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SOCIETA’ – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI | |
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito i seguenti principi di diritto: 1) �Qualora all’estinzione della societ�, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societ� estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virt� del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarit� o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societ� estinta, ma non anche le mere pretese, ancorch� azionate o azionabili in giudizio, n� i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivit� ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societ� vi abbia rinunciato�. 2) �La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una societ�, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societ� medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della societ� cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societ� � parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe pi� stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societ� deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilit�, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societ� estinta� (nello stesso senso, la “gemella” n. 6071 del 2013). |