Giudice di Pace di Giarre

13 marzo 2012 nr. 140

Risarcimento del danno da vacanza rovinata

A cura di Claudia Zangheri Neviani

 

La massima (non ufficiale)

“Pertanto non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi la responsabilità dell’impresa di handling, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa.”

“quello subito dall’attrice è un vero e proprio danno morale, che può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione di interessi costituzionalmente garantiti.”

 

Il caso

Una famiglia siciliana parte per le vacanze ad Amsterdam, mediante un volo con Alitalia, con scalo intermedio a Roma. All’aeroporto di Roma la madre si rende conto che il passeggino, imbarcato insieme ai bagagli, è stato rotto ed è inutilizzabile. All’aeroporto romano si reca all’ufficio Lost and Found per denunciare l’accaduto, con contestuale accertamento che il passeggino era effettivamente inservibile. Al rientro della vacanza, la signora invia una raccomandata chiedendo il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dalla convenzione di Montreal. La compagnia aerea, però, nega il risarcimento sostenendo che la richiesta doveva essere spedita entro i sette giorni  dalla denuncia, nel caso di specie, invece, la signora ha spedito la raccomandata al rientro dalle vacanze, ma entro sette giorni dal rientro. La compagnia sostiene, inoltre la loro non responsabilità invocando quella della società di handling che gestisce il traffico bagagli dello scalo romano; e solleva l’eccezione di incompetenza del giudice di pace di Giarre.

Il giudice di primo grado, ha ritenuto in primo luogo che la raccomandata fosse valida in quanto spedita entro sette giorni dal rientro dalle vacanze. In secondo luogo ha confermato che, anche in base al codice del consumo, il foro di competenza è quello del domicilio del consumatore. In terzo luogo ha affermato che la responsabilità primaria è della compagnia aerea, che solo successivamente può rifarsi sulla compagnia che gestisce i bagagli a terra. Infine ha riconosciuto alla signora sia il risarcimento della somma richiesta per il passeggino rotto, che il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla famiglia per non aver potuto usare il passeggino.

 

Quesito da risolvere

–        La responsabilità del vettore nei confronti del consumatore è primaria e solo in via sussidiaria può rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi di cui si avvale.

–        Il passeggino rotto ha creato danni anche non patrimoniali risarcibili.

 

Normativa e norma applicabile

Art. 1681 c.c.

Art. 2059 c.c.

Art. 2 Cost.

Dlgs. 111/95

Convenzione di Montreal 28/5/1999 ratificata in legge 12/2004entrata in vigore nella comunità europea il 28/06/2004 con il regolamento comunitario 889/2002

 

Nota esplicativa

La responsabilità del vettore.

La responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 1681 c.c., secondo il quale “il vettore risponde dei danni subiti dal viaggiatore e dalle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

La prestazione principale del vettore è  quella di garantire l’incolumità del passeggero. Si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il vettore non deve garantire l’incolumità in senso lato, ma è tenuto ad adottare tutte le misure, più idonee a tale scopo.

Prestazione accessoria a carico del vettore è quella di custodia del bagaglio del passeggero. Tale trasporto non è da intendersi come contratto autonomo, ma ha carattere accessorio rientrando nel contratto di trasporto di persone.

La fattispecie in oggetto ha, quindi, natura contrattuale, ne consegue che il vettore è responsabile per l’inadempimento, e il viaggiatore che chiede il risarcimento dei danni deve provare solamente il danno subito e il nesso di causalità e non la colpa del vettore.

Anche in giurisprudenza è consolidata la tesi secondo la quale il viaggiatore danneggiato per ottenere il risarcimento del danno può limitarsi a dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro e l’attività del vettore, senza l’onere di provare la  colpa o il dolo del vettore; in tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia della Comunità Europea[1], in quanto detta responsabilità è disciplinata anche dall’art. 17 della convenzione di Montreal.

Il vettore si presume responsabile del danneggiamento e/o dello smarrimento del bagaglio dal momento della consegna del bagaglio. Esso può comunque essere esonerato dalla responsabilità del danno, quando ai sensi del combinato disposto degli articoli 1681 co 1 e 1176 c.c., dimostri di aver assunto tutte le misure necessarie per evitare il danno.

È orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità[2] la presunzione di responsabilità del vettore, che non può ritenersi esonerata per il solo richiamo della responsabilità dello società di “handling” che gestisce il traffico bagagli all’interno dell’aeroporto. Ai fini dell’esonero della responsabilità, infatti, il vettore deve dimostrare che il danno subito dal bagaglio è avvenuto in un momento successivo alla consegna del bagaglio alla società di handling. Solo al momento della consegna del bagaglio dal vettore alla società di handling cessa la prestazione dovuta dal primo e inizia quella autonoma di custodia della seconda.

