusione di un’effettiva e continua intrusione nella sfera di libertà del destinatario. Riferimenti normativi: art. 660 c.p. Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 30 giugno 2010, n. 24510 e Cass. Pen., sez. I, sentenza 12 ottobre 2011, n. 36779.

 

Cassazione penale sezione VI sentenza 12 aprile 2012 n 13902

Giudice, provvedimento, immissioni gassose, rumore, sospensione, inosservanza

Integra il delitto di inosservanza di un provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., di sospensione di un’attività produttiva (nella specie di birra), comportante emissioni gassose e propagazioni di rumore, in quanto trattasi di misura cautelare adottata a tutela della salute della parte istante, e del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di immobile contiguo, di escludere o limitare le immissioni (art. 844 cod. civ.).  Riferimenti normativi: art. 844 c.c.; art. 388, co. 2 c.p.

 

Tribunale Lecce sezione riesame ordinanza 12 settembre 2012 n 175

Misure cautelari, presunzione assoluta, adeguatezza, associazione mafiosa

L’art. 275, co. 3, c.p.p., nell’imporre necessariamente all’autore di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., quando sussistano esigenze cautelari anche di infimo grado, la più afflittiva delle misure cautelari impedendo così all’autorità giudiziaria chiamata ad applicare dette misure di valutare se nel caso concreto risultino elementi specifici che facciano ritenere altrettanto idonee a soddisfarle altre misure meno afflittive viola l’art. 3 Cost., sia per l’irragionevole parificazione di situazioni tra loro diverse (all’interno delle ipotesi per le quali la presunzione assoluta opera) che per l’altrettanto irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che esprimano il medesimo grado di pericolosità sociale. Riferimenti normativi: art. 275, co. 3 c.p.p.

 

Tribunale Monza sentenza 28 maggio 2012

Aggressione, legittima difesa, pericolo, accettazione, esclusione

E’ esclusa la possibilità di invocare la scriminante della legittima difesa, qualora il presunto aggredito abbia avuto la possibilità senza difficoltà di allontanarsi dal luogo dell’aggressione, qualora si siano assunti atteggiamenti di sfida, nel caso in cui i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione, ovvero quando si agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo. (Nel caso di specie, la persona offesa, uscendo dal proprio veicolo e dirigendosi verso l’aggressore, con cui aveva avuto una lite precedentemente per motivi di circolazione stradale, anziché allontanarsi rapidamente dal posto oppure chiamare la polizia dall’interno del veicolo, nel quale poteva ben chiudersi a chiave, aveva di fatto raccolto la sfida lanciatagli dall’avversario, accettando volontariamente la situazione di pericolo che lui aveva contribuito a determinare con le ingiurie reciproche prima profferite: in ragione di ciò, lo stesso non poteva invocare la legittima difesa a giustificazione della propria reazione violenta all’aggressione fisica subita.) Riferimenti normativi: artt. 52 e 133 c.p.

 

Cassazione civile sezione VI T ordinanza 09 novembre 2012 n 19561

Prima casa, benefici fiscali, residenza, trasferimento, abitabilità, valutazione

In tema di imposta di registro, l’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo.

A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, co. 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, occorre tenere però in considerazione, ai fini del rispetto del termine di decadenza, anche le eventuali esigenze di eseguire, successivamente al rilascio dell’immobile all’acquirente, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione, quali impianto di riscaldamento ed impianto elettrico.  Riferimenti normativi: art. 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con L. 5 aprile 1985, n. 118; art. 18, co. 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

 

Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 07 novembre 2012 n 19223

Professionista, accertamento tributario, parametri, consulenze, occasionalità

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.  In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (Alla luce di tale principio, nella specie, si è rivelata infondata la pretesa dell’amministrazione tanto di sorreggere il proprio accertamento sulla sola base del presunto scostamento dai parametri, quanto di determinare un inversione dell’onere della prova a carico del contribuente di fronte all’indimostrata applicabilità nella specie degli standard richiamati.) Riferimenti normativi: art. 39, d.P.R. n. 600/1973. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 dicmbre 2009, n. 26635.

