N. 00740/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01681/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2009, proposto dal prof. Augusto Vismara, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Lai, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, viale G. Amendola 20;

contro

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini – Istituto Superiore di Studi Musicali, Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca – Direzione Alta Formazione Artistica e Musicale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Paolo Biordi, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Rondinelli 2;

per l’annullamento

– del provvedimento Prot. A/1 -5394 in data 7 luglio 2009 a firma del Presidente in carica del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, con cui sono stati resi definitivi i risultati della elezione del direttore per il triennio 2009/2012 ed è stato comunicato il nominativo del vincitore al MIUR per la formalizzazione della nomina con decreto ministeriale giusto il Regolamento per l’elezione del Direttore approvato dal CdA del medesimo conservatorio nella seduta del 19 aprile 2009;

– del decreto ministeriale di nomina del Prof. Paolo Biordi quale Direttore del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze per il triennio 2009/2012 di incogniti data ed estremi;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi compresi i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio della Commissione Elettorale nelle date 25, 26 e 27 giugno 2009, nonché 3, 4 e 6 luglio 2009.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini – Istituto Superiore di Studi Musicali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca – Direzione Alta Formazione Artistica e Musicale e del controinteressato Paolo Biordi;

Visto il ricorso incidentale spiegato dal controinteressato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 3 e depositato il 21 ottobre 2009, il prof. Augusto Vismara, docente in ruolo presso il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, premesso di essersi candidato alle elezioni per la carica di direttore dell’istituto per il triennio 2009 – 2012, impugnava il risultato della procedura elettorale che aveva visto vincitore il direttore uscente prof. Paolo Biordi, e, sulla scorta di due motivi in diritto, ne chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

Al gravame resistevano il Conservatorio “Cherubini” e il Ministero dell’Istruzione, nonché il controinteressato prof. Biordi, il quale spiegava ricorso incidentale volto a denunciare l’illegittima ammissione del ricorrente principale alla procedura elettorale.

In esito alla camera di consiglio del 4 novembre 2009, il collegio respingeva l’istanza cautelare formulata dal prof. Vismara, e ciò sul presupposto della favorevole delibazione dell’impugnazione incidentale.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 febbraio 2014, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

DIRITTO

1. La controversia origina dalle elezioni per la carica di direttore del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, indette il 5 maggio 2009 per il triennio 2009 – 2012, cui hanno partecipato come candidati i professori Augusto Vismara e Paolo Biordi, odierni contendenti. Il ricorrente principale si duole, innanzitutto, della mancata esclusione del controinteressato dalla competizione elettorale e afferma, con il primo motivo di cui all’atto introduttivo del giudizio, come il suo competitore fosse privo del requisito della comprovata esperienza di direzione di strutture musicali, prescritto ai fini dell’elettorato passivo dalla normativa vigente e dallo statuto del Conservatorio; a sostegno della censura, in particolare, egli invoca la sentenza n. 1300/2009, con cui questo stesso tribunale ha annullato la nomina del prof. Biordi a direttore all’esito della tornata elettorale precedente a quella oggetto di causa (triennio 2006 – 2009).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, è dedotta invece la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 del regolamento per l’elezione del direttore del Conservatorio “Cherubini”, approvato il 16 aprile 2009, in relazione a pretesi vizi della procedura elettorale e, segnatamente: omessa apposizione del timbro datario con numerazione progressiva sui verbali delle operazioni elettorali, ciò che non garantirebbe la genuinità dei verbali medesimi; mancata vidimazione delle schede elettorali e mancata verbalizzazione della presunta distruzione di alcune schede e della conseguente predisposizione di schede sostitutive; impropria attribuzione al solo presidente della commissione elettorale dell’urna contenente le schede nel corso della procedura, durante le sere del 24 e 26 giugno 2009, in violazione delle regole di trasparenza che avrebbero dovuto informare la procedura medesima; tardività, e comunque difetto di motivazione, della pronuncia con cui la commissione elettorale ha respinto il ricorso interno proposto dal prof. Vismara avverso la nomina del prof. Biordi.

1.3. Il controinteressato, a sua volta, impugna l’ammissione del ricorrente principale alla procedura, deliberata dalla commissione elettorale con provvedimento dell’8 giugno 2009, sotto il duplice profilo dell’irregolarità della candidatura presentata dal prof. Vismara (primo motivo di ricorso incidentale) e del difetto, in capo al suo avversario, di qualsivoglia esperienza nello svolgimento di funzioni direttive o gestionali (secondo motivo di ricorso incidentale).

2. Non giova soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dall’Avvocatura erariale e dal controinteressato, dal momento che le domande proposte dal prof. Vismara non possono trovare accoglimento per le assorbenti ragioni esposte in appresso.

