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Equitalia: nel 2015 rateizzazione semplificata dei debiti fiscali

 Cos’è e come funziona?

La rateizzazione semplificata Equitalia che partirà dal 2015 è un’iniziativa dell’Agenzia della Riscossione annunciata dal comunicato stampa del 18 agosto scorso. Tale iniziativa, nata per agevolare i contribuenti, consentirà di scegliere immediatamente se saldare il debito, notificato con la cartella esattoriale, in un’unica soluzione o aderire al piano di rateizzazione secondo il prospetto in allegato.

Ciò permetterà di semplificare la richiesta di dilazione, che fino adesso si è svolta solo  presentando direttamente la domanda di rateizzazione agli uffici della riscossione e simulando il calcolo delle rate online sul sito di Equitalia.

A partire dal 2015, invece, i contribuenti riceveranno allegata alla cartella di pagamento anche un prospetto per la dilazione, ossia, un piano di ammortamento precompilato a nome di legge, dove saranno indicati il numero di rate con cui è possibile rateizzare il debito e l’importo per ciascuna rata, da utilizzare nel caso in cui si preferisca non pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione.

Un’altra novità è la possibilità di vedere condonate dal 2015 le cartelle sotto i 300 euro, a partire dal prossimo anno cambia infatti il calendario per le concessionarie della riscossione, che richiederanno prima i pagamenti dei debiti formati nel 2014 e poi via via quelli degli anni precedenti.

PRESUPPOSTI RICHIESTA DILAZIONE RATEAZIONE FINO A 10 ANNI

Per le persone fisiche

Riduzione propria capacità reddituale: quando l’importo della singola rata supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare ( si può fare riferimento all’indicatore ISR o ISEE).

Per le società

La rata mensile pagata supera il 10% del valore della produzione, cioè ricavi ordinari meno costi ordinari della produzione).

MODALITA’ DI RICHIESTA

Importi inferiori a 50.000 euro: rateazione concessa automaticamente presentandosi in Equitalia.

Per importi superiori a 50.000: necessario produrre i debiti fino a 50.000, la rateazione è concessa automaticamente, senza verifica della situazione di difficoltà economica.

Rateazione Equitalia 2015 cartelle con piano rateizzazione precompilato. Dal 1° gennaio arriverà in allegato alla cartella di pagamento per facilitare i contribuenti, privati, società ed imprese, che potranno fare domanda di dilazione, senza presentarsi agli sportelli dell’agente incaricato alla riscossione, ma accettando subito il piano di ammortamento allegato alla cartella, oppure, scegliere di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica.

Modulo piano ammortamento rate e interessi con cartella:

Il modulo di rateizzazione precompilato arriverà in allegato alla cartella esattoriale Equiltalia notificata al contribuente per mezzo anche del nuovo servizio di Poste Italiane, il cd. atto mof.

Il cittadino, l’impresa e la società, aprendo la busta, oltre a trovare la descrizione del debito iscritto a ruolo, quindi di un bollo auto omesso, una multa non pagata, tributi Agenzia dell’Entrate o di enti locali, IVA non liquidata,  ecc, il bollettino per pagare in un’unica soluzione o altre modalità di versamento accettate, in allegato troverà il piano di ammortamento relativo al debito, ossia, un piano di rateizzazione precompilata del debito che Equitalia in qualità di agente della riscossione, può concedere in base ai parametri previsti dalla legge.

Un’iniziativa questa, molto importante, se si pensa che le rateizzazione, oggi, è lo strumento di pagamento più utilizzato dai contribuenti e che quelle concesse e attive sono circa 2,5 milioni di cui per il 65% sono imprese e il 35% a persone fisiche, che si traduce anche in meno file agli sportelli e risposte immediate da parte di Equitalia.

 

In quante rate è possibile rateizzare debito iscritto a ruolo?

I 4 PIANI DI RATEAZIONE

In virtù dell’introduzione della nuova rateazione decennale sono previsti quattro piani di rateizzazione per il contribuente:

  1. 1.   Piano ordinario con durata massima di 72 rate;
  2. 2.   Piano ordinario in proroga, sempre da 72 rate aggiuntive;
  3. 3.   Piano straordinario con durata massima di 120 rate;
  4. 4.   Piano straordinario in proroga di 120 rate aggiuntive per le situazioni di gravi difficoltà;

Ad oggi, secondo la normativa vigente, è possibile dilazionare un debito iscritto a ruolo, quindi notificato per mezzo di cartella di pagamento esattoriale, con un piano di ammortamento ordinario da 72 rate, da pagare quindi in 6 anni di rate, o straordinario con cui rateizzare l’importo fino a 120 rate, in 10 anni, qualora sussistano gravi situazioni e condizioni, che devono però essere dimostrate.

L’importo minimo di ciascuna rata è di 100 euro, salvo eccezioni e nel caso in cui Equitalia, non conceda la dilazione in 120 rate, per il richiedente è sempre possibile accedere alla rateizzazione ordinaria. E’ poi possibile in ogni momento, visualizzare il piano di ammortamento rate e simulare il calcolo e l’importo di ciascuna rata, utilizzando il servizio online messo a disposizione da Equitalia per il contribuente.

Inoltre, una volta concessa la dilazione ed il contribuente paga regolarmente le rate, per legge non è considerato inadempiente e pertanto può richiedere il DURC, il certificato di regolarità fiscale essenziale per poter lavorare con la Pubblica Amministrazione e non può essere sottoposto per quel debito a provvedimenti cautelari ed esecutivi come ad esempio il fermo amministrativo sull’auto, iscrizione di ipoteche o pignoramenti immobiliari e pignoramenti stipendio o pensione.

 

Come e cosa cambia dal 2015?

Il contribuente fino adesso, ha potuto richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale notificata da Equitalia, solo rivolgendosi direttamente agli sportelli dell’agente di riscossione e presentando il relativo modulo di domanda dilazione e altri documenti.

Dal 2015 con la rateazione Equitalia semplificata, invece, riceverà allegata alla notifica della cartella di pagamento, anche il modulo piano di ammortamento precompilato, per accettare subito la rateazione proposta secondo i termini di legge.

Il titolare del debito iscritto a ruolo, troverà nella busta il relativo piano di rientro e le istruzioni su come fare ad accettare la rateazione e quali documenti presentare ed inviare ai fini di concessione e riconoscimento del beneficio da parte di Equitalia.

Ricordiamo che per richiedere la rateizzazione fino a 120 rate, è necessario dimostrare la grave e comprovata situazione di difficoltà in cui versa il contribuente a causa della crisi economica, che ha di fatto determinato una mancanza di liquidità e quindi l’impossibilità di poter assolvere nell’immediato l’adempimento. A tal proposito, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che in presenza di una situazione economica disagiata da parte del contribuente, è possibile concedere una dilazione del debito in base alle sue effettive disponibilità. Per cui, presentando una domanda motivata, la persona fisica o la ditta individuale può ottenere così più di 72 rate quando l’importo di ciascuna rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare mentre per le imprese, l’importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.