 

Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 luglio 2012 n 2780

Tassa di soggiorno, strutture extralberghiere, civile abitazione, gradazione

In tema di disciplina dell’imposta di soggiorno istituita dal Comune, nonostante vi siano ragioni meritevoli di tutela riguardo all’aspetto dell’omessa graduazione delle strutture extralberghiere secondo le rispettive fasce qualitative, non sussiste il periculum in mora, presupposto necessario della tutela cautelare, in caso di ammontare del prelievo di quantità esigua (nel caso di specie l’imposta ammontava a 1 euro/1 euro e mezzo). Riferimenti normativi: art. 55 c.p.a.; D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 novembre 2012 n 5998

Ordinamento sportivo e riparto di giurisdizione

Mentre è esclusa la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda demolitoria, giacché l’ordinamento riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di tipo risarcitorio.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 novembre 2012 n 6014

Casse previdenziali, privatizzazione, interesse pubblico, organizzazione

La trasformazione operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle casse privatizzate, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. Riferimenti normativi: art. 1, co. 5, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 03 ottobre 2012 n 5199

Autotutela, provvedimento, discrezionalità, pubblica amministrazione, diffida

Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto (oggi dall’art. 117 c. p. a.).

Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere. Riferimenti normativi: art. 117 c.p.a.

 

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 25 ottobre 2012 n 5462

Pratica commerciale scorretta, consulenza, dati scientifici, contraddittorio

Quando all’informazione sui dati noti alla comunità scientifica relativi agli elementi impiegati nella produzione di un cosmetico si affianca un’attività valutativa direttamente afferente al prodotto reclamizzato, condotta in relazione al dossier fornito dal professionista in causa e concernente la rilevanza e l’attendibilità dei dati dallo stesso raccolti e l’attendibilità delle affermazioni di efficacia del prodotto siamo in presenza di un’attività propriamente consulenziale.

In questi casi, quindi, deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 13 del regolamento sulle procedure istruttorie dell’AGCM, con avviso al professionista dell’avvio della fase peritale e della possibilità di parteciparvi attraverso un proprio consulente. Riferimenti normativi: art. 13, Deliberazione AGCM 15 novembre 2007, n. 17589; artt. 20-22, co. 1-2, d.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 ottobre 2012 n 5288

Dipendente, assenza ingiustificata, aspettativa, domanda, riscontro tardivo

L’art. 69, co. 2, del T.U. n. 3/1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato) dispone che sulla domanda di aspettativa per motivi di famiglia l’amministrazione si deve pronunciare “entro un mese”.  Nel caso in cui la decisione negativa, pur deliberata nei termini, sia stata comunicata decorsi cinque mesi dalla presentazione della domanda, questo prolungato silenzio non può essere interpretato dal dipendente come un assenso, né comunque su di esso si possono fondare giustificati affidamenti.  Quindi costituisce comportamento negligente da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la decadenza dall’impiego, l’essersi assentato dal servizio arbitrariamente per 15 giorni in mancanza della documentazione sanitaria comprovante l’affermato grave stato di salute del genitore e pur nel ritardo della comunicazione del diniego del periodo di aspettativa da parte dell’amministrazione. Riferimenti normativi: art. 69, co. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Cassazione civile sezione tributaria sentenza 16 maggio 2012 n 7680

Giurisdizione, difetto, sentenza, giudice competente, motivazione, dispositivo

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.  Riferimenti normativi: art. 59, L. 18 giugno 2009, n. 69. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 10 marzo 2011, n. 5681.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 16 luglio 2012 n 12119

Lavoratore, licenziamento, giudizio, documenti riservati, diritto di difesa

Con riferimento all’utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato, occorre distinguere tra produzione in giudizio dei documenti detti al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sè da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dalla L. n. 675 del 1996, art. 12) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate. (Nel caso di specie il dipendente licenziato si sarebbe introdotto presso i locali dove era il suo ufficio ed avrebbe prelevato documentazione riservata, prodotta poi nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. iniziato da lui stesso). Riferimenti normativi: art. 12, L. 31 dicembre 1996, n. 675.