La responsabilità del vettore non è solo una responsabilità di tipo contrattuale per inadempimento, ma anche extracontrattuale, per fatto illecito ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c., Il vettore è, perciò, tenuto a risarcire il viaggiatore non solo per la lesione del diritto relativo, ma anche per aver leso il diritto assoluto di non subire pregiudizi sia all’integrità personale che a quelle dei suoi bagagli. Al riguardo è sorto il problema del cumolo o meno delle due responsabilità, la dottrina e la giurisprudenza dominanti sostengono che il danno provocato costituisce violazione sia dell’accordo contrattuale, sia della protezione del bene garantito. Ne consegue che le due azioni sono esperibili sia cumulativamente, che separatamente e l’una non esclude l’altra.

 

Evoluzione del danno non patrimoniale

Il sistema tradizionale del risarcimento del danno non patrimoniale era incentrato sulla divisione tra danno patrimoniale, risarcibile ex 2043 c.c., e danno morale, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185c.p.. In questo modo non era consentito attribuire autonoma rilevanza alle lesioni delle persona.

Il danno non patrimoniale è un “danno difficile”, come sostiene Caringella, in quanto disciplinato dall’art. 2059 c.c. che ne limita la risarcibilità esclusivamente di quelli determinati dalla legge. Secondo la lettura restrittiva dell’articolo in oggetto sono quindi risarcibili solo i danni disciplinati dal codice penale; rimanendo esclusi tutti i danni psico-fisici e morali della persona.

La stessa definizione di danno non patrimoniale non è univoca. La dottrina ha al riguardo modificato più volte il suo atteggiamento. Una prima definizione riconosceva come danno la diminuzione patrimoniale che risultava dalla differenza tra la consistenza del patrimonio del soggetto leso, prima e dopo il danno. Successivamente Carnuletti ha ravvisato il danno nella lesione di un interesse, da intendersi come rapporto tra il soggetto ed un bene. Per una recente dottrina (Scognamiglio) il danno è da intendersi, invece, non come l’alterazione o il pregiudizio di un interesse, ma come “il fenomeno che risulta idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante”. Per Bianca[3] “il danno non patrimoniale è la lesione di interessi non economici, ossia la lesione di interessi che alla stregua della coscienza sociale sono insuscettibili di valutazione economica.”

L’interpretazione stessa dell’art. 2059 c.c. ha subito un’importante evoluzione. La dottrina prevalente dopo l’entrata in vigore del codice del 1942 equiparava il danno morale inteso in senso lato con il danno non patrimoniale. Era quindi risarcibile il danno tutte le volte che derivava dalla lesione di un qualunque bene patrimoniale o morale, ma solo nei casi espressamente disciplinati dalla legge.  Rimanevano esclusi tutti i danni alla salute della persona.

Interviene così la corte costituzionale che con la sentenza 184/86 dà ampia lettura all’interpretazione di patrimonio sia in senso economico, che personale, facendo così rientrare nel novero dell’art. 2043 c.c. il bene salute per svincolarlo dal rigidismo dell’art. 2059 c.c.. Ne deriva che all’interno di quest’ultimo articolo vi rientrano tutti i danni morali subiettivi. Emerge in questo modo una nuova categoria di danno; che si configura in tre diverse sottocategorie: il danno alla salute; quello patrimoniale inteso in senso stretto; e quello non patrimoniale o morale-puro; ribaltando i rapporti tra gli artt. 2043 e 2059 c.c.

Tale sistema peggiora con l’elaborazione del danno esistenziale: da intendersi come il peggioramento della qualità della vita. Si pone così il problema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente garantito inerente alla persona. Nel 2003 diverse sentenze  della corte di cassazione(le cd. sentenze gemelle nr 8827 e 8828) hanno modificato e superato il precedente orientamento, includendo nell’area del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non solo il danno morale subiettivo, già ricompreso, ma anche il danno esistenziale da lesione di un bene fondamentale della persona costituzionalmente protetto, nonché il danno biologico, estrapolandoli dalla lettura dell’art. 2043 c.c.

