Avv. Angela Allegria

Il ruolo del giornalista nell’esercizio delle proprie funzioni implica, da un lato, il conformarsi ad una serie di obblighi che devono essere rispettati rigorosamente al fine di garantire una corretta informazione, dall’altro, il diritto del lavoratore a ricevere una tutela adeguata ed effettiva nello svolgimento delle proprie mansioni.

L’art. 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista, richiamando l’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, dichiara che costituisce obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buonafede, imponendo il dovere di rettifica per quelle notizie che risultino inesatte e la riparazione degli eventuali errori, e l’art. 9 lett. g) del T.U. precisa che lo stesso non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Tale dovere si esplicita in una duplice veste: da un lato, il racconto della verità dei fatti, la sua analisi, il mettere insieme gli accadimenti nel loro manifestarsi nella realtà, senza manipolazioni, senza omissioni o contaminazioni, distinguendo il fatto oggettivo dalla sua interpretazione, dall’altro, il dovere di procedere alla verifica rigorosa delle fonti per garantire la tutela dell’utenza dalle fake news, ma anche dalle inesattezze o imprecisioni che possono ripercuotersi nella trasmissione della notizia e di adoperarsi prontamente alla rettifica.

La comunicazione di notizie relative alle questioni sanitarie, ancor di più se legate ad emergenze, come nel caso del Covid-19, deve mostrare un’attenzione maggiore, più analitico con riferimento alle fonti e maggiormente minuziosa con riguardo alla delicatezza della diffusione.

Il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la lealtà e la buonafede, di cui all’art. 2 della Legge professionale, ripresa nell’art. 1 del T.U., devono essere misurati attraverso un crivello ben più stretto rispetto alla diffusione delle altre informazioni, così come diviene ancora più capillare il dovere di rettifica delle notizia che risultino inesatte e il dovere di riparare gli eventuali errori.

L’art. 6 del Testo Unico stabilisce alla lett. b) che il giornalista “evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate”.

Per comprendere tale prescrizione è importante chiedersi cosa si intende per sensazionalismo.

Secondo il dizionario Treccani il termine “sensazionalismo” indica, “in senso polemico, la tendenza di alcuni giornali o periodici a pubblicare e diffondere certe notizie conferendo loro un risalto eccessivo e presentandole come sensazionali”.

“Sensazionale” è ciò “che suscita intensa sensazione che desta grande meraviglia, vivo interesse e commozione nell’opinione pubblica. Viene usato spesso con valore iperbolico, come ad es. notizia sensazionale” sempre secondo tale fonte, ma  sensazionale è anche ciò che “produce forte commozione, turbamento, interesse, curiosità” (Gabrielli A., Il Grande dizionario Hoepli italiano, Milano, 2013).

E quale maggiore curiosità, spinta fino all’estremo limite, se non quella di instillare morbosa paura in un vortice che si propaga come un virus e che può culminare in vero e proprio terrore?

La quarantena forzata, precauzione o conseguenza del Covid-19, fa trasparire fin dai primi giorni come vi sia un fluire ininterrotto di notizie diffuse attraverso tutti i media, tramite internet, sui social, di trasmissioni, di speciali, materiale proveniente non soltanto da fonti ufficiali o accreditate, ma anche da fonti non verificate. A questo si accompagna, pedissequa, da parte degli utenti, la sete di conoscere ogni dettaglio, anche il minimo e il più insignificante, ad ogni costo fino a culminare in una morbosità dal carattere ossessivo.

Il rischio ultimo in questi casi è quello di giungere a situazioni dal grave risvolto psicologico, ossia contribuire a costruire un clima di tensione, fobia, paura dell’altro che può in certi casi, come già avvenuto, generare episodi di razzismo e di discriminazione: all’inizio nei confronti dei cinesi, successivamente con gli italiani, poi tra il nord e il sud del Paese, infine nei confronti del vicino.

“La vastità immaginata, la stranezza della trama turbavan tutti i giudizi, alteravan tutte le ragioni della fiducia reciproca” scriveva il Manzoni nel cap. XXXII de “I Promessi Sposi”, citando immediatamente dopo le parole ancora più stravolgenti del Ripamonti: “Non del vicino soltanto si prendeva ombra, dell’amico, dell’ospite; ma que’ nomi, que’ vincoli dell’umana carità, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, eran di terrore: e, cosa orribile e indegna a dirsi! la mensa domestica, il letto nunziale, si temevano, come agguati, come nascondigli di venefizio”.

