Inapplicabile l’art. 545 c.c. in caso di pignoramento delle somme giacenti su conto corrente

 Avv. Loretta Moramarco

Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza n. 17178 del 09 ottobre 2012

La vicenda esaminata dalla IV sezione della Corte di Cassazione concerne un pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente per la soddisfazione di un credito risarcitorio vantato dall’ex datore di lavoro del debitore.

Quest’ultimo si opponeva alla procedura esecutiva eccependo che nel conto corrente erano confluite retribuzioni e TFR, impignorabili se non nei limiti di un quinto ex art. 545 c.p.c. nonché le somme accantonate per il fondo integrativo previdenziale, totalmente impignorabili ex art. 2117 c.c. La Suprema Corte rigetta il ricorso osservando che qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall’art. 545 c.p.c.

Tanto si desume anche dalla corretta interpretazione dell’espressione “crediti di lavoro” di cui al succitato articolo del codice di procedura: per individuare la natura di un credito è, infatti, necessario accertare il titolo per cui la somma è dovuta. Ove il creditore sottoponga a pignoramento le somme dovute dal datore di lavoro non vi è dubbio che si tratti di esecuzione forzata su un credito di lavoro; a diversa conclusione deve invece giungere l’interprete quando siano pignorate le somme esistenti in un conto corrente. In quest’ultimo caso, infatti, il credito del debitore pignorato ha ad oggetto non la retribuzione che viene accreditata sul conto, bensì il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.
Fonte: http://www.studiodesimone.it/provvedimento.php?id=613&catid=9

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