Tale ultimo orientamento prevede una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. con cui si risarciscono anche i danni ai valori della persona, e il cd. danno esistenziale viene ripartito in danno morale, biologico e esistenziale. A tal proposito la dottrina si divide in tre diversi orientamenti. La prima corrente ritiene che ci sia un’unica concezione di danno, quello esistenziale all’interno del quale è da ricomprendere anche il danno morale soggettivo. Una seconda corrente, conformandosi all’orientamento della cassazione, condivide la tripartizione in danno morale, biologico ed esistenziale. Una terza corrente di pensiero afferma, invece, che il danno non patrimoniale sia da suddividere in due sotto categorie: il danno morale e quello biologico.

Tale ultimo orientamento viene successivamente condiviso anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sessioni unite del 2008/26972 (e successivamente anche con la sentenza 3677/2009) con cui si afferma che “il danno esistenziale non è concettualmente distinguibile da quello morale.” La corte continua affermando che “in assenza di un reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziali sono risarcibili solo se conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Il pregiudizio di tipo esistenziale è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno.” Ne consegue allora che la lesione di un diritto inviolabile della persona, che abbia determinato un danno patrimoniale, comporta l’obbligo del risarcimento, a prescindere dalla fonte contrattuale o extracontrattuale da cui scaturisce la responsabilità.

 

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata nel caso de quo

Il danno da vacanza rovinata è espressamente disciplinato sia dal DL 111/95 che dalla Convenzione di Montreal, per tutte le ipotesi di viaggi organizzati dal tour operator.

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto di dover applicare la normativa in questione, anche se non si trattava di una vacanza organizzata, ma di un passeggino rotto in primo luogo in quanto l’art. 1681 c.c. è norma di ordine pubblico che tutela la vita e quindi ha valore e rilevanza costituzionale. In secondo luogo in quanto la famiglia ha sopportato uno stress e uno “stravolgimento delle aspettative e delle serenità della vacanza” che rientra nel novero del danno morale. Come tale detto danno è risarcibile nei casi previsti dalla legge nonché nei casi di violazione di interessi costituzionalmente garantiti.

Partendo dalla qualifica dell’art. 1681 c.c. come norma di ordine pubblico che tutela un interesse costituzionalmente garantito dall’art. 2 cost. il giudice ha convenuto l’esistenza del danno e del relativo risarcimento.

 

Giurisprudenza conforme

Cassazione civile sez. III 14 ottobre 1992 nr. 8531

Cassazione civile sez. III 9 ottobre 1999 nr 9810

Cassazione civile Sez. III 25 ottobre 2001 nr.  12015

Cassazione civile Sez. III 26 novembre  2003 nr. 18074

Cassazione civile Sez. III 15 luglio 2005 nr 15022

Cassazione civile Sez. III 16 giugno 2006 nr. 13546

Cassazione civile Sessioni Unite  24 marzo 2006 nr.  6572

Cassazione civile Sez. II 6 febbraio 2007 nr 2546

Cassazione civile 13 novembre 2009  nr 24044

 

Bibliografia

Francesco Gazzoni Manuale di diritti privato Edizioni Scientifiche Italiane, 2001 pag. 779 e seg.

AA.VV. Dei singoli contratti, vol. II manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi Giuffrè editore 2002 pag. 65 e seg.

Massimo Bianca “Diritto Civile. 5 La Responsabilità” Giuffrè editore 1999

Maria Vita De Giorgi voce “Danno I) teoria generale” enciclopedia giuridica Treccani.

Gustavo Romanelli e Gabriele Silingardi voce “trasporto” enciclopedia giuridica Treccani.

Francesco Caringella Danilo Dimatteo “Lezioni e sentenze di diritto civile 2011” Dike Giuridica Editrice 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GIARRE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N 540/2011 R.G.A.C: posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 07/03/2012 e promossa da:

omissis

CONTRO

Omissis

Oggetto: risarcimento del danno

CONCLUSIONI

All’udienza del 07/03/2012, il procuratore dell’attrice e quello della convenuta hanno precisato le conclusioni, riportandosi integralmente a tutte le rispettive domande, eccezioni e difese, di cui agli atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio …. Chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento del passeggino For Me Chicco, identificato con il talloncino 055 AZ 592737, ed intestato dal vettore aereo all’attrice, in occasione di un viaggio aereo a bordo di un velivolo della compagnia convenuta.