2.1. Come riferito in narrativa, nella fase cautelare il collegio ha assegnato valenza pregiudiziale all’esame del primo motivo di ricorso incidentale, diretto a minare la stessa ammissibilità del ricorso principale. Tale impostazione merita di essere mantenuta alla luce del principio invalso nella giurisprudenza largamente maggioritaria a seguito del noto arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 4/2011) in merito agli effetti “paralizzanti” del ricorso incidentale volto a far valere il difetto di legittimazione del ricorrente principale in quanto soggetto che avrebbe dovuto essere escluso ab origine dalla procedura di gara (ma il principio è evidentemente estensibile a tutte le procedure comportanti una scelta competitiva fra più concorrenti o candidati); e va a maggior ragione confermata alla luce della recente pronuncia, con cui la medesima Adunanza Plenaria – recependo le indicazioni del giudice europeo – ha enucleato alcune eccezioni alla regola sopra descritta con riferimento ad individuate ipotesi di “simmetria escludente” fra ricorso principale e incidentale, vale a dire laddove l’uno e l’altro facciano valere vizi ascrivibili alla medesima categoria (sentenza n. 9/2014): nella specie, infatti, il vizio denunciato con il primo motivo di ricorso incidentale attiene alla intempestività e irregolarità formale della candidatura presentata dal prof. Vismara, collocandosi perciò in una fase logicamente e cronologicamente anteriore a quella della verifica dei requisiti di partecipazione, a partire dal possesso della necessaria esperienza nella direzione di strutture musicali, rispetto al quale le contestazioni di ricorrente principale e incidentale sono reciproche.

3. L’art. 3 del regolamento per l’elezione del direttore, approvato dal Consiglio d’amministrazione del Conservatorio “Cherubini” il 16 aprile 2009 ed emanato in pari data, stabilisce che gli aspiranti candidati debbano presentare la propria domanda sottoscritta da almeno dieci elettori corredata, per quanto qui interessa, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove sia dichiarato il possesso del requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la candidatura (titolarità di incarico di docenza a tempo indeterminato ed esperienza professionale e di direzione; assenza di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi nel triennio anteriore alla data di presentazione della candidatura; assenza di situazioni di conflitto, convergenza o colleganza di interessi determinate dalla titolarità di cariche di direzione artistica o didattica presso altri enti). La norma prevede altresì che la candidatura debitamente compilata e corredata pervenga entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alle votazioni, per essere sottoposta al controllo di regolarità della domanda e dei suoi allegati da parte del Presidente del Conservatorio, il quale provvede quindi alla trasmissione degli atti alla Commissione elettorale.

Ciò posto, risulta dalla relazione del Presidente del Conservatorio in data 8 giugno 2009, ed è pacifico, che alla domanda presentata dal prof. Vismara il 5 giugno 2009 – ultimo giorno utile ai sensi del sopra citato art. 3 del regolamento, essendo le elezioni stabilite per i giorni dal 25 al 27 giugno – era allegata una dichiarazione sostitutiva priva di autenticazione della firma, non accompagnata della fotocopia del documento del sottoscrittore, e contenente la generica affermazione del possesso dei non meglio precisati requisiti di eleggibilità. Solo a seguito di segnalazione, ad opera dello stesso Presidente, dei vizi formali e sostanziali della domanda così presentata il prof. Vismara ha presentato una nuova dichiarazione sostitutiva in data 8 giugno 2009, questa volta riferita al possesso dei requisiti professionali ed all’assenza di precedenti disciplinari e penali, nonché di situazioni di incompatibilità rilevanti ai sensi del regolamento, e corredata di fotocopia del documento di identità dell’interessato.

3.1. In difetto della copia del documento di identità del sottoscrittore, la dichiarazione presentata dal prof. Vismara il 5 giugno 2009 manca dei requisiti formali previsti dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, trattandosi di adempimento inderogabile atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione (giurisprudenza univoca, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo2012, n. 1739; id., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579). Anche a volerne tralasciare le lacune contenutistiche, essa è pertanto inidonea a produrre gli effetti tipici della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovendosene dichiarare la giuridica inesistenza agli effetti previsti dal regolamento, senza che la mancanza della dichiarazione possa essere supplita attraverso l’esercizio dei poteri generali di soccorso istruttorio di cui l’amministrazione dispone a norma dell’art. 6 della legge n. 241/1990, a ciò ostando il necessario rispetto della par condicio tra gli aspiranti alla carica elettiva. Nessuna giustificazione ha, di conseguenza, l’iniziativa del Presidente del Conservatorio, avallata dalla Commissione di gara, di ammettere alla competizione elettorale il prof. Vismara in virtù di una valutazione di stampo “politico”, pur essendo cosciente dell’incompletezza dell’originaria domanda di partecipazione, mancante di un elemento indefettibile, e della tardività delle successive integrazioni.

