SRL SEMPLIFICATA, AGGIORNAMENTI

a cura della D.ssa di Filomena Agnese Chionna

 

Il  decreto 23 giugno 2012, n. 138“Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’».”, è stato pubblicato nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, entrato in vigore il 29 agosto 2012.

 

Art. 2463-bis.  Societa’  a  responsabilita’  limitata semplificata.

La societa’  a  responsabilita’  limitata  semplificata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale  da persone fisiche che non  abbiano  compiuto  i  trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione.

L’atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto pubblico in conformita’ al modello standard  tipizzato  con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze e  con  il  Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’  a  responsabilita’  limitata  semplificata  e  il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1 euro  e  inferiore  all’importo  di  10.000  euro  previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra  i soci.

La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata,  l’ammontare  del  capitale  sottoscritto   e versato, la sede della societa’ e  l’ufficio  del  registro  delle imprese presso cui questa e’ iscritta  devono  essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’  e  nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.  E’ fatto divieto di cessione delle  quote  a  soci  non aventi i  requisiti  di  eta’  di  cui  al  primo  comma  e l’eventuale atto e’ conseguentemente nullo.

Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si applicano  alla   societa’   a   responsabilita’   limitata semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto compatibili.».

Note all’art. 2:

Si riporta il testo dell’articolo 49 della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli  archivi notarili):

«Art. 49 Il notaio  deve  essere  certo  dell’identita’ personale delle parti e  puo’  raggiungere  tale  certezza, anche al momento della attestazione,  valutando  tutti  gli elementi atti a formare il suo convincimento.»

Il notaio ricevuto l’atto accerta l’età delle persone fisiche che intendono costituire la societ

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