Premetteva che al fine di trascorrere una breve vacanza ad Amsterdam con la propria famiglia, essa attrice si è servita della compagnia aerea ….. per le tratte Catania-Roma Fiumicino e Roma Fiumicino/Amsterdam e ritorno, che la partenza con la propria famiglia è avvenuta in data 13/05/2009 con volo …., per la tratta Catania-Roma Fiumicino, per poi proseguire verso Amsterdam; che tra i vari bagagli imbarcati, vi era pure il passeggino sopra citato; che all’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino si constatò che il passeggino era danneggiato, tanto che tale episodio fece sorgere delle problematiche che determinarono un grave pregiudizio sull’andamento della vacanza;

che essa si recava all’apposito ufficio bagagli dell’aeroporto per presentare relativa denuncia, con la conseguente apertura da parte della compagnia convenuta di un rapporto di danneggiamento bagaglio con n FCOA-Z297366 del 13/05/2009, e quindi entro sette giorni dal rientro dalla vacanza, l’attrice, tramite lettera-fax, chiedeva all’….. il risarcimento dei danni subiti dal passeggino, che in virtù di documentazione allegata, ammonterebbero in € 289,00; che a tale richiesta la convenuta rispondeva, tramite la società ….., sostenendo di non poter procedere al risarcimento danni, in quanto il reclamo non era stato presentato entro sette giorni dalla data di emissione del rapporto di irregolarità bagaglio; che tramite la Confconsumatori essa attrice contestava quanto sostenuto dalla convenuta, evidenziando che il passeggino era stato danneggiato durante la tratta Catania /Roma e dovendo proseguire verso Amsterdam, la richiesta di risarcimento è stata inoltrata al suo rientro a Catania, entro i previsti sette giorni; che anche tale missiva è stata riscontrata negativamente dalla società convenuta; che in conseguenza di ciò, l’attrice si vedeva costretta ad instaurare il giudizio dove invoca non solo il risarcimento dei danni materiali subiti, ma altresì anche il ristoro del c.c. “danno da vacanza rovinata” quantificato in € 500,00,  così per complessivi € 789,00 o in  quella superiore e/o inferiore ritenuta più equa. Con vittoria di spese e compensi di lite.

La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito, dovendo essere proposto il presente giudizio o dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Roma, luogo in cui ha sede la società convenuta, ovvero dinanzi l’Autorità Giudiziaria di Catania, quale luogo di destinazione finale del volo a seguito del quale si è verificato il lamentato disservizio, ovvero dinnanzi l’Autorità giudiziaria del luogo in cui è stato acquistato il biglietto, ma in ogni caso, a dire dei convenuti, innanzi il Tribunale, competente funzionalmente a decidere in ordine alle controversie in materia di trasporto aereo, e non innanzi al Giudice di Pace.

Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il fatto lamentato è imputabile esclusivamente a fatto e colpa della compagnie che gestiscono il servizio bagagli a terra.

Contestavano, infine, l’asserito inadempimento, nonché le voci di risarcimento di cui si chiede il ristoro.

Nel corso del giudizio, veniva esperito il chiesto interrogatorio libero dell’attrice, quindi, la causa, precisate le conclusione ed istruita con produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 07/03/2012.

MOTVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta.

In via preliminare, va dichiarata l0inammissibilità della sollevata eccezione d’incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale, sollevata dalla convenuta, atteso che è ormai incontestato chela competenza anche in materia di contratti stipulati con il consumatore deve considerarsi, nella fattispecie, anche per il valore, quella del Giudice di Pace di Giarre, pure in considerazione del Codice di consumo che stabilisce quale foto di competenza per tutte le controversie contro il consumatore, quello della residenza e del domicilio di quest’ultimo, come nel caso in esame.

Del pari, è infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sempre sollevata dalle convenute, in quanto contrariamente a quello che esse affermano, l’art. 14 del D.L.vo 111/95, non istituisce affatto una legittimazione passiva esclusiva in capo alla società di handling, operante presso lo scalo di riferimento, ma si limita a prevedere che essi possano essere convenuti in giudizio per il mancato o inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte, facendo salvo il loro diritto di rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi di cui si sono avvalsi.

Ciò premesso, anche nel merito la domanda è fondata, in quanto tale deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Con l’imbarco, al momento del ceck-in, il viaggiatore affida il bagaglio alla custodia del vettore aereo, che, per andare esente da responsabilità deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ex art. 1681 cod. civ. ; ex art. 20 Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, ratificata e rese esecutiva con legge 19/05/1932 n 841, come poi integrata dal protocollo dell’Aja del 20/09/1955, ratificato con L. 03/12/1962 n 1832; ed ex art. 17 co. II Convenzione di Montreal del 28/05/1999, ratificata e resa esecutiva con L. n 12/04, oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9/12/1999 sulla base dell’art. 300 nr 2 CE, approvata con decisione del Consiglio del 05/04/01, ed entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità Europea il 28/06/04, oltre che riversata nel regolamento comunitario 889/02 di modifica del regolamento n 2027/97.)