Per ottenere, invece, la concessione fino a 72 rate per debiti fino a 50.000 euro è molto più semplice in quanto non serve documentare e né dare prova di una situazione di difficoltà economica mentre per debiti oltre i 50 mila euro, rimane obbligatoria la dimostrazione di tale difficoltà. È poi possibile, richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate

costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

 

Suggeriamo questo link, molto utile per le simulazione di calcolo e gli adempimenti da sbrigare:

http://www.odc.torino.it/public/convegni/SLIDES%20RATEIZZAZIONI.pdf

Per quanto concerne la proroga e decadenza della rateizzazione, va detto che il piano di dilazione sia ordinario che straordinario, può essere prorogato una sola volta in tutta la durata della rateazione, quindi una sola volta in 6 o in 10 anni, richiedendo ulteriori 72 rate se si tratta di quella ordinaria o di altre 120 rate se straordinaria e se in presenza di determinati requisiti. La decadenza del beneficio, avviene invece, in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

LA PROROGA

Nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate o ritardo:

1)   interruzione della possibilità di pagare a rate

2)   sanzioni connesse al ritardo nel versamento delle rate precedenti

3)   fermo amministrativo o ipoteca giudiziale

 

Fino al mancato versamento di 8 rate: sanzioni sull’importo omesso senza revoca o decadenza della rateazione

 

La novità è prevista in un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2015, in corso di approvazione entro fine anno dal Parlamento. La disposizione che si cerca di introdurre prevede che – relativamente a debiti tributari scaturenti da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi e in dipendenza di accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni – il debitore possa accedere, previa domanda, ad una forma di rateazione “semplificata”

La semplificazione

L’emendamento ravvisa nella “semplificazione” la non obbligatorietà di comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare al fine di ottenere la dilazione “per un massimo di centoventi rate mensili”. Il piano di ammortamento è a rate costanti o crescenti per ciascun anno a scelta del contribuente, seppure con importo minimo della rata non inferiore a 100 euro.

Tempistica

L’agevolazione prevede una tempistica ben definita: le domande, infatti, possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, da cui, nell’ipotesi prospettata, un’operatività limitata al prossimo 30 giugno 2015

Gli interessi

Il debitore che propone istanza di rateizzazione semplificata dovrà comunque pagare – oltre all’importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo – un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’ingiunzione fiscale, dell’avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell’accertamento con adesione. Esclusi gli interessi di mora, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, fattispecie che ha portato inevitabilmente a parlare di sanatoria

 

Rateizzazione ai ‘decaduti’

La nuova rateazione semplificata si applicherebbero anche ai contribuenti già decaduti dalla rate Equitalia, alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015. La rateazione non pregiudica la possibilità di lavorare con le amministrazioni pubbliche e di partecipare alle gare d’appalto.

Se si saltano più di 8 rate si decade dal beneficio ma subentra un’altra possibilità in quanto sono stati riaperti i termini per la riammissione al beneficio della rateizzazione.

FONTE: WWW.GRUPPOEQUITALIA.IT

FONTI NORMATIVE

Legge stabilità 23.12.2014  n. 190 pubblicata in G.U. 29.12.2014, entrata in vigore l’1.1.2015.

Termine previsto dalla legge per le disposizioni contenute in questo schema: 30.6.2015

Avv. Federica Federici

RIFLESSIONI A MARGINE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

RIFLESSIONI  A MARGINE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

a cura di Alessandro Finzi e Francesca Lucchese

Dedicato a coloro ai quali sono stati violati i diritti fondamentali e sono ancora in attesa di una giustizia sostanziale.

Partendo da un incontro casuale tra un professore di zoo tecnologie e una giovane di formazione giuridica, ci siamo ritrovati a scambiarci opinioni sull’attuale emergenza delle occupazioni abusive.

Si dice che lo scandalo delle occupazioni di appartamenti, che ha ormai largamente interessato la pubblica opinione, dipenda da carenze legislative.

Abbiamo rilevato, invece, che non solo il Codice Penale ( artt. 614;624; 625; 633; 635 ), ma la stessa Costituzione (artt. 14 e 42),  si esprimono in materia in modo chiarissimo e inequivocabile. A tali norme va aggiunto anche l’ Art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  proclamata a Nizza 2 dicembre 2000.

E’ così, partendo da questi presupposti abbiamo formulato alcune considerazioni.

Adesso che le pubbliche Autorità sembra abbiano deciso di affrontare il problema, saremmo lieti se, in omaggio alla Costituzione, anziché incominciare a sgombrare la proprietà pubblica, si incominciasse invece da quelle privata dove i cittadini avevano un domicilio che è stato usurpato. Se vi sono persone in stato di necessità è intollerabile che si lasci a carico del privato che subisce violenza la copertura di esigenze (forse da verificare) che competono alle pubbliche istituzioni. Ciò se non si vuole che la “Costituzione più bella del mondo” continui anche ad essere la meno rispettata.

La situazione, per la sua estensione e gravità, è diventata inescusabile agli occhi dei cittadini ed appare ormai indispensabile un autorevole chiarimento giuridico che specifichi le ragioni per cui viene consentito di applicare deroghe a normative che in nessun modo le prevedono e che definisca inoltre quali siano i soggetti che, istituzionalmente, hanno l’obbligo di garantire la tutela di diritti inviolabili, precisando infine se sussistano o meno casi in cui questi possano legittimamente astenersi dall’intervenire.

La presenza dei minori, spesso invocata, non dovrebbe risolversi con l’affidamento di detti minori agli Enti preposti allo scopo di sottrarli alla malsana influenza di genitori che ammaestrano ad appropriarsi dei beni altrui? E non sarebbe opportuno, visto che anche viene invocato, accertare l’effettivo stato di necessità degli occupanti, tenendo conto del loro tenore di vita? E non sarebbe nel caso necessario comparare lo stato di necessità degli occupanti con quella emergente del proprietario rimasto senza alloggio? Ed infine, in base a quale normativa eventuali stati di necessità non debbono essere affrontati dalla collettività invece che essere addossati al sacrificio del singolo, violando specifichi diritti sanciti non solo dal Codice penale, ma addirittura dalla Costituzione?

Sono domande legittime?

 

Orbene, da tali spunti argomentativi abbiamo tentato di formulare una bozza di proposta di legge sull’introduzione di norme di pubblica sicurezza per il rilascio immediato di immobili occupati abusivamente.

PREAMBOLO

Visto l’ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  proclamata a Nizza 2 dicembre 2000;

Visti l’artt. 3,14 e 42 della Costituzione;

Visti gli artt. 614; 624;625; 633; 635 del codice penale;

Considerato:

la necessità e l’urgenza di fornire uno strumento giuridico di tutela immediata in materia di occupazioni abusive, si formula la seguente proposta di legge:

RILASCIO IMMEDIATO IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

Ferme restando la facoltà di proporre querela per i reati previsti dal codice penale ed ogni altra istanza in sede processuale civile, il proprietario, l’affittuario, il locatario ed ogni altro soggetto che detenga a qualsiasi titolo legalmente riconosciuto un immobile, può richiedere al Prefetto che l’immobile occupato abusivamente venga rilasciato immediatamente e con urgenza.

