Avv. Prof. Federica Federici

Scegliere di partorire in casa comporta rischi clinici, statistici e giuridici. Trattasi di un fenomeno che riguarda una percentuale davvero minima di parti in Italia, ma che è legata a casi di cronaca e decessi di neonati e gestanti da non sottovalutare. In Italia, il parto in casa è un diritto legale per le gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO), ma richiede il rispetto di precisi requisiti sanitari e tutele normative regolate a livello regionale.

Il parto in casa comporta un aumento dei rischi clinici per la madre e per il bambino rispetto all’ambiente ospedaliero, a causa della mancanza di monitoraggi strumentali avanzati e dei tempi più lunghi per un eventuale trasferimento d’urgenza.

I principali rischi per il neonato

  • Asfissia e sofferenza fetale: Difficoltà respiratorie o calo di ossigeno che non possono essere gestiti immediatamente a domicilio.
  • Convulsioni neonatali e traumi: Maggior incidenza di complicanze neurologiche o necessità di interventi rianimatori avanzati, soprattutto per le donne al primo parto.
  • Trasferimento d’urgenza: In caso di emergenza imprevista, ogni minuto perso per raggiungere l’ospedale può risultare critico.

I principali rischi per la madre

  • Emorragia post-partum: Perdite di sangue importanti che richiedono farmaci d’emergenza, trasfusioni o ricovero immediato.
  • Crisi ipertensive ed eclampsia: Rialzi pressori severi o complicazioni cardiovascolari difficili da stabilizzare a casa.
  • Infezioni puerperali: Rischio di infezioni dopo il secondamento.
  • Mancanza di strumentazione: Impossibilità di eseguire monitoraggi continui dei parametri vitali materni e fetali.

Quando il rischio viene considerato più basso

La letteratura scientifica medica segnala che il rischio si riduce solo in presenza di gravidanze fisiologiche a basso rischio (escluse donne al primo parto, gravidanze gemellari, ipertensione, diabete o età superiore a certe soglie) e con la presenza costante di ostetriche qualificate e un ospedale attrezzato raggiungibile in breve tempo (generalmente entro 30–40 minuti). È fondamentale distinguere il parto domiciliare assistito dal freebirth (parto non assistito), che è privo di qualsiasi supporto sanitario e altamente pericoloso

I Requisiti fondamentali

  • Gravidanza fisiologica: Deve essere a termine (tra la 37ª e la 41ª+6 settimana), con feto singolo in posizione cefalica.
  • Assenza di patologie: Sono escluse condizioni come diabete gestazionale, ipertensione, obesità grave o precedenti tagli cesarei complessi.
  • Distanza dall’ospedale: L’abitazione deve trovarsi a meno di 30 minuti da un punto nascita ospedaliero di riferimento per eventuali trasferimenti d’urgenza]

Come si organizza il percorso

  • Scelta delle ostetriche: La gestante sceglie due ostetriche private con cui svolge i controlli prenatali dal terzo trimestre
  • Reperibilità: Dalla 37ª/38ª settimana le ostetriche garantiscono una reperibilità h24 pronte a intervenire all’avvio del travaglio.
  • Gestione del travaglio: A casa si utilizzano metodi naturali per il dolore (come il movimento, il massaggio o l’acqua) e i parametri vitali di madre e feto vengono monitorati a intermittenza.
  • Post-parto e neonato: Le ostetriche restano a domicilio dopo la nascita per le prime ore e tornano per le visite puerperali e pediatriche nei giorni seguenti.

I livelli giuridici su cui occorre riflettere nei arti extra-ospedalieri sono sostanzialmente tre:

  1. Il diritto alla autodeterminazione e alla vita privata
  2. La normativa in materia
  3. I profili di responsabilità dei soggetti coinvolti (sanitari e genitori)

Sotto il primo profilo del diritto della gestante a partorire in un luogo non ospedaliero vige l’art. 13 Costituzione sulle libertà individuali (da contemperare sia chiaro con l’art 32 Costituzione) e l’art. 8 della CEDU sul diritto alla vita privata: in sostanza la scelta del luogo è un diritto della donna gestante. Neanche il padre del nascituro può opporsi a tale scelta né ostacolarla. L’interesse superiore della salute del neonato e della donna pongono però seri profili di criticità, anche per la perdita di chance terapeutica che la scelta di partorire in casa comporta.

Sotto il secondo profilo, a complicare la situazione c’è anche il quadro normativo frammentato a livello regionale e giurisprudenziale, non essendoci una Legge quadro nazionale che dà alla fattispecie una uniformità. Non esiste una legge nazionale unica, ma le Regioni italiane si sono adeguate recependo le linee guida sulla sicurezza e sull’assistenza al di fuori degli ospedali. Molte Regioni (come Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche) prevedono un rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l’assistenza di ostetriche libere professioniste. Nel Lazio, ad esempio, è previsto un contributo fino a 800 euro