Pertanto, non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi la responsabilità dell’impresa di handling, gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo, ed inizia l’autonoma custodia della società aeroportuale (v. Cass. Civ. Sez. III 26/11/03 n 18074; Cass. Civ. Se, II 25/10/01 n 12015 ecc. ecc.)

Quindi, la convenuta deve rispondere dei danni conseguenti, del danneggiamento del passeggino dell’attrice.

A tal riguardo la …. Ha provato mediante produzione dei relativi documenti che il danno subito dal passeggino ammonta ad € 289,00.

Resta infine da esaminarla domanda di risarcimento dei “ danni esistenziali dallo stress da vacanza rovinata”.

Al riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva evidenziato l’inutilità e la pericolosità dogmatica di tale voce di danno in presenza dell’ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesioni di interessi costituzionalmente garantiti, si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come “ogni pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sez. II 06/02/07 n 2546; Cass. Civ. Sez. III 16/06/06 n 13456; Cass. Civ. SS.UU. 24/03/06 n 6572)

Orbene, codesto Giudice ritiene di dover aderire a detto ultimo indirizzo, in considerazione del fatto che la lesione dell’interesse costituzionalmente garantito si pone a monte sul piano dell’antigiuridicità e non integra di per sé il successivo danno da risarcire, posto a valle della condotta contra ius.

Pertanto, allo stato attuale di sviluppo giurisprudenziale, il genus del danno non  patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema d’animo transuente risarcibile, nei casi previsti dalla legge; il danno biologico inteso come lesione dell’integrità psico-fisica, tutelata dall’art. 32 della Costituzione; ed il danno esistenziale per come sopra delineato, laddove lesivo di interessi costituzionalmente garantiti.

In questo quadro dogmatico, delineato dalla giurisprudenza, il fanno da vacanza rovinato lamentato dall’attrice, non può sussumersi nella detta ultima specie (danno esistenziali) posto che, se pur lo smarrimento o deterioramento del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti (art. 2 e 36 Cost.) , esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso.

In verità, il danno in esame, in null’altro si concreta che in uno “stress”, un disagio ed una sofferenza per il presumibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza (una parte della quale è stata senz’altro canalizzata dal non poter utilizzare il passeggino per il trasporto del bimbo).

In altri termini, quello subito dall’attrice è un vero e proprio danno morale, che può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione di interessi costituzionalmente garantiti.

Per quanto, poi, riguarda la eventuale copertura normativa primaria ex art. 2059 cod. civ., essa và rinvenuta nell’art. 2 Cost., in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità anche in vacanza, intesa come luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici.

Tale danno deve essere pertanto equitativamente determinato, tenendo conto, da un lato, del fatto che il bagaglio-passeggino è andato danneggiato, dall’altro, che in ogni caso il soggiorno in vacanza è stato interamente fruito dall’attrice.

Alla luce di tali elementi di giudizio, e tenendo conto dei parametri fissati a tal fine dall’art. 22della Convenzione di Montreal, il danno morale patito dall’attrice, può essere equitativamente liquidato in € 500,00.

Quindi, alla ….. deve essere risarcito, alla luce di quanto sopra specificato, un danno di complessive € 789,00

Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Giarre, in persona dell’Avv. ….

Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza così provvede:

1)    Accoglie la domanda proposta dall’attrice;

2)    Dichiara, in conseguenza, la convenuta debitrice, nei confronti dell’attrice della complessiva somma di euro 789,00 per le causali in parte motiva;

3)    Condanna la società convenuta, alla pronta corresponsione in favore dell’attrice, della già specificata somma di euro 789,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda all’effettivo soddisfo;

4)    Condanna, infine, la società convenuta, al pagamento delle spese processuali, in favore dell’attrice, che liquida in complessive euro 537,00 di cui € 37,00 per spese; € 300,00 per diritti; € 200,00 per onorario, oltre spese generali, e cpa ed iva come per legge.

La sentenza è esecutiva per Legge.

Così deciso in Giarre, addì 13/03/2012



[1] Corte di Giustizia Comunità Europea sezione 3 sentenza 63/09 del 6 maggio 2010

[2] Nello stesso senso anche Giudice di Pace di Paternò, sentenza nr 485 del 24.06.2011

Tribunale di Roma, sezione 9 civile, sentenza 17 febbraio 2012 nr. 3303

[3] Bianca Massimo “diritto civile 5. La responsabilità” Giuffrè editore 1999

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