Ma è nel significato di “sensazionalistico” che si comprende appieno il significato del termine, definito come “motivato esclusivamente dall’idea di suscitare stupore o scalpore”. [1]

D’altronde la radice di tali termini è comune a quella di “sensazione”, dal latino “sensus”, che è “modificazione semplicissima dello spirito umano occasionata dalla impressione, che fanno sui nervi le cose del mondo esteriore”.[2]

“Del pari con la perversità, crebbe la pazzia: tutti gli errori già dominanti più o meno, presero dallo sbalordimento, e dall’agitazione delle menti, una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti” per tornare al Manzoni.

Ed è qui che il compito già delicato per sua natura del giornalista assume un carattere ancora più sostanziale: egli è il mediatore tra la realtà e il suo racconto. L’uso preciso e ponderato delle parole, misurate nel loro significato, considerate nel loro contesto, analizzate in riferimento all’impatto psicologico che esse possono scatenare sono tutte cautele che il giornalista ha l’obbligo di mettere in atto, al fine di evitare di generare quel sensazionalismo che non giova a nessuno, anzi che comporterebbe rovinose ricadute di tipo allarmistico sull’impatto sociale.

Se si guarda alla stesura della Carta di Perugia, i cui principi sono inglobati all’interno del T.U. nell’intento di armonizzare i precedenti documenti deontologici e consentire uniformità e chiarezza nell’interpretazione e nell’applicazione, si nota subito che il riferimento è all’art. 7: “è impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità”. Impegno comune tra i firmatari (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Umbria, Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Ordine Regionale degli Psicologi dell’Umbria) che, in base all’art. 13 collaborano nel rispetto totale della reciproca autonomia per l’attuazione dei principi enunciati nella carta dei diritti del malato.

Ciò che va evitato è quel sensazionalismo – di qualsiasi segno – che possa spaventare o eccitare il pubblico fino a indurre comportamenti pericolosi per la salute propria e degli altri.[3]

L’art. 6 del T.U., alla lett. c), fornisce ulteriori prescrizioni per il giornalista che si appresta a comunicare informazioni di carattere sanitario. In esso si legge che egli “diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche”.

Anche in questo caso il raffronto con la Carta di Perugia aiuta a comprendere il senso di tale affermazione. L’art. 3, infatti, dichiara che “è dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso, ricorrendo a fonti attendibili e qualificate”.

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per accertarne l’attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto restituisce all’opinione pubblica. Solo così può salvaguardare la verità sostanziale dei fatti, obbligo inderogabile al quale è tenuto. Non può, dunque, rappresentare al pubblico un’informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, destinata in ragione di particolari contesti, a create o alimentare un clima di intolleranza (C.D.N. 29 gennaio 2019, n. 6).

Rischio da cui la stampa non è purtroppo immune. Il riferimento è al caso del titolo di apertura della prima pagina del quotidiano “Libero” dello scorso 4 marzo: “Virus alla conquista del Sud”, con l’occhiello “L’infezione crea l’unità d’Italia” e il catenaccio “Trenta infetti in Campania, 11 nel Lazio, 5 in Sicilia e 6 in Puglia: ora sì che siamo tutti fratelli, finita la caccia all’untore del Nord”, fatto talmente emblematico che il Comitato Esecutivo dell’Ordine nazionale dei Giornalisti lo ha segnalato al Consiglio di Disciplina territorialmente competente, ossia quello della Lombardia, sottoscrivendo per la prima volta tutti i suoi membri una segnalazione per “dare un segnale simbolico di distanza e di dissenso rispetto a una reiterata scelta redazionale su temi di grande rilevanza sociale” come si legge nella comunicazione ufficiale dell’Ordine nazionale dei Giornalisti.

Nella pubblicazione di informazioni a carattere scientifico il giornalista deve essere particolarmente attento non solo a fornire tutti gli elementi della notizia, anche quelli contraddittori, ma deve essere cauto nel prospettare le eventuali ripercussioni sulla vita quotidiana oltre che attento nel linguaggio, per non suscitare allarmismi e paure. E questa particolare cura dovrebbe essere posta non solo quando si parla di argomenti a carattere scientifico. I catastrofismi hanno un impatto mediatico forte, ma non aiutano la credibilità e trasformare ogni acquazzone in una inondazione può far scemare l’attenzione e far sì che quando l’inondazione arriva per davvero nessuno ci creda e quindi non si adottino le precauzioni del caso. Lo stesso criterio deve guidare il giornalista quando affronta quei temi della salute che possono avere un impatto tale da creare suggestioni e paure collettive come per la diffusione della cosiddetta aviaria, per il virus Ebola, per il Covid-19 (ndr) per i casi di morte al parto o dei bimbi in culla.[4]

L’approccio del giornalista nella comunicazione delle notizie connesse con la salute deve essere orientato in termini rigorosi alla verifica della veridicità della fonte e al modo più corretto e puntuale di divulgare il messaggio evitando, da un lato, l’eccessiva semplificazione che potrebbe portare ad un informazione incompleta e, dall’altro, un sovrabbondante tecnicismo, a discapito della chiara comprensione da parte del cittadino.

