Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile

Ordinanza 13 gennaio 2012 n. 413

a cura dell’Avv. Giuseppe Benfatto

 

Massima

In materia di apparecchiature elettroniche di misurazione della velocità deve trovare applicazione il principio  secondo cui l’efficacia probatoria del dispositivo si presume, in base al generale principio di presunzione della legittimità dell’atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico sia dimostrato,  sulla base di circostanze provate e debitamente allegate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

 

Il caso

L’ordinanza da cui si prende le mosse è conseguente al rigetto dell’opposizione  avverso un verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146  Codice della strada (attraversamento con semaforo rosso), accertata con apparecchiatura Photored regolarmente omologata.

I tre motivi di ricorso vengono analizzati in camera di consiglio in quanto il gravame viene considerato manifestatamente infondato. Il primo motivo di ricorso lamenta che l’apparecchiatura elettronica  non è stata sottoposta a controlli periodici. Il secondo motivo contesta l’installazione dell’apparecchiatura. L’ultimo motivo denuncia che nessun agente della polizia municipale era presente sul posto. Tutti  e tre i motivi risultano infondati e ciò comporta il rigetto del ricorso. In particolare il primo e l’ultimo di tali motivi meritano di essere approfonditi e sviluppati.

 

Nota esplicativa

Con riferimento alla presunta necessità che le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità siano sottoposte a controlli e taratura periodica, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, a questi apparecchi sono applicabili solo le norme nazionali sulla omologazione. In seguito alla quale si deve ritenere che l’attività di queste apparecchiature si possa presumere legittima, fino a prova contraria, così come la generalità dei provvedimenti che scaturiscono dalla pubblica amministrazione.

Invece con riguardo alla necessaria presenza di un agente in loco, la Corte di legittimità, secondo un primo consolidato orientamento, riteneva che l’attraversamento  di un incrocio  con luce semaforica rossa può essere  contestata con apposita apparecchiatura
fotografica,  ma l’assenza di agenti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico e non è superabile alla luce del disposto dell’art. 334 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto.

Tuttavia in seguito alle modifiche e integrazioni al codice della strada del 2003 viene espressamente previsto che nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa “ non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite  apparecchiature debitamente omologate”.

In conclusione i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Questo nuovo orientamento giurisprudenziale viene confermato dalla pronuncia in commento, nella quale si disattende l’ultimo motivo di gravame evidenziando che non è necessaria la presenza in loco di un agente della polizia municipale per rendere legittima la contestazione.

 

Precedente conforme

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 19 ottobre 2011, n. 21605

 

In tema di violazione dell’art. 146, c. 3, del C.d.s. – attraversamento col rosso -, per effetto della nuova disciplina recata dall’art. 201, c. 1-ter, ad opera del D.L. 151/2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. E a seguito della modifica legislativa i requisiti per l’omologazione degli apparecchi fotografici sono stati diramati nel 2005 dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con un decreto dirigenziale.

 

 

Testo Ordinanza


Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 13 gennaio 2012, n. 413
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30140-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VITTORIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2009 del TRIBUNALE di RAGUSA – Sezione Distaccata di VITTORIA dell’8.10.09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai ricorrenti:

“1. Il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Vittoria rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il verbale di contravvenzione per violazione dell’articolo 41 in relazione all’articolo 146 C.d.S. accertata attraverso apparecchiatura Photored 1273705 regolarmente omologata.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva il Comune.

2. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo lamenta la violazione del Decreto Ministeriale n. 1130 del 2004, articolo 3, non avendo il Giudice verificato se l’apparecchiatura elettronica era stata sottoposta ai controlli periodici come previsto da tale norma.

Il motivo e’ infondato.

In primo luogo e’ stato ritenuto, proprio con la sentenza n. 19775 del 2009, citata dai ricorrenti, che trovano applicazione anche ai cc.dd. Photored i principi formulati in tema di apparecchiature elettroniche della velocita’ dalla S.C. laddove e’ stato escluso che tali dispositivi siano da sottoporre a revisione periodica secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 273 del 1991 (Cass. 29333 /2008).

D’altra parte, deve trovare applicazione, a maggior ragione nell’ipotesi de qua, il principio dettato dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia di apparecchiature elettroniche di misurazione della velocita’, secondo cui 1′ efficacia probatoria del dispositivo si presume, in base al generale principio di presunzione di legittimita’ dell’atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico, siano dimostrati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 9441/2001; 8233/2005; 287/2005; 9863/2006).

Il secondo motivo lamenta la violazione del Decreto Ministeriale n. 1130 del 2004, articolo 3 tenuto conto che il primo fotogramma non poteva essere considerato; l’ora riportata nei due fotogrammi e’ la medesima e non indica i secondi, come invece sarebbe stato necessario; l’installazione dell’apparecchiatura rilevatrice era a terra e non era percio’ conforme alla previsione dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto. Il motivo e’ infondato.

La sentenza, nel disattendere quanto al riguardo era stato dedotto con l’opposizione – ovvero la esistenza di un unico fotogramma – ha verificato con accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimita’ – se come nella specie adeguatamente motivato e neppure specificamente censurato sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – che, in base al congiunto esame dei due fotogrammi – scattati a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro che ritraevano la vettura, non potevano esservi dubbi circa l’identificazione della auto in questione, chiarendo e spiegando perche’ la vettura del primo fotogramma dovesse essere la medesima ritratta dal secondo.

L’accertamento circa la posizione dell’apparecchiatura e’ conforme a quanto prescritto dal citato articolo 2, il quale si limita a richiedere che la stessa sia installata in posizione fissa in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile Peraltro i Giudici di appello hanno poi affermato che gli opponenti non avevano mai negato di avere commesso l’illecito: tale statuizione – assorbente evidentemente di ogni altra considerazione – non e’ stata oggetto di specifica censura con il ricorso e, come tale, e’ idonea di per se’ a sorreggere la decisione laddove i ricorrenti sono stati considerati autori della violazione contestata.

II terzo motivo denuncia che nessun agente della Polizia municipale era presente sul posto: cio’ aveva reso illegittima la contestazione differita, non ricorrendo in tema di attraversamento di incrocio presidiato da semaforo – secondo quanto affermato dalla S.C. – le condizioni che consentono la contestazione non immediata nel caso di accertamento della velocita’ con dispositivi elettronici.

Il motivo e’ inammissibile perche’, a stregua di quanto risulta dalla sentenza impugnata e da quanto anche riferito nel ricorso, i ricorrenti introducono una questione che e’ da considerare nuova e, come tale, e’ inammissibile in sede di legittimita’, dovendo qui anche ricordarsi come i motivi di opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, individuando la causa petendi azionata, delimitano il thema decidendum: sarebbe stato onere di ricorrenti allegare e dimostrare di averla tempestivamente proposta nel giudizio di merito, denunciandone l’omesso esame (articolo 112 cod. proc. civ.)”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

Di admin

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