2) Cosa si intende per “maltrattamento” in senso stretto:

i concetti di sevizia, lesione, crudeltà ed assenza di necessità

di Samantha Mendicino

Eliminiamo in radice ed in via preliminare un possibile dubbio per lo studioso: quando il legislatore parla di “animale” egli intende far riferimento non solo all’animale domestico ma a tutti gli esseri viventi in natura, dunque, anche a quelli selvatici[5].

E procediamo con l’analisi delle norme: per il momento, quelle che maggiormente ci interessano sono l’artt. 544 bis e ter del codice penale.

L’art. 544 bis c.p. così dispone: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.

L’art. 544 ter invece così stabilisce: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche[6] e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Dunque, i primi concetti da chiarire sono proprio quelli relativi a ‘sevizia’, ‘lesione’, ‘crudeltà’ ed ‘assenza di necessità’.

Già ictu oculi si comprende quanto sia importante che il giudice sappia ben riempire questi, che son termini generici, di significato specifico ed attuale, sapendone adattare il contenuto al senso di civiltà e di giustizia.

Orbene, quando il legislatore parla di lesione e di sevizia secondo alcuni viene ritienuto che le stesse esistano solo allorquando dalla condotta del reo sia derivato, a carico dell’animale, un danno fisico. In tale ipotesi, dunque, la lesione sarebbe intesa come “modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto[7]

Tuttavia, poichè l’opera di interpretazione di un testo normativo non può limitarsi al suo significato letterale ma deve essere capace di saper inserire in modo equilibrato e logico la singola norma all’interno sia della normativa di riferimento sia del sistema generale di diritto, appare più corretta l’interpretazione di chi fa rientrare tra le lesioni anche i danni psichici o psico-fisici dell’animale. Si pensi a delle fiere selvatiche che per lunghi periodi di tempo son tenute in spazi angusti: magari lesioni fisiche sul corpo di quegli animali non ne saranno trovate ma, di certo, pregiudizi a livello psicologico ì (ad esempio: la frustazione vissuta dall’animale e perpetrata ai suoi danni in un lasso temporale prolungato che ha causato cambiamenti peggiorativi nell’esistenza di quell’essere vivente. Si tratta di danni che possono essere provati da specialisti etologi[8]).

Tanto in quanto il legislatore ha voluto, in maniera manifesta, tutelare con la normativa in parola l’incolumità e la salute degli animali e non solo, come accadeva prima, il sentimento comune di pietà verso di essi (ricordiamoci dell’innovazione giuridica della L. n. 189/2004 che ha elevato il maltrattamento degli animali da contravvenzione a delitto, con tutte le conseguenze di diritto, come l’allungamento dei termini di prescrizione da 2 anni a 5 anni -ove prorogati, da 3 anni a 7 anni e 1/2-; l’aumento della gravità della pena; l’impossibilità di estinguere il reato con l’oblazione ecc.).

Con riferimento, invece, alla nozione di ‘crudeltà[9]‘ si rammenta che essa è considerata, nel senso comune, come insensibilità o, addirittura, compiacimento al dolore, alla mortificazione e/o alla esasperazione altrui. Ma corre in aiuto alla corretta identificazione della portata del termine l’ampia giurisprudenza esistente in merito: “la condotta di incrudelimento non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull’animale o una volontà sorretta da motivo abietto o futile, ma può trattarsi di volontaria inflazione di sofferenza anche per l’insensibilità dell’agente come impone l’etimo della parola (crudus) per crudezza o durezza dell’animo”, rientrando nella fattispecie de qua anche “le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità[10]”.

Inoltre, si deve ricordare una distinzione -a livello di elemento soggettivo del reato- ben chiarita da una recente pronuncia della Cassazione, precisamente, Cass. Pen., sez. III, sent. n. 7671/2012 e secondo cui il maltrattamento ex art. 544 ter c.p. è un reato a dolo generico, quando la condotta del reo è tenuta ‘senza necessità’ ma configura un reato a dolo specifico quando la condotta del soggetto è assunta ‘per crudeltà’.