Anche una esasperata velocità di diffusione della notizia, una eccessiva frettolosità può contribuire a creare una sorta di bulimia dell’informazione, facendo propendere per una quantità di informazioni a discapito della qualità dei contenuti.

Nella realtà globalizzata, con il moltiplicarsi delle informazioni, affidarsi a fonti ufficiali e autorevoli vuol dire avere cura di fornire all’utente una informazione corretta, verificata e attendibile, promuovendo la fiducia tra la stampa e i lettori che è l’obiettivo dell’art. 2 della legge professionale.

Il filtro è dato dal pubblico interesse ai sensi dell’art. 2 lett. a) del T.U.: verità, pertinenza e continenza della notizia.

Accanto a questo si richiede e si auspica una maggiore specializzazione della professione, anche nello spirito di collaborazione tra i colleghi.

Il rischio non è solamente creare sfiducia tra la stampa e i lettori, ma addirittura delegittimare la funzione e il ruolo della stampa all’interno di un paese democratico.

Accanto a queste regole proprie della professione giornalistica, rimane fermo il rispetto delle regole stabilite dal codice penale e precisamente dall’art. 658 c.p. in tema di procurato allarme che si realizza annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci a cinquecentosedici euro e dall’art. 656 c.p., in riferimento alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Strettamente connessa al dovere di informare e al diritto alla salute è la problematica relativa alla sicurezza per la salute di tutti i giornalisti, soprattutto in questo momento per coloro che sono impegnati sul fronte della diffusione delle notizie sul Covid-19 e che deve essere garantita sempre, ai sensi dell’art. 2087 c.c. In esso, infatti, si dichiara che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, per l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

È in capo all’editore il compito di garantire la massima sicurezza possibile nei confronti del propri lavoratori siano essi dipendenti o freelance.

Il datore di lavoro non è tenuto ad adottare ogni precauzione astrattamente possibile ma quelle che in concreto, in relazione alle caratteristiche dell’attività, alle mansioni del lavoratore, alle condizioni dell’ambiente esterno e di quello di lavoro, appaiono idonee ad evitare eventi prevedibili.[5]

A tali misure di sicurezza si riferiscono le raccomandazioni formulate dal Presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna, nella nota del 13 marzo 2020.

“Dopo le professioni sanitarie che sono in prima linea, cui qualunque cittadino dovrebbe rivolgere un grato pensiero, in trincea ci sono anche i giornalisti che in un momento del genere svolgono una funzione essenziale. Le redazioni sono un luogo di resistenza e presidi di coscienza sociale e democratica.

[…] Contemporaneamente una riflessione perché anche noi abbiamo il diritto e il dovere delle precauzioni.

Il tradizionale principio dello scarpinare va in questi giorni temperato con lo spirito dell’#iorestoacasa. L’appello soprattutto ai direttori: quella giornalistica è una professione di relazioni. Oggi ci sono le tecnologie che non solo ci mettono in condizioni di lavorare senza affollare le scrivanie, ma che consentono anche di arrivare alle fonti senza avere con loro contatti diretti. Conta la sostanza, che il digitale può garantire.

Ormai quasi tutte le interviste possono essere fatte a distanza. È un modo per fare ancora di più per tutto, per la nostra Italia. Verrà il tempo di riprendere a frequentare i luoghi e notare tutti i dettagli. Ora limitiamo gli spostamenti all’essenziale affidandoci alle testimonianze, come quando nell’immediatezza di un avvenimento usiamo sottolineare come nessuno possa arrivare su un luogo prima di chi vi sia già”.

[1] Devoto G., Oli G. C., Il dizionario di lingua italiana, Firenze, 1995.

[2] Pianigiani O., Vocabolario etimologico, Firenze, 1990.

[3] Partipilo M., La deontologia del giornalista ai tempi dell’informazione digitale, Roma, 2018, p. 88.

[4] Partipilo M., La deontologia del giornalista, cit., p. 88.

[5] Cass. Civ., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911.

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