È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre la legge 31 ottobre 2011, n.
187 recante “Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine
del tirocinio”. Il provvedimento è già in vigore da oggi.
Per un’illustrazione dei contenuti della legge si rinvia all’articolo di Lilla Laperuta pubblicato su
questo sito

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n. 187 

Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Societa’ Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale. (12G0209)

GU n. 256 del 2-11-2012
testo in vigore dal: 2-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire, in
considerazione dell’attuale stato di tensione nei mercati finanziari
internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della
sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, anche in
relazione alle modalita’ di finanziamento previste;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni volte ad evitare l’interruzione dei servizi di
trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per
l’esercizio 2012, l’immediato trasferimento alle regioni delle
risorse allo scopo destinate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana 

il seguente decreto-legge:
Art. 1

Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario
tra Sicilia e continente

1. In considerazione dell’attuale condizione di tensione dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza
pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della
sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita’ di finanziamento previste,
la Societa’ Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale
stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per
l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Entro 60 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo la Societa’
Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame
in linea tecnica del progetto definitivo dell’opera, unitamente agli
elaborati tecnici nonche’ ai necessari pareri e autorizzazioni, i
piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata
analisi dell’intervento che attesti la sostenibilita’
dell’investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel
mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento
pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo’ valutare parti
progettuali dotate di autonoma funzionalita’.
3. In esito all’esame in linea tecnica del progetto definitivo
dell’intervento, la societa’ Stretto di Messina S.p.a. avvia le
necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di
finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati, senza che
cio’ dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la
concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti
di concessione, nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla societa’ concessionaria. In tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali
comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo
costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle
opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni
successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica,
tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Societa’ Stretto di
Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera sono
sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate
dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun
titolo. Sono altresi’ sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi
titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la
sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalita’
sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura
finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento
secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell’opera da
parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di
tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche’ le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla
societa’ concessionaria, secondo le modalita’ e per gli effetti di
cui al comma 3.
6. La Societa’ Stretto di Messina S.p.A. puo’ essere autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, ad
eseguire lavori infrastrutturali funzionali all’esigenza dell’attuale
domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del
Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del
bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate
con successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono impartite direttive finalizzate all’immediato
contenimento dei costi di gestione e di personale della societa’
Stretto di Messina S.p.a.
8. Nel caso in cui l’atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga
stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono
caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione,
nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato
dalla societa’ concessionaria secondo le modalita’ e per gli effetti
di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, la Societa’ Stretto di Messina S.p.a.
e’ posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita’
liquidatorie, e’ nominato un commissario liquidatore che dovra’
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti
all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della
disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l’anno 2012,
il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e’ ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 novembre 2012

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