L’istanza è fatta al Prefetto antro 48 dalla scoperta della occupazione illegittima.

Il Prefetto, entro 48 ore dal ricevimento dell’istanza stessa emette un provvedimento delegando le forze di pubblica sicurezza ad eseguire con urgenza il rilascio immediato dell’immobile occupato abusivamente, con restituzione al soggetto illegittimamente spossessato.

MODALITA’ OPERATIVE

La p.s. dovrà tradurre gli occupanti abusivi presso le Prefetture ove si procederà all’identificazione e alla segnalazione degli stessi.

Durante lo svolgimento di tali procedure, la p.s. assumerà ogni informazione, anche di carattere contabile, atta ad accertare l’effettivo e attuale pericolo attuale di danno grave alla persona (stato di necessità).

Nei casi di effettiva sussistenza dello stato di necessità, gli occupanti verranno seguiti dai servizi sociali territorialmente competenti.

Nel caso contrario, invece, gli occupanti saranno perseguiti d’ufficio per il reato previsto dall’art. 633 c.p.

I minori di età saranno condotti nelle strutture idonee strutture e sottoposti al test del DNA al fine di accertare la legittima filiazione naturale.

FAVOREGGIAMENTO NEL REATO DI INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI

Chiunque, favorisca, riveli o fornisca notizie e/o informazioni idonee a fine di favoreggiare il reato previsto dall’art.633 c.p. è punito con la reclusione fino a anni due di reclusione e con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Se il reato è commesso da un incaricato di pubblico servizio o da pubblico ufficiale, la pena è fino a anni quattro di reclusione e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.

Nei casi in cui la condotta di cui al primo comma sia resa al fine di trarne utilità o profitto, la pena è aumentata di un terzo.

 

Pos per i professionisti; via libera dal TAR Lazio

Il Giudice amministrativo del Lazio, con ordinanza 01932/ 14 dello scorso 30 aprile,  ha rigettato la richiesta di sospensiva del  Dm 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo economico,  attuativo dell’articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 , che prevede  l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito per  tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Ad avviso del Tar, quindi,  la normativa “«sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito “.

Rigettata l’istanza di sospensiva presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti – secondo i quali invece si tratta di una norma  il cui obiettivo antielusivo ben potrebbe essere raggiunto attraverso altre forme di pagamento elettronico – l’obbligo per i professionisti di predisporre il POS partirà dal 30 giugno.

Avv. Barbara Carrara

Bonus energia

Dal sito dell’Autorità per il consumo dirico

Bonus elettrico

CHE COS’E’ IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?

E’ uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, se in presenza di un indicatore ISEE:

  • non superiore a 7.500 euro,
  • non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia. per l’anno 2014 è di:

  • 72 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 92 euro per 3 o 4 persone
  • 156 euro per più di 4 persone
  • per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Il valore del bonus per il disagio fisico può essere calcolato in base alle apparecchiature utilizzate con questo applicativo di simulazione.

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO

Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune ( ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili da questa pagina o reperibili presso i Comuni o sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it).

 

Link utili

Speciale NFD n. 9 settembre 2013 – Codice della Strada: disquisizioni in tema di illeciti.

 

 

Lo speciale sul Codice della Strada è stato ideato con il fine di fornire una panoramica delle novelle legislative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, tuttora altalenanti su diverse questioni.

Non mancano i consueti riferimenti ai fatti di cronaca, in particolare all’incidente avvenuto in Irpinia, di cui ha proposto un’accurata analisi e ricostruzione il Dott. Alessandro Campagnuolo, neo collaboratore della rivista.

Lo speciale, inoltre, si pregia del contributo dell’Avv. Giancarlo Trovato relativo all’annosa questione svilupattasi sui confini tra il dolo eventuale e la colpa cosciente in tema di omicidio colposo stradale, che  anticipa  un’opera dedicata interamente al tema di prossima pubblicazione.

Un plauso è rivolto altresì ai più affezionati collaboratori, che anche per questo lavoro non hanno lesinato l’impegno profuso nel tempo dedicato alla elaborazione dei contributi.

Per leggere e scaricare lo speciale clicca  su  Speciale Codice della Strada

Buona lettura

Avv. Marianna  Sabino

Il contratto d’albergo nel Codice del Consumo

 

Il contratto d’albergo nel Codice del Consumo

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile

Ordinanza 18 settembre 2013 n. 21419

(a cura dell’Avv. Mario Di Lorenzo)

 

 

Massima

La conclusione di un contratto di albergo anche al di fuori di un pacchetto turistico non determina l’esclusione del negozio dalla disciplina sui contratti del consumatore ove ne ricorrano tutti gli estremi di cui alle definizioni del codice del consumo.

Nota

Il contratto d’albergo e un accordo atipico[1] che trova la sua giustificazione nella autonomia contrattuale, cioè nella libertà riconosciuta alle parti di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di un contratto misto, la cui causa risulta dalla combinazione di più contratti tipici (locazione, contratto d’opera, deposito e somministrazione)[2], senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni[3].

La Cassazione con la recente pronuncia del 18 settembre 2013, ha stabilito che il contratto di albergo va ricondotto alla nozione – ed al regime – di contratto del consumatore, ove ne ricorrano tutti gli estremi, di cui alle definizioni del Codice del Consumo[4].

Più in particolare la Corte, nel caso de quo, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del Giudice d’appello sull’applicazione del foro del consumatore affermando che la disciplina di cui al Codice (art. 3), si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività del primo dei contraenti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Ordinanza 18 settembre 2013 n. 21419

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18083/2012 proposto da:

(OMISSIS) A R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Studio Legale Associato (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato ad litem in calce alla memoria;

– resistenti –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 463/2012 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per i resistenti l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)), che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale, in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) adirono il Tribunale di Nocera Inferiore per sentire condannare la (OMISSIS) srl, gestore di un albergo in (OMISSIS), al risarcimento del danno da loro patito durante il loro soggiorno in tale struttura, per il furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati durante un soggiorno presso quella struttura; e convenuta, pure eccepita immediatamente l’incompetenza territoriale, chiamò in causa l’assicuratrice per la responsabilità civile (OMISSIS) spa. L’adito tribunale dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni sull’eccezione di incompetenza e, all’esito, pronunciò sentenza con cui essa era rigettata, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa a tutela del consumatore, in ragione della residenza degli attori in (OMISSIS).

2. – La (OMISSIS) srl ha proposto istanza di regolamento di competenza, adducendo: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 c.p.c., comma 1, per l’erronea adozione della forma della sentenza per il provvedimento di affermazione della competenza; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1774 c.c., e articolo 20 c.p.c., dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto e cioè di quello in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione di controparte, da identificarsi – siccome concluso per telefono su proposta dell’albergo – nella sede dell’albergo stesso; la violazione dell’articolo 19 c.p.c., e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.