3.2. L’acclarata fondatezza della censura dianzi esaminata, implicando l’illegittima ammissione del prof. Vismara alla procedura elettorale, determina il venir meno della posizione sostanziale legittimante la proposizione del ricorso principale, il che consente di affermare l’inammissibilità del ricorso stesso con assorbimento anche delle censure di cui al secondo motivo del gravame incidentale, dirette nei confronti della successiva fase procedurale di valutazione dei requisiti offerti dai candidati.

4. Per completezza può, comunque, osservarsi che il ricorso principale è, peraltro, infondato nel merito.

4.1. In primo luogo il prof. Vismara sostiene, lo si è accennato, che il controinteressato prof. Biordi si sarebbe avvalso, ai fini della partecipazione alle elezioni a direttore per il periodo 2009 – 2012, del requisito dell’esperienza maturata nella stessa carica durante il triennio precedente. Quella nomina è stata tuttavia annullata dal T.A.R. con sentenza n. 1300/2009, di modo che il curriculum del prof. Biordi ne risulterebbe ridimensionato al punto da essere inidoneo a comprovare il requisito di professionalità richiesto per aspirare alla carica.

La tesi non può, tuttavia, essere ulteriormente sostenuta dopo che la predetta sentenza n. 1300/2009 è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto come il prof. Biordi fosse in possesso sin dalla sua partecipazione alle elezioni a direttore per il triennio 2006 – 2009 dell’esperienza professionale necessaria per concorrere al posto, avuto riguardo alle funzioni rivestite negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 su delega degli allora direttori del Conservatorio “Luigi Cherubini” (si veda la sentenza della VI sezione, n. 3198/2013). Se, pertanto, ai titoli professionali già posseduti nel 2006 si aggiunge la direzione del Conservatorio nel triennio 2006 – 2009, non è lecito dubitare della legittimazione del controinteressato a partecipare alla procedura elettorale in questione.

4.2. Quanto alle censure dedotte dal prof. Vismara con il secondo motivo di ricorso, valgano le seguenti, sintetiche osservazioni:

– il verbale delle operazioni elettorali è atto pubblico e, come tale, fa fede fino a querela di falso delle circostanze che vi sono documentate, ivi comprese quelle di tempo e di luogo: le generiche contestazioni del ricorrente principale, oltretutto svolte in via dichiaratamente ipotetica e non suffragate da alcun riscontro obiettivo, non valgono dunque a inficiarne l’attendibilità;

– il numero delle schede “preparate, timbrate e siglate” per il voto è attestato in numero di 107 dal verbale della commissione elettorale del 25 giugno 2009, venendone così smentita la tesi secondo cui le schede non sarebbero state vidimate. Al contempo, è del tutto irrilevante la circostanza della distruzione di alcune schede (dieci) perché vidimate diversamente dalle altre (versione della Commissione elettorale), o perché danneggiate (versione del prof. Vismara), dal momento che il numero esatto di schede impiegate è dimostrato, come detto, dalla fede privilegiata che assiste il verbale della Commissione elettorale;

– l’art. 4 co. 2 lett. g) del regolamento per l’elezione del direttore del Conservatorio “Cherubini” prevede che la Commissione ritiri il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto e ne disponga la custodia in luogo individuato dal Presidente. La disposizione risulta pedissequamente seguita nel caso in esame, come risulta, ancora una volta, dai verbali delle operazioni elettorali, che attestano la messa in custodia dell’urna contenente le schede all’interno del pozzo librario della biblioteca al termine di ciascuna giornata da parte della Commissione, e il prelievo dell’urna il mattino successivo, di nuovo ad opera della Commissione (la circostanza che nel verbale del 25 giugno 2009 si attesti la presa in custodia dell’urna da parte del solo Presidente prof. Bellugi non significa che questi abbia compiuto da solo le operazioni di custodia, alle quali deve presumersi sia stato presente quantomeno anche l’altro commissario che ha sottoscritto il verbale, prof. De Lisi). In assenza di qualsivoglia elemento, concreto e specifico, atto a far ritenere che possa essersi verificata la manomissione delle schede elettorali, nessun peso è poi attribuibile alle illazioni formulate dal prof. Vismara circa la condotta del Presidente della Commissione, titolare dell’unica chiave d’accesso al luogo in cui l’urna era custodita;

– il termine previsto dall’art. 8 del regolamento per l’elezione del direttore ai fini della decisione sui reclami ha natura chiaramente ordinatoria, e la sua violazione non vizia di per sé la determinazione assunta; né possono trovare ingresso in giudizio le censure rivolte dal ricorrente principale contro la motivazione del rigetto del ricorso interno, stante la loro inammissibile genericità.

5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, accolto il ricorso incidentale, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (e comunque infondato nel merito).

Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti in lite, tenuto conto della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accolto il ricorso incidentale spiegato dal controinteressato prof. Biordi, dichiara il ricorso principale inammissibile per difetto di legittimazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Il 05/05/2014DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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