La presenza di autovelox sul tratto stradale deve sempre essere segnalata agli automobilisti da apposita segnaletica che, peraltro, deve essere posta a distanza regolamentare dall’apparecchio: diversamente la multa è nulla e può essere impugnata davanti al Giudice di Pace.

A ripetere questo principio, sul quale ormai concorda l’unanime giurisprudenza, è ancora una volta la Cassazione che, in una recente sentenza [1], ne approfitta per fare il punto della situazione.

 

Obbligo di segnaletica

È innanzitutto la legge stessa [2] a imporre di fornire, agli automobilisti, con l’apposita segnaletica, la preventiva informazione circa l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità. In altre parole, i conducenti devono essere pronti a poter orientare la propria condotta di guida in modo da evitare possibili infrazioni. La violazione di tale previsione determina la nullità del verbale di contestazione.

 

Comunicazione con la stampa

Non basta, secondo la Cassazione, comunicare la presenza degli autovelox attraverso gli organi di stampa. È vero che una circolare del Ministero dell’Interno [3] ha stabilito che l’avviso della presenza di dispositivi elettronici può essere dato con “qualsiasi strumento di comunicazione disponibile”, e cioè anche con pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o attraverso i media. Ma si tratta pur sempre di una circolare – sottolinea la Suprema Corte – (e non di una legge); pertanto, essa, non essendo una fonte del diritto, non può disciplinare la materia in argomento.

 

Distanza regolamentare

Gli avvisi della presenza di autovelox devono essere ben visibili e posti ad almeno 400 metri dal punto ove è ubicato l’apparecchio elettronico; in questo caso, la multa non è valida [4].

I Comuni quindi, se non vogliono subire condanne alle spese nei ricorsi presentati dai cittadini, dovranno controllare la corretta allocazione della segnaletica e degli autovelox, in modo da rispettare tale distanza minima.

 

 

[1] Cass. sent. n. 21199 del 28.11.2012.

[2] Art. 4 D.L. 121/2002 convertito in legge n. 168 del 2002.

[3] Circolare Min. Int. Del 3.10.2002.

[4] Cass. sent. n. 11131/2009 riportata in calce.

Da “La Legge per Tutti” http://www.laleggepertutti.it/18947_autovelox-invisibili-multe-nulle-attenti-alle-distanze 

Di admin

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