3. – Hanno replicato i (OMISSIS) – (OMISSIS) eccependo, dapprima, l’inammissibilità del ricorso per carenza di valida procura speciale ad litem, per astrattezza e genericità delle censure e per difetto di “sufficienza” o di intelligibilità delle stesse; ma rimarcando, poi, come il contratto si fosse concluso nella loro residenza, quivi avendo essi proponenti conosciuto l’accettazione della controparte. Ancora: adducono che l’obbligazione di risarcimento da inadempimento del depositario si intende di valore; riconducono alla disciplina generale dei contratti coi consumatori quello del cui inadempimento e’ causa, siccome qualificabile come pacchetto turistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 83 e ss..

4. – Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., e trasmesse ai difensori, ha espresso il parere dell’insussistenza dei vizi in rito lamentati dalle parti, nonché della fondatezza nel merito dell’istanza di regolamento: qualificando la fonte della responsabilità come violazione di una prestazione accessoria ad un contratto di albergo, in quanto tale sottratto alla disciplina del codice del consumo.

5. – Non e’ fondata la preliminare doglianza sulla forma del provvedimento impugnato: non rileva, invero, che la decisione sulla competenza sia stata adottata con la più onerosa forma della sentenza, in luogo di quella dell’ordinanza, non derivando alla parte alcuna menomazione del suo diritto di difesa.

Quanto alle preliminari eccezioni in rito degli intimati: in merito alla procura ad litem, idonei sono i riferimenti alle generalità del conferente, mentre la circostanza della sua apposizione a margine del ricorso introduttivo soddisfa gli altri requisiti formali, tra cui quello in ordine al tempo del conferimento; i motivi di doglianza sono poi idoneamente desumibili dalla loro compiuta esposizione in ricorso.

6. – Nondimeno, quest’ultimo va rigettato.

6.1. E ben vero che la competenza esclusiva non può ricavarsi in base alla disciplina sui pacchetti turistici, di cui all’articolo 82 e ss. del codice consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e succ. mod. e integr.), ancora applicabili ratione temporis.

– tanto, peraltro, non già perché il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100, sono stati abrogati dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 3, lettera m), (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio): infatti, l’abrogazione ha effetto dal 21 giugno 2011 e comunque la definizione di contratto di pacchetto turistico e’ rimasta letteralmente invariata;

– quanto, piuttosto, perché non vi e’ alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (articolo 84 cod. consumo, Decreto Legislativo 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio ex articolo 86, lettera i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto);

– infatti, rimane indimostrato che, oltre all’alloggio, l’odierna intimante abbia pattuito anche l’erogazione di altri di detti servizi (Cass. 2 marzo 2013, n. 3256), tra quelli sommariamente indicati dagli intimati nella loro memoria.

6.2. Tuttavia, neppure il contratto di albergo si sottrae, ricorrendone gli altri presupposti, alla disciplina dei contratti del consumatore. È fermo, ormai, il principio per il quale è ontologicamente inderogabile, a prescindere cioè da qualsiasi pattuizione sul punto, la competenza territoriale del foro del domicilio o della residenza del consumatore (a partire dalla nota Cass. Sez. Un., ord. 1 ottobre 2003, n. 1669; tra le ultime: Cass., ord. 10 giugno 2011, n. 12872): infatti, la disposizione dettata dall’articolo 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. – poi testualmente trasfusa nell’articolo 33, co. 2, lettera u) del codice del consumo – ha natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore (anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima) e si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

6.3. Ora, e’ ben vero che il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni (Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. 22 gennaio 2002, n. 707).

6.4. E tuttavia ritiene il Collegio che anche il contratto di albergo vada ricondotto alla nozione – ed al regime – di contratto del consumatore, ove – beninteso – ne ricorrano tutti gli estremi, di cui alle definizioni del codice del consumo. Ora, i connotati del contratto di pacchetto turistico risultano indispensabili al solo fine dell’applicazione della diversa ed ulteriore disciplina per quello dettata, come species rispetto al genus; pertanto, che nella specie non si configuri un pacchetto turistico non comporta l’esenzione del negozio dalla normativa generale sui contratti del consumatore.

In sostanza, la disciplina generale, tra cui appunto l’articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi): Cass., ord. 14 luglio 2011, n. 15531. In questo quadro, non rileva affatto la natura della prestazione oggetto del contratto (Cass. 24 novembre 2008, n. 27911).

La disciplina di tutela del consumatore posta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33 e ss., (c.d. Codice del consumo) prescinde, cioè, dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6802), trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, puo’ ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379).

6.5. Poiché, nel caso di specie,è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza esclusiva ed inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore.

6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all’individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest’ultima speciale ed ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore.

7. – La declaratoria di competenza del tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario risiedono gli odierni intimati, e’ pertanto – seppur molto sobriamente motivata – corretta: ed il ricorso non può che essere rigettato. Tuttavia, sulle spese pare al Collegio opportuno rimettere ogni liquidazione al giudice del merito, in considerazione dell’esito complessivo della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese rimesse.

 

 

 

 

 

 



[1] Il contratto d’albergo, in www.consumatori.info/turismo/index1.php?aid=28&sfondo=EDFFB9

[2] www.dirittoprivatoinrete.it/contratto_di_albergo.htm

[3] Cass., n. 1150/2005, Cass., n. 707/2002.

[4] Cass., Ordinanza n. 21419/2013.

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La Redazione

FALLIMENTO E CARTELLE ESATTORIALI MEDIO TEMPORE ANNULLATE

 

FALLIMENTO E CARTELLE ESATTORIALI MEDIO TEMPORE ANNULLATE

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. I CIVILE- 5 APRILE 2012 N. 5494

a cura dell’Avv. Andrea Sciuto

 

Massima

 

  1. In      materia di fallimento il principio del res      inter alios acta aliis nec nocet nec prodest è biunivoco: il creditore      non può ottenere l’ammissione al passivo sulla base di una sentenza a lui      favorevole ma inopponibile alla massa qualora questa sia resa nei      confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di insolvenza;      il curatore non può respingere la domanda di ammissione avvalendosi degli      effetti favorevoli al fallito della sentenza di primo grado al quale egli      è rimasto estraneo finanche in grado di appello.
  2. La      sentenza favorevole al creditore ma inopponibile alla massa, in quanto      resa nei confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di      insolvenza, non è inutiliter data,      poiché potrà produrre effetti nei confronti del fallito tornato in bonis.
  3. La domanda di insinuazione va proposta dal      concessionario (oggi agente della riscossione) avvalendosi esclusivamente      dell’estratto del ruolo e, anche qualora il credito risulti contestato      dinanzi al giudice tributario o il curatore intenda impugnare la cartella      esattoriale, il G.D. non può negarne l’ammissione, ma è tenuto a disporla con      riserva.