Infine, con riferimento al concetto di ‘assenza di necessità’ è evidente che si deve prima comprendere cosa si intende per ‘necessità’.

In concreto: ogni qualvolta si ravviserà la presenza di una necessità che induce all’uccisione e/o alla lesione di un animale, colui che varà agito sarà scriminato.

Tutti gli altri casi, per esclusione, saranno considerati in ‘assenza di necessità’.

Dunque, a parte i casi che possono rientrare nell’alveo della legittima difesa (art. 52 c.p.) e dello stato di necessità  (art.  54 c.p.), in generale può dirsi esistente la necessità quando i fatti che costituiscono generalmente il reato di maltrattamento e/o uccisione e/o lesione dell’animale sono necessitati per evitare un pericolo imminente e/o un danno giuridicamente apprezzabile


[[5] ex multis, vogliamo ricordare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione perchè capace di influenzare anche altri aspetti del maltrattamento contro gli animali. Di preciso, ci si riferisce a Cass. Pen., sez. III, sent. n. 11606/2012 secondo cui il reato di maltrattamento sugli animali è applicato sia che si tratti di animali domestici sia che ci si trovi di fronte ad animali non domestici. Ma vi è di più: atteso che nella medesima sentenza la Cassazione ha precisato che il concetto di ‘maltrattamento’ è applicabile anche a caccia, circhi e sperimentazione (dunque, anche se ci si trova nei cd. settori speciali, sottoposti, cioè, a leggi speciali). Ricordiamo che l’art. 19 disp. att. c.p.  è quella norma che esclude dal reato di violenza sugli animali le attività svolte nelle suddette attività speciali di caccia, manifestazioni storiche o culturali, attività circense, sperimentazione, pesca e/o macellazione ecc. In questa pronuncia la Corte precisa che “l’articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”.

 

[6] Integra il reato di maltrattamento, ad esempio, il comportamento di chi detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Rientra nell’esempio il caso risalente agli anni ’90 e relativo alla detenzione di 130 piccoli uccelli chiusi in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni. Si trattava, tra l’altro, di gabbie colme di escrementi in putrefazione e situate in luoghi umidi e bui, non ventilati e maleodoranti (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 7/1996). Ed ancora: “In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell’esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell’art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all’imputato. In particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi dell’art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la decisione(Cass. Pen., sent. n. 601/1997)

[7] Devoto- Oli Vocabolario della lingua italiana 2011,  edizione Le Monnier, pag.  1554

[8] L’etologia è quella parte della scienza/disciplina biologica che studia le abitudini ed il comportamento animale nell’ambiente naturale in cui vive nonchè l’adattamento delle piante all’ambiente. Difatti, il termine deriva dalle parole greche ethos (carattere) e logos (parola, discorso). Uno dei padri dell’etologia è Konrad Lorenz, premio Nobel nel 1973 per la medicina e la fisiologia grazie al suo studio sull’imprinting nelle oche selvatiche. Di lui si rammenta spesso la frase: “Non esiste patto che non sia stato spezzato nè fedeltà che non sia stata tradita, all’infuori di quella di un cane”.

 

[9] Si rammenta, a tal proposito, un episodio recente, avvenuto nel 2010, e relativo allo sgozzamento di anatre in un ristorante cinese. In questa vicenda (che ha portato alla condanna degli imputati, sebbene a soli 2 mesi di reclusione) appare evidente il senso di ‘crudeltà’ e di maltrattamento: gli animali in parola erano sì destinati alla macellazione e, dunque, al consumo alimentare ma ciò non giustificava affatto (e non lo giustifica neppure oggi) la macellazione in “modo sommario e primitivo”. Questo il concetto portato avanti dalla pubblica accusa, condiviso anche nella sentenza di condanna. Cft http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_febbraio_10/anatre-ristorante-cinese-sentenza-1903231928585.shtml

 

[10] Cass. Pen., sez. III, sent. n. 9668/1999

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