Esistono delle Linee Guida FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetricia): il c.d. BRO (Basso Rischio Ostetrico), i limiti temporali relativi alle settimane di gestazione fisiologica ((tra la 37ª e la 41ª+6 settimana), la logistica, la vicinanza con le Unità di Terapia Intensiva Neonatale in caso di complicanze (l’abitazione deve trovarsi a meno di 30 minuti da un punto nascita ospedaliero di riferimento per eventuali trasferimenti d’urgenza), la presenza di n. 2 Ostetriche esperte ed abilitate al setting extra-ospedaliero, l’assenza di patologie: Sono escluse condizioni come diabete gestazionale, ipertensione, obesità grave o precedenti tagli cesarei complessi. La giurisprudenza e i pareri medico-scientifici (come quelli della Società Italiana di Neonatologia) ricordano che il parto domiciliare comporta rischi statistici più alti per complicanze neonatali rispetto all’ospedale, e l’eventuale negligenza o imperizia nell’assistenza può portare a responsabilità civili e penali per gli operatori coinvolti.

Circa il terzo profilo, che rappresenta il nodo più delicato, si configurano tre fattispecie di reato: lesioni colpose, omicidio colposo e omissione di soccorso.

Responsabilità dei genitori

  • Scelta consapevole e rischio assunto: I genitori che optano per il parto a domicilio esercitano un diritto di scelta, ma assumono la responsabilità di valutare le condizioni di basso rischio della gravidanza insieme alle ostetriche.
  • Conseguenze legali in caso di scelte azzardate: Se i genitori impongono o proseguono un parto a domicilio o con condizioni cliniche non idonee (ad esempio un parto podalico ad alto rischio), possono essere ritenuti corresponsabili insieme ai sanitari per eventuali lesioni o danni subiti dal neonato. Come confermato anche da pronunce giudiziarie recenti i giudici possono ravvisare responsabilità in capo ai genitori qualora sottovalutino i pericoli medici evidenti.

Responsabilità delle ostetriche

Le ostetriche devono monitorare il decorso del parto e garantire il trasferimento ad una UTIN o struttura ospedaliera convenzionata immediato in caso di complicanze. Potrebbe configurarsi anche la violazione degli obblighi di tutela verso i minori.

  • Assistenza qualificata: Il parto in casa deve essere assistito obbligatoriamente da almeno due ostetriche libere professioniste qualificate, che devono valutare l’idoneità della donna entro la 32ª settimana di gravidanza.
  • Profili penali e civili: Se un errore professionale, un ritardo nel trasferimento in ospedale o una condotta non conforme ai protocolli causa lesioni gravi o il decesso del neonato o della madre, le ostetriche rispondono penalmente (per omicidio colposo o lesioni colpose) e civilmente al risarcimento dei danni (come stabilito in diversi procedimenti giudiziari, tra cui casi a Monza o a Trento).

Gli adempimenti subito dopo la nascita (adempimenti sanitari)

  • Rilascio dell’Attestazione di Nascita: L’ostetrica o il medico che ha assistito e coordinato il parto a domicilio redige l’attestazione di avvenuta nascita (compilando anche il modello CedAP – Certificato di Assistenza al Parto). Questo documento è indispensabile per la successiva registrazione legale.
  • Visita pediatrica: Entro le prime 24 ore dal parto, è necessario far sottoporre il neonato a una visita medica da parte di un pediatra (spesso attivato dalle stesse ostetriche o privatamente) per valutarne il benessere generale.

3. Entro 10 giorni dal parto (Dichiarazione di nascita)

Poiché il parto non avviene in una struttura ospedaliera, decade la possibilità di fare la denuncia direttamente in direzione sanitaria entro 3 giorni.

  • Dove farla: La denuncia di nascita va presentata esclusivamente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune. Può essere effettuata nel Comune in cui è avvenuto il parto (quello in cui si trova la casa) oppure nel Comune di residenza dei genitori (in caso di residenze diverse, si fa riferimento a quello della madre, salvo diverso accordo).
  • I termini di tempo: La dichiarazione deve essere resa tassativamente entro 10 giorni dall’evento. Superato questo limite, la denuncia diventa “tardiva” e l’ufficiale di stato civile è obbligato a segnalare il caso al Procuratore della Repubblica.
  • Chi deve presentarsi:
    • Se i genitori sono sposati, è sufficiente che si presenti anche uno solo di essi.
    • Se i genitori non sono sposati e intendono riconoscere entrambi il figlio, devono presentarsi entrambi fisicamente davanti all’ufficiale di stato civile.
  • Documenti da portare:
    • Documento d’identità valido di chi effettua la denuncia.
    • L’attestazione di nascita in originale rilasciata dall’ostetrica/medico.

4. Adempimenti successivi (Codice Fiscale e Pediatra)

Una volta registrato l’atto di nascita in Comune:

  • Codice Fiscale: Il Comune trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate, che attribuisce il codice fiscale al neonato. La Tessera Sanitaria provvisoria (valida di norma un anno) viene spedita direttamente a casa.
  • Scelta del pediatra di libera scelta: Con il codice fiscale o il certificato di nascita, i genitori dovranno recarsi agli sportelli “Scelta e Revoca” della propria ASL di riferimento per assegnare ufficialmente il pediatra di famiglia al bambino

Lascia un commento

Help-Desk