 

 

Fatto

 

La vicenda trae origine da una procedura fallimentare nel corso della quale il Tribunale di Milano ha respinto la domanda dell’Agenzia delle Entrate volta ad ottenere l’ammissione con riserva del credito insinuato, credito già fatto valere con una cartella esattoriale poi annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Il Tribunale ha sostenuto che la mancata notifica del ricorso in appello avverso la sentenza di annullamento della cartella al curatore del fallimento, comporta che la sentenza, benché impugnata, passi in giudicato nei confronti del curatore medesimo, in quanto soggetto diverso e ulteriore dal fallito.

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di diniego e la società Equitalia Spa ha altresì presentato ricorso incidentale adesivo. Entrambe le ricorrenti hanno fondato le proprie censure principalmente sull’assunto secondo il quale, poiché la questione di legittimità della cartella era ancora al vaglio dei giudici dell’appello, il tribunale di Milano avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999 dell’art. 88 del DPR 602 del 1973.

Inoltre, l’omessa notifica dell’appello al curatore sarebbe da ritenere irrilevante al suddetto fine, poiché, secondo le difese dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in materia tributaria l’efficacia oggettiva delle sentenze dovrebbe estendere i propri effetti non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi. In caso contrario, infatti, la stessa cartella sarebbe legittima nei confronti del fallito e illegittima nei confronti dei creditori.

 

 

 

Quaestio iuris

 

Le procedure fallimentari sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi periodi a causa della perdurante crisi economica ed è conseguentemente divenuto di fondamentale importanza pratica per i vari soggetti coinvolti nella procedura, non da ultimi per gli avvocati e per i curatori fallimentari, conoscere gli esatti limiti dei diversi istituti giuridici che devono trovare applicazione in concreto, al fine di garantire la correttezza della procedura e quindi abbreviare i tempi della medesima.

Il caso in esame è senza meno emblematico, in quanto è possibile distinguere al suo interno ben tre diverse posizioni: da una parte troviamo il Tribunale, che non ha ammesso Equitalia al passivo sulla considerazione per la quale tale società non aveva notificato l’impugnazione  di una sentenza di annullamento di cartella esattoriale al curatore del fallimento, da un’altra parte troviamo la posizione di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, che, pur individuando correttamente i riferimenti normativi alla base della loro pretesa di ammissione al passivo, sono addirittura arrivate a sostenere che il principio di cui all’art. 2909 del codice civile, sull’efficacia della cosa giudicata, sarebbe derogato in materia tributaria. Da altra parte ancora si attesta infine la posizione della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che i crediti dei due ricorrenti devono essere iscritti con riserva ma non sull’inesistente presupposto di una deroga all’art. 2909 del codice civile, bensì sulla base di specifiche e ben individuate norme di legge, in particolare secondo quanto disposto in combinato dalle norme dell’art. 33 del D. Lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 88 del DPR n. 602 del 1973.

La pronuncia in questione ha anche dato modo alla Suprema Corte di fornire interessanti chiarimenti circa la reale portata delle sentenze rese nei confronti del soggetto, che fallisca nelle more di un giudizio, nonché circa la portata del giudicato nei confronti dei creditori e del curatore.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1119-2011 proposte da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TREDIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. GIANNINO BETTAZZI, 1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l’avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERETTI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso l’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIERTLER GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO TREDIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. GIANNINO BETTAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l’avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERETTI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso il decreto n. 13795/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2012 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocata DE SIERVO BEATRICE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dei propri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con decreto dei 30.10.010, pronunciando nel giudizio di L. Fall., ex art. 98 introdotto da Equitalia Esatri s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della Tredil s.p.a.

(giudizio nel quale si era costituita, aderendo alle conclusioni di Equitalia, anche l’Agenzia delle Entrate) ha respinto la domanda dell’opponente volta ad ottenere l’ammissione, quantomeno con riserva, del credito insinuato – di Euro 635.936,55 al privilegio e di Euro 5,56 al chirografo – portato da cartella esattoriale annullata con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contro la quale l’ente impositore aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. li Tribunale ha affermato che, poichè l’Agenzia delle Entrate non aveva provveduto a notificare l’appello al curatore, la sentenza di annullamento era divenuta definitiva nei confronti di quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato atre motivi.

Equitalia Esatri ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo. Il Fallimento della Tredil ha resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 e art. 2909 c.c..

Deduce che, alla data in cui è stato pronunciato il decreto impugnato, la questione della legittimità dell’emissione della cartella esattoriale era ancora sub iudice (ed anzi era già stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riformato quella di primo grado), sicchè il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, a nulla rilevando che a curatore non fosse stato notificato l’atto d’appello, in quanto in materia di contenzioso tributario l’efficacia oggettiva della sentenza estende i suoi effetti erga omnes, non potendosi ragionevolmente ritenere che la medesima cartella esattoriale sia contemporaneamente legittima nei confronti del fallito ed illegittima nei confronti della massa dei creditori.

2) Con il primo motivo del ricorso incidentale adesivo, Equitalia Esatri s.p.a. propone analoga censura, rilevando che, poichè il merito della pretesa tributaria era ancora sub iudice, il credito insinuato avrebbe dovuto essere ammesso con riserva allo stato passivo sulla base del ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.

L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sentenza di secondo grado, quand’anche pronunciata nei soli confronti della società fallita, sarebbe opponibile al fallimento, è palesemente errato, non rinvenendosi in materia tributaria alcuna eccezione al disposto dell’art. 2909 c.c. e dovendosi pertanto escludere che la sentenza del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, allorchè il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, faccia stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite, attesa la posizione di terzietà che questi assume nel procedimento di verifica – quale portatore dell’interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare – sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del fallito (Cass. nn. 24963/010, 5582/05, 6465/01, 250/96).

La sentenza, tuttavia, non è nè nulla nè inutiliter data, e, pur essendo inopponibile al Fallimento – rispetto al quale costituisce res inter alios acta – potrà produrre i suoi effetti nei confronti del fallito tornato in bonis (Cass. nn. 24963/2010 cit, 14981/06, 6771/02, 8530/01).

I principi appena enunciati operano però in maniera biunivoca: ne consegue che – così come il creditore non può ottenere l’ammissione a passivo sulla base di una sentenza a lui favorevole ma inopponibile alla massa, in quanto resa nei soli confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di insolvenza – il curatore non può respingere la domanda di ammissione, fondata su di un titolo diverso, avvalendosi degli effetti favorevoli al fallito della sentenza di primo grado emessa in un giudizio al quale egli è rimasto estraneo e che, nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento, è proseguito fra le parti originarie anche in grado d’appello.

Va peraltro ricordato che la mancata formazione del giudicato tributario nei confronti del Fallimento non è di ostacolo all’ammissione al passivo del credito dell’ente impositore: infatti, come correttamente rilevato dalle parti ricorrenti, in base al comb. disp. del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, la domanda di insinuazione va proposta dal concessionario (oggi agente della riscossione) avvalendosi esclusivamente dell’estratto del ruolo e, anche qualora il credito risulti contestato dinanzi al giudice tributario o il curatore intenda impugnare la cartella esattoriale, il G.D. non può negarne l’ammissione, ma è tenuto a disporla con riserva, da sciogliersi una volta che sia inutilmente decorso il termine per l’impugnazione, o il giudizio sia definito con decisione irrevocabile o venga dichiarato estinto.

