Avv. Giuliana Degl’Innocenti

 

Tipi di supplenze

Le graduatorie di circolo/istituto vengono usate dai dirigenti scolastici per i seguenti tipi di supplenza:

– supplenze annuali (al 31/08) e fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) per posti che non sia stato possibile assegnare dalle GaE;

– supplenze temporanee (malattia, maternità, permessi, ecc.) per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per le supplenze sino a 10 giorni, si ricava dalla circolare sulle supplenze per l’a.s. 2018/19, che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni con i docenti dell’organico dell’autonomia che siano in possesso del previsto titolo di studio di accesso.

Accertamento della disponibilità degli aspiranti supplenti

Le scuole, al fine di convocare i soli aspiranti che possono accettare la supplenza, ne accertano la disponibilità attraverso procedura informatica, ossia tramite SIDI.

Si trovano nella situazione di accettare la supplenza le seguenti categorie di aspiranti:

– totalmente inoccupati;

– parzialmente occupati e che, quindi, possono completare l’orario di servizio;

– occupati ma che si trovano nella condizione di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 131/07. Tale articolo prevede che, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, il personale non impegnato in supplenze sino al termine delle lezioni o al 30/06 o al 31/08, può lasciare la supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni od oltre (30/06 o 31/08).

Procedimento di convocazione

Effettuata la predetta “ricerca”, le scuole interpellano gli aspiranti a
supplenza, inseriti nella corrispondente graduatoria di circolo/istituto, riscontrandone o meno la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione.

La richiesta si svolge tramite messaggio di posta elettronica (inviato all’indirizzo indicato su Istanze Online e nella domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie) con tutte le informazioni riguardanti la supplenza proposta.

Il messaggio (con avviso di ricezione) è inviato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in difetto di questa, con la posta elettronica istituzionale o privata (PEL).

Il messaggio di posta elettronica deve contenere le seguenti informazioni:

– i riferimenti essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata e orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

– il giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

– la segnalazione di tutti i mezzi idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

In ipotesi di convocazione rivolta a più aspiranti (comunicazione multipla), il messaggio deve, inoltre, presentare:

– l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;

– la data in cui verrà assegnata la supplenza, in maniera che, trascorse 24 ore da questo termine, tutti gli aspiranti che hanno dato la propria disponibilità e non hanno ottenuto la supplenza, possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

La suddetta procedura di interrogazione e convocazione va seguita per ogni tipologia di supplenza, escluse le supplenze sino a 10 giorni, per le quali è possibile usare altri sistemi già in uso (per esempio attraverso telefonata con relativo fonogramma). Per tali supplenze gli aspiranti sono interpellati dalle 7,30 alle 9,00.

Tempi e modi

La proposta di assunzione, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, va inviata con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di incarico.

Per le supplenze inferiori a 30 giorni non è data alcuna indicazione, sono le scuole a stabilirne la tempistica, secondo criteri di efficienza (in riferimento alle esigenze di servizio) e ragionevolezza.

Le scuole sono tenute a comunicare al sistema informativo le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Ciò ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal DM 131/07.

E’ possibile, altresì, abbandonare una supplenza ottenuta dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra attribuita dalle graduatorie ad esaurimento.

Supplenze sostegno

Le procedure di nomina su sostegno devono essere effettuate con priorità rispetto ai posti comuni sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che per garantire tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

Gli insegnanti, che hanno conseguito la specializzazione ai sensi dell’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”. L’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto soltanto per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In ipotesi di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti nelle graduatorie ad esaurimento, i posti residui vengono assegnati dai dirigenti delle scuole, in cui vi sono le disponibilità, attraverso le liste delle graduatorie d’istituto.

Qualora lo specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina fosse esaurito, nella scuola secondaria di secondo grado, si procede all’assegnazione della supplenza tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento delle liste di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si fa ricorso a quelli delle “scuole viciniori”.

In ipotesi di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, ha titolo prioritario nell’assegnazione del relativo incarico, tramite messa a disposizione.

Se poi non è possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati. I dirigenti, in questo caso, individuano gli interessati:

– attraverso lo scorrimento della graduatoria di riferimento in caso di scuola dell’infanzia e primaria;

– attraverso lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto, seguendo l’ordine prioritario di fascia, in casi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

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