 

Cassazione civile sezione VI sottosezione T ordinanza 17 luglio 2012 n 12338

Cartella esattoriale, impugnazione, oneri, non debenza, rimborso, esclusione

Il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico e tale contestazione deve farla impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. In difetto di impugnazione della cartella risulta quindi precluso il rimborso previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Cfr. Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 5 maggio 2011, n. 9872.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 16 maggio 2012 n 7648

Contraddittorio, violazione, impugnazione, controparte, fascicolo, ricostruzione

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d’indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, cod. proc. civ.).  Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; artt. 101 e 360 bis, n. 2 c.p.c.; art. 113 c.p.p.

 

Cassazione civile sezione tributaria sentenza 16 maggio 2012 n 7675

Condono fiscale, IVA, pendenze, definizione agevolata, operazioni inesistenti

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di IVA prevista dall’art. 28 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo, ed essendo tale fattispecie compresa tra i reati di cui all’art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (abrogato dall’art. 13 della legge n. 516 cit. con decorrenza dal 1° gennaio 1983), la cui inclusione nell’amnistia di cui al d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 è subordinata alla condizione che il contribuente abbia fatto ricorso al condono fiscale. La definizione agevolata non resta esclusa nel caso in cui le predette operazioni abbiano condotto all’esposizione di un minor debito d’imposta, mentre non è consentita quando si configuri un credito in favore del contribuente, in quanto, come si evince dagli artt. 26 e 28 del decreto – legge n. 429 cit., il condono presuppone pur sempre un debito d’imposta del contribuente, con conseguente obbligo di versamento a carico di quest’ultimo; le due situazioni, inoltre, non sono assimilabili, perché la prima, a differenza della seconda, non implica il riconoscimento di una pretesa creditizia inesistente, in quanto il meccanismo dell’IVA impone che la valutazione vada fatta non per singole operazioni, ma in relazione al complesso di esse in un determinato periodo, al cui esito contabile emerga un debito o un credito del contribuente. Riferimenti normativi: artt. 26 e 28, D.L. 10 luglio 1982, n. 429; L. 7 agosto 1982, n. 516; art. 50, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Cfr. Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 30 agosto 2006, n. 18801.

 

Tribunale Termini Imerese sezione civile ordinanza 09 maggio 2012

Mediazione, tentativo obbligatorio, mancanza, contributo unificato, condanna

La sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. Di conseguenza, il fatto che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, anche successivamente alla proposizione della controversia, sia espressamente contemplato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 rende obbligatoria la pronuncia di condanna al versamento in favore dell’Erario di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. Riferimenti normativi: art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Tribunale Milano sezione XI ordinanza 22 ottobre 2012

Trasporto, crediti, diritto di ritenzione, trasporti diversi, causa unica, assenza

Il diritto di ritenzione previsto dal legislatore agli artt. 2756 e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, costituisce uno ius singolare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge e che secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene escludendosi pertanto la legittimità di un diritto di ritenzione del vettore su beni oggetto di obbligazioni diverse. Al contrario, tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto, rilevando soltanto che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito. Riferimenti normativi: artt. 2756 e 2761 c.c.

 

Tribunale Taranto sezione II civile sentenza 06 novembre 2012

Carta di credito, utilizzo abusivo, responsabilità, commerciante, banca

Nel caso di abusivo utilizzo della carta di credito sussiste sia la responsabilità del commerciante, il quale è tenuto a controllare l’ apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, sia la responsabilità della banca che dovrà effettuare il controllo al momento di erogare le somme a credito del commerciante delegatario. Riferimenti normativi: artt. 1269 e 2043 c.c.

 

 

 

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