Il Tribunale, pertanto, non poteva respingere la domanda sulla scorta di una sentenza di primo grado che la parte non aveva azionato e che, essendo stata resa in un giudizio al quale il curatore non aveva partecipato, era a questi inopponibile e non avrebbe mai potuto fare stato nei suoi confronti, ma, rilevato che Equitalia aveva prodotto l’estratto del ruolo, avrebbe dovuto limitarsi a delibare – previa verifica della natura concorsuale del credito e della sussistenza dei privilegi richiesti – se l’ammissione andasse o meno disposta con riserva.

L’accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati e regolerà anche (e spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale adesivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di entrambi i ricorsi e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 a

Contratti di compravendita di merci conclusi a distanza

Contratti di compravendita di merci conclusi a distanza

 

a cura di Alessandro Campagnuolo

 

Perfezione del contratto e competenza esclusiva concordata del Foro di giudizio.

Riepilogo :  Fattispecie – Inquadramento e interpretazione – Individuazione del Foro competente – Altre

clausole contrattuali – Giurisprudenza – Conclusioni.

 

1. Fattispecie.

Nella pratica commerciale per la vendita a distanza di prodotti, in genere, le società venditrici inviano al potenziale acquirente una proposta tramite fax o email indicando la merce e i relativi prezzi applicati e il compratore, quindi, accetta anche solo con consenso verbale la proposta così come formulata e il contratto si conclude (senza alcuno scambio o sottoscrizione di documenti ulteriori eccezion fatta che per la firma del D.d.t. da parte del destinatario della merce). In alternativa, è lo stesso promissario acquirente che segnala la merce di cui necessita inviando direttamente una proposta alla venditrice insieme alle proprie richieste di prodotti e alle relative condizioni e, così, spesso la venditrice di fatto accetta.

 

Le modalità di consegna della merce della soc. venditrice, invece, sono generalmente tre:

 

1) la soc. invia in proprio la merce al destinatario; oppure 2) consegna la merce al vettore o allo spedizioniere che provvederà a recapitarla al destinatario; o, infine, 3) l’acquirente provvede con propri mezzi al ritiro della merce presso le sedi legale od operativa della predetta soc. venditrice.

 

La venditrice, pertanto, nei casi di cui ai nn. 1 e 2, invia la merce che viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco (cioè a spese di quest’ultimo). A tal proposito, per eventuali prodotti difettosi, ne è consentito al compratore solo la sostituzione previo collaudo.

 

Per la consegna, generalmente, si applicano termini orientativi e senza impegno e ciò, quindi, non comprende anche eventuali ritardi, inclusi eventi di forza maggiore e o scioperi che sono, addirittura e come noto, eventi che liberano la soc. venditrice da qualsiasi contestazione o  responsabilità.

 

Per il pagamento, poi, possono essere addirittura previsti patti non meglio specificati ma che, secondo gli accordi di volta in volta presi con i propri clienti, comportano l’applicazione di un interesse legale più l’emissione di tratta a vista trascorso un determinato termine dalla scadenza prevista per la data del versamento pattuito.

 

Infine, nello scambio di documenti citati (proposta di vendita/fattura/D.d.t.) può esser talvolta posta fra le altre la clausola della competenza esclusiva in deroga per un determinato Foro di giudizio per decidere eventuali controversie fra le parti.

2. Inquadramento e interpretazione.

I contratti di compravendita predetti sono cd. contratti consensuali ad effetti reali, ex art. 1376 del codice civile, che si concludono con la semplice manifestazione del consenso. L’art. 1376, infatti, recita: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

 

I contratti predetti sono detti anche traslativi perché, oltre a costituire la proprietà dell’oggetto del contratto in capo ad altri, fanno sorgere tra le parti obblighi da adempiere.

Nei contratti ad efficacia reale, quindi, in generale, la consegna del bene è solo un adempimento successivo rispetto al formarsi della volontà contrattuale.

 

Questi contratti si differenziano in modo sostanziale da quelli “reali” che hanno ad oggetto una res e che si concludono con il consenso più la traditio cioè con la manifestazione della volontà più la consegna del bene. Questi sono tutti contratti unilaterali, non sinallagmatici (cioè non a prestazioni corrispettive) e ne sono esempi tipici il comodato e il deposito.

 

Poi, ulteriore ma essenziale circostanza di diritto da evidenziare nei contratti di compravendita è quella per cui l’efficacia reale può essere differita o eventuale[1]. il trasferimento della proprietà, in questi casi, si può avere in due modi: il primo è quello per cui la cosa oggetto di contratto passa nella titolarità del compratore solo a consegna avvenuta (oppure con la consegna al vettore come si dirà appresso) perché la cosa è generica (art. 1378 c.c.) e, quindi, non se ne conosce la specie o l’ammontare ecc. Il secondo modo del verificarsi dell’effetto reale (trasferimento della proprietà) è quello dell’individuazione (o specificazione) della merce, che avviene quando le parti hanno determinato già il bene (oppure quando la cosa viene consegnata al vettore).

 

Nella fattispecie de qua, i contratti di compravendita spesso individuano già nell’accordo e con certezza la merce da consegnare anzi, ancor più sovente, essa viene già indicata e richiesta dal compratore. Pertanto, il perfezionamento, cioè la presenza di tutti gli elementi essenziali necessari alla definizione del contratto, ivi compresa la specificazione della merce, in tali dinamiche contrattuali, si ha nel momento stesso della conclusione dell’accordo, ovvero sia nel momento in cui proposta e accettazione si fondono ex art. 1335 c.c.

 

In riferimento alla nostra ricognizione, per obbligare l’acquirente al rispetto delle pattuizioni (come per es. quella del foro competente esclusivo) è necessario anche qui concentrare l’attenzione sull’accettazione della proposta da parte del cliente-destinatario della merce. Essenziale, quindi, è porre in evidenza il metodo formativo della volontà negoziale e, dunque, il modo in cui essa viene ad esternarsi. Anche la forma, altro elemento peraltro essenziale per alcuni tipi di contratti, in questo caso riveste una sua cruciale importanza, data l’accettazione richiesta dalla legge per iscritto ex art. 1341, c. 2°, c.c. in riferimento alle clausole derogatorie della normativa vigente.

 

L’art. 1341 c.c., infatti, “Condizioni generali di contratto”, dispone:

1° c. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

2° c. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto oppur, ancora, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

 

Devono prendersi in visione, ordunque, il prospetto di proposta che la venditrice invia ai promissari acquirenti nonché i rispettivi atti di accettazione di questi ultimi, oppure (in assenza di questi) devono considerarsi i modi in cui codesti avrebbero risposto all’offerta, in modo da accertare in concreto le modalità di conclusione del contratto.

