in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo

a cura di Filomena Agnese Chionna

 

OBIETTIVO: Il Regolamento n. 650/2012 ha come obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

APPLICAZIONE: l’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima, lasciando impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione.

LIMITAZIONI: Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico.

DEFINIZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO:

a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

b) «patto successorio», l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo;

c) «testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;

d) «disposizione a causa di morte», un testamento, un testa­mento congiuntivo o un patto successorio;

e) «Stato membro d’origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l’atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;

f) «Stato membro dell’esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

g) «decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

h) «transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall’organo giurisdizionale o conclusa davanti all’organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;

i) «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano.

COMPETENZA

– CRITERIO GENERALE competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

– FORO DI SCELTA: tuttavia vi è la possibilità di accordi di scelta del foro se si tratta di stati membri.

– FORO SSSIDIARIO Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o in mancanza la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

– FORUM NECESSITATIS Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

CERTIFICATO SUCCESSORIO: Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

Il presente regolamento istituisce un certificato successorio  europeo destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai  legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

L’autorità di rilascio è un organo giurisdizionale o un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione che esaminata la domanda rilascia il certificato quando gli elementi sono stati accertati a norma di legge.

Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

AMBITO DI APPLICAZIONE: Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

 

 

 

 

 

 

 

 

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