 

I contratti di vendita rientranti nella categoria giuridica dei contratti di compravendita conclusi a distanza (ex art. 1335 c.c.) non si possono comunque omogeneizzare dal punto di vista delle modalità di esecuzione, in quanto a volte gli accordi presi individuano più precisamente una vendita con prestazione accessoria, altre volte una cd. vendita da piazza a piazza oppure, infine, una vendita con consegna al vettore/spedizioniere, delle quali modalità negoziali si dirà meglio appresso.

 

3. Individuazione del Foro competente.

Foro competente a decidere eventuali controversie, in riferimento ai contratti in specie consensuali, è quello del luogo in cui proposta ed accettazione si fondono e in genere è quello nel quale l’accettazione viene a conoscenza del proponente (ex plurimis Cassazione Civile, II Sezione, sentenza del 18 marzo 1999, n. 2472).

 

Tuttavia, quando non vi è certezza rispetto a tale momento conclusivo della volontà contrattuale, al fine di escludere nel processo civile eccezioni d’incompetenza di controparte e/o immediata declaratoria del giudice di rigetto della domanda, gli atti giudiziari andrebbero proposti (secondo la fattispecie de qua) presso i tribunali ove hanno sede legale le rispettive soc. contraenti.

 

Per le azioni legali esperibili presso il foro giudiziario in cui ha sede la soc. venditrice, devono pertanto farsi alcuni approfondimenti.

 

Secondo legge, per il foro competente delle persone giuridiche, la regola generale è che la competenza giudiziaria è quella in cui ha sede la soc. convenuta (art. 19 c.p.c.).

 

Ex art. 20 c.p.c., invece, quale regola facoltativa del foro competente, è possibile (se ne sussistano i presupposti) applicare la norma secondo cui: 1) la competenza è della sede giudiziaria in cui l’obbligazione è sorta, cioè, il luogo in cui il contratto è stato concluso/firmato; oppure 2) dove, ex art. 1335 c.c., la stessa obbligazione doveva essere adempiuta, cioè il luogo dove l’accettazione giunge a conoscenza del proponente che nel ns. caso sarebbe presso la sede/domicilio del venditore.

Per l’art. 20 c.p.c. predetto, in riferimento alla fattispecie de qua, non si configura dunque la prima ipotesi, perché il contratto non viene stipulato in sede, anche in quanto mancherebbe la sottoscrizione bilaterale formale (in formato olografo o digitale) su di un documento unitario specifico a tal fine redatto. Mancherebbe, peraltro e in particolare, la firma di accettazione dell’acquirente. La formazione ed estrinsecazione della volontà contrattuale fra le parti, per l’appunto, avviene a distanza e in modo fattuale.

Nella seconda prospettazione dell’art. 20 c.p.c., invece, si può determinare un foro facoltativo, ma devono farsi alcune differenze (come si dirà successivamente).

 

4. Altre clausole contrattuali.

Premesso che vi sono diverse tipologie di conclusione degli affari, ne sussistono in particolare almeno 3 principali per l’esecuzione di un contratto di compravendita di merci a distanza (cd. vendita con trasporto o con spedizione) :

 

a)      Vendita con prestazione accessoria; in tal caso, la consegna della merce è totalmente a carico del venditore ma il prezzo del trasporto è a carico del compratore;

b)      Vendita con consegna all’arrivo,

pratica di uso sovente nel commercio, che rientra nella più ampia categoria delle cdd. vendite da piazza a piazza, e che prevede che la consegna venga effettuata all’arrivo (a destinazione finale) direttamente nella disponibilità materiale del compratore, mentre le spese di trasporto sono a carico del solo venditore;

c)      Vendita con consegna al vettore o spedizioniere,

è l’ipotesi espressamente prevista dall’art. 1510 c. 2° c.c., per la quale il venditore si libera del rischio del perimento della merce consegnando la stessa ad un vettore o ad uno spedizioniere. Pertanto, le spese di consegna sono a carico del compratore.

 

Nel primo e nel secondo caso, della consegna è responsabile il venditore così come lo è del rischio del perimento della merce.

 

Diversamente, se la consegna della merce avviene tramite vettore/spedizioniere, come nell’ipotesi detta al n. 3, la soc. venditrice si libera del rischio del perimento della merce. Sono le cdd. clausole di salvezza delle norme giuridiche, in questo caso del 1° e del 2° comma dell’art. 1510 c.c., rubricato “Luogo della consegna”, i quali primi cpv., prima di disporre sulle modalità di esecuzione del contratto, enunciano: “In mancanza di patto o di uso contrario” (1° c.); “Salvo patto o uso contrario” (2° c.). Questo significa che se la merce non è determinata con precisione al momento della vendita e se non vi è altro accordo in merito alla consegna, quest’ultima avviene come programmato dal venditore cioè dove la cosa si trovava al tempo della conclusione-suo domicilio, (1° c.) oppure da parte di un vettore/spedizioniere (2° c.).

 

Pertanto, in tutti i casi in cui la merce venga determinata anche nel genere prima della consegna, l’accordo si conclude con la prestazione bilaterale del consenso. In caso contrario, quando cioè non sussiste la precisazione dell’oggetto del contratto, l’accordo non può considerarsi concluso perché l’oggetto, insieme all’accordo delle parti, alla causa, e alla forma quando richiesta ad substantiam, è uno dei requisiti fondamentali richiesti perché il contratto ex art. 1321 c.c. possa dirsi perfetto (cioè completo di tutti i suoi elementi essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.).

 

Similmente, se l’acquirente ritiri la merce in proprio presso la sede del venditore, il contratto sarebbe efficace appunto presso la sede della soc. venditrice. Per efficacia, però, s’intende l’effetto del contratto e non la sua conclusione (perfezione). Si distingue, infatti (come ben noto nella pratica forense) fra perfezione, validità ed efficacia del contratto. Perfetto è il contratto che possiede tutti i suoi elementi essenziali, come innanzi detto. Valido è il contratto che non ha vizi e/o evizioni e, infine, efficace è l’accordo che produce i suoi effetti (trasferimento della proprietà ecc.).

 

Rebus sic stantibus, nella fattispecie de qua, se non sussiste certezza sul momento conclusivo dell’accordo, ne consegue evidentemente che, per esperire azioni giudiziarie, il foro competente che sarebbe più opportuno adìre è quello del convenuto/acquirente ex art. 19 c.p.c. Ciò, perché fornire la prova della conclusione del contratto ex art. 20 c.p.c. del foro in cui è sorta (ex art. 1182 c.c.) o dove deve eseguirsi la prestazione (ex art. 1335 c.c.) è più forzato e finanche meno agevole da avallare per il giudice.

 

5. Giurisprudenza.

La giurisprudenza è essenzialmente granitica nel determinare le dinamiche contrattuali in riferimento alla conclusione a distanza delle compravendite di merci.

 

Sussiste, infatti, una prima e generale differenza fra la vendita con spedizione e vendita con consegna all’arrivo. La Cassazione del ’79 n. 29 declara che la prima è “da considerarsi come ipotesi normale in base alla presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 1510 c.c.”, pertanto quando non vi sono patti espressi che deroghino a tale norma questa opera di diritto e, quindi, “la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere”.

La stessa sentenza enuncia che, invece, la vendita con consegna all’arrivo è “da ravvisarsi solo in caso di uso o patto contrario” rispetto alla presunzione predetta e, in tal caso, “la consegna va effettuata nel domicilio dell’acquirente o nella sede della sua impresa”.

 

Ne consegue che “perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga(Cass. ’99 n. 2817).

 

Peraltro, “nella vendita da piazza a piazza, in mancanza di patto o uso contrario, il luogo di consegna della merce, ai sensi dell’art. 1510, c. 2, c.c. e di pagamento del prezzo è quello in cui il venditore rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l’assunzione del rischio o delle spese di trasporto (Cass. ’95 n. 13103).

 

A tal proposito non pochi problemi, poi, solleva la questione della consegna alla rinfusa della merce al vettore/spedizioniere, cioè quando il carico di merci sia cumulato a più consegne di altra merce nel medesimo trasporto, con la logica conseguenza che diviene impossibile specificare cioè individuare quale merce sia da consegnare a un determinato destinatario e quali altri colli siano da portare ad altri compratori. In tal caso, la merce viaggia a rischio del venditore e l’eventuale perimento è a suo carico (Cass. ’87 n. 1335).

 

Contrariamente, il vettore e lo spedizioniere sarebbero considerati come “ausiliari del compratore”, circostanza che libera per legge il venditore dalla responsabilità della perdita del carico nonché della necessità da parte del compratore di conferire mandato al venditore per la stipula di un contratto di trasporto o di spedizione (Cass. ’86 n. 885).

 

In merito all’incerta interpretazione di rapporti giuridici di fatto, anche con riguardo al momento formativo della volontà negoziale, la dottrina ha peraltro elaborato la figura giuridica del cd. contatto sociale che si applica a tutti quei rapporti per così dire evanescenti ove non sussiste un criterio assolutamente certo per individuare il momento conclusivo del rapporto, laddove finanche il suo naturale evolversi risulta borderline. Tale approccio teorico, in sintesi, propugnerebbe che nel momento in cui due soggetti “entrano in contatto” il rapporto giuridico sarebbe di fatto ed automaticamente concluso. Ovviamente, si tratta di elaborazioni che hanno difficile prospettazione nella realtà processuale e che vanno considerate in maniera assolutamente residuale. Dottrina minoritaria sostiene che si configurerebbe addirittura una responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c.

 

D’altro canto, una serie di orientamenti giurisprudenziali hanno sottolineato come la comune intenzione delle parti può attribuire a singoli elementi del contratto, ancora da negoziare, carattere non essenziale. In tal caso, è la volontà delle parti, quale ricostruita dal giudice, il criterio alla cui stregua si decide se l’accordo si è o meno perfezionato.

 

Del resto, “l’accordo sugli elementi essenziali di un determinato contratto basta a perfezionarlo, quando non sia desumibile la volontà delle parti di subordinare la conclusione del negozio al successivo accordo sulle clausole accessorie o sugli elementi secondari” (Cass. 1983, n. 3856).

E, infatti, “può esservi un momento nel quale l’accordo raggiunto, anche se incompleto rispetto a tutti gli intenti economici e pratici, è voluto dalle parti come fonte di obbligazioni; ciò non vale però quando le parti pongono sullo stesso piano elementi essenziali e secondari” (Cass. 1993, n. 77).

 

La Massima della Cassazione Civile, II Sez., 18 marzo 1999, n. 2472, in tema di forum contractus (come momento di perfezione del contratto), proclama che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326, ultimo comma, c.c., una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. E’ pertanto necessario l’incontro e la fusione di una proposta e di una accettazione perfettamente coincidenti sia per le clausole principali che per quelle accessorie. Di conseguenza il forum contractus si radica nel luogo in cui giunge l’accettazione definitiva, senza ulteriori modifiche, all’ultima controproposta”.

 

5.1. Commercio internazionale.

In tema di commercio transnazionale, similmente a quanto poc’anzi detto, “In caso di compravendita internazionale, la giurisdizione su tutte le controversie che scaturiscono dal contratto appartiene allo Stato in cui si trova il luogo di recapito finale della merce, ossia quello in cui i beni alienati entrano nella disponibilità materiale dell’acquirente”. Questa la Massima espressa dalle SS. UU. della Cassazione civile, con sentenza del 2009 n. 21191, con la quale viene cristallizzato il foro competente a decidere le controversie nascenti da compravendita internazionale di merci.

 

Più dettagliatamente, la Corte enuncia che “In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa).”.

* * *

6. Conclusioni.

Per tutto quanto sopraesposto, alla luce della su richiamata giurisprudenza, può concludersi che, al fine di vincolare il contraente alle condizioni e alle clausole contrattuali predisposte dalla soc. venditrice, una proposta inviata al compratore completa di tutte le condizioni generali di contratto, con firma olografa o digitale dell’Amm.re o Rapp.te legale pro tempore (a mezzo p.e.c. – in formato PDF o altro equipollente – o posta ordinaria attestante data d’invio e di ricezione), controfirmata e rinviata dall’acquirente (in una delle predette modalità) è una forma di conclusione del contratto in grado di conferire piena validità ed efficacia all’accettazione di tutte le clausole imposte dalla venditrice ex art. 1341, c. 2, c.c., ivi compresa la clausola derogatoria del foro competente a decidere le eventuali controversie.

 

In tal modo, non solo si realizza la circostanza dell’accettazione del contraente alla clausola derogatoria del foro competente ma, altresì, il foro competente a decidere diventa di diritto quello del luogo ove l’accettazione definitiva è pervenuta (Cass. 1999, n. 2472) e, pertanto, quello del luogo dove ha sede la soc. venditrice. Questa circostanza di fatto e di diritto, unita all’individuazione dell’oggetto del contratto in accordo con il contraente (con o senza consegna al vettore/spedizioniere) cristallizza il foro giudiziario prescelto come foro esclusivo in deroga.

 

In tal senso è applicabile il criterio del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. e, nel caso di specie, quello del luogo dove l’obbligazione dev’essere eseguita, cioè, per meglio dire, nel luogo ove l’accettazione giunge a conoscenza del proponente ex art. 1335 c.c. (norma che regola specificamente la fattispecie dei contratti a distanza).

Infine, la problematica strettamente attinente alla cosiddetta specificazione della merce, cioè la sua precisa individuazione, è una quaestio che, oltre al rischio del perimento della cosa oggetto di vendita, attiene alla fondamentale caratteristica dell’efficacia reale dei contratti consensuali e in particolare di quelli conclusi a distanza. Il contratto è concluso quando possiede ex art. 1325 c.c. tutti i suoi requisiti, oggetto compreso, e quando l’accettazione perviene al domicilio del proponente.



[1] cfr. Istituzioni di Diritto Civile, A. Trabucchi, infra 290-291.