NON COSTITUISCE OPERAZIONE ELUSIVA UNA DONAZIONE A FAVORE DEI FIGLI ANTICIPANDO GLI EFFETTI DELLA SUCCESSIONE

Cassazione civile  sez. trib 06 luglio 2012 n. 11357

di Filomena Agnese Chionna

Massima

Non costituisce operazione elusiva la condotta di chi fa una donazione a favore dei figli per aiutarli nell’acquisto della prima casa o per il loro avvenire, anticipando in questo modo gli effetti della successione. Tale operazione, anche se comporta come conseguenza un risparmio fiscale, non costituisce elusione atteso che non sussiste un uso distorto della norma tributaria.

 

Il fatto

L’Amministrazione Finanziaria notificava avviso di accertamento disconoscendo ai fini fiscali gli effetti degli atti di donazione ed imputava al donante, la plusvalenza imponibile ex art. 67 T.U.I.R., con conseguente accertamento della maggiore imposta ai tini Irpef oltre a sanzioni.

La Commissione tributaria di secondo grado, confermando la decisione di primo grado e respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha disconosciuto il fondamento della ripresa fiscale operata dall’Ufficio, che aveva ravvisato finalità ed effetti elusivi in una operazione negoziale posta in essere dal contribuente. Il contribuente con due distinti atti aveva donato ai figli un terreno di sua proprietà, per il quale alcuni giorni prima aveva effettuato un frazionamento.

I donatari avevano venduto le particelle catastali risultanti dal frazionamento per il prezzo complessivo di L. 456.630.000, prevedendosi nel contratto che il corrispettivo fosse regolato con il trasferimento di due appartamenti per i rispettivi prezzi dichiarati di L. 165.000.000 e L. 155.000.000, mentre la differenza era versata in contanti.

La Commissione di secondo grado motivava la propria decisione, osservando che:

– non vi erano motivi per dubitare della concreta volontà del donante di beneficiare i propri figli per aiutarli a inserirsi e a compiere scelte, quale l’acquisto della prima casa, determinanti per il loro avvenire, anticipando così gli effetti della successione;

– i motivi prospettati dall’Ufficio non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza necessari per configurare la presunzione sulla base della quale l’Ufficio stesso aveva effettuato la ripresa;

– la irregolarità dell’operazione non era stata dimostrata nè in ordine ai pagamenti effettuati, rimasti sempre nella disponibilità dei donatari, nè con riferimento alla scansione temporale delle diverse operazioni negoziali poste in essere, fermo restando che la tesi dell’Ufficio non poteva essere sostenuta aprioristicamente, ma doveva essere valutata con riferimento alla singola fattispecie concreta;

– il problema fiscale sollevato dall’Amministrazione esisteva, ma era stato successivamente risolto dal legislatore con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 38 e 39, che aveva reso imponibile la plusvalenza realizzata in seguito alla vendita di immobili ricevuti per donazione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Il quesito giuridico

“Dica la Suprema Corte se nelle ipotesi di doppio trasferimento di uno stesso immobile, prima titolo gratuito e poi a titolo oneroso, caratterizzato da un previo frazionamento strettamente funzionale alla vendita nonchè dalla mancanza di prova circa il destinatario del pagamento del prezzo, il generale principio di non opponibilità degli atti essenzialmente volti al risparmio fiscale operi per la cessione a titolo gratuito, consentendo l’imputazione della plusvalenza accertata in capo al dante causa in tale negozio”.

 

L’Amministrazione, delineava un comportamento negoziale antieconomico, secondo cui i soggetti che intendono realizzare un effetto giuridico tendono a porre in essere il minor numero possibile di negozi. Il problema fiscale esistiva ma era stato successivamente risolto da legislatore con successiva normativa che aveva reso imponibile la plusvalenza realizzata in seguito alla vendita di immobili ricevuti per donazione, erano caduti in evidente contraddizione, perchè da un lato avevano percepito il profilo elusivo dell’operazione, ma nello stesso tempo avevano rigettato le tesi dell’Ufficio sulla base di un ragionamento privo di sostegno logico. La possibilità di configurare l’abuso è volto a chiarire se la finalità elusiva sia stata essenziale e dunque la ragione economica puramente marginale.

– la potenzialità elusiva della fattispecie concreta rimessa alla valutazione del giudice di appello si compendiava nell’accertamento della predisposizione, da parte del proprietario del terreno, di un frazionamento volto a scorporare le particelle edificatali in data anteriore di pochi giorni alla donazione e tipicamente funzionale alla compravendita delle stesse particelle, seguita dopo pochi mesi;

– il risultato di tale indagine, nella prospettazione fornita dall’Ufficio, era che l’operazione posta in essere attraverso una serie di operazioni negoziali altro fine non potesse avere che quello di eludere le imposte previste per la stessa operazione se realizzata in un’unica operazione.

Il primo motivo è inammissibile. Infatti risultava accertato che i pagamenti ricevuti dai donatari erano rimasti sempre nello loro disponibilità, mentre la scansione temporale ravvicinata delle diverse operazioni poste in essere non aveva rilevanza probatoria. Non vi erano inoltre motivi per dubitare della concreta volontà del donante di beneficare i propri figli per aiutarli nell’acquisto della prima casa, anticipando gli effetti della successione, con la conseguenza che le ragioni prospettate dall’Ufficio non presentavano le necessarie caratteristiche di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le ricorrenti non hanno illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

“Il problema fiscale esiste” ma è stato successivamente risolto dal legislatore con successiva normativa che ha reso imponibile la plusvalenza realizzata in seguito alla vendita di immobili ricevuti per donazione, trattandosi comunque all’evidenza di argomentazione marginale e residuale, estranea alla ratio decidendi e riferita in generale alla problematica astratta della possibile portata elusiva della vendita di immobili ricevuti per donazione.

Nel caso di specie il quesito proposto dalle ricorrenti si fonda sull’affermazione di circostanze di fatto, quale la mancanza di prova circa il destinatario del pagamento dei prezzo, invece espressamente escluse dal giudice del merito – che sul punto ha rilevato che i pagamenti ricevuti dai donatari sono rimasti sempre nello loro disponibilità – e comunque su di una ricostruzione del fatto difforme da quella accertata nella sentenza impugnata, nella quale si è dato atto che non vi erano motivi per dubitare della concreta volontà del donante di beneficiare i propri figli per aiutarli a inserirsi e a compiere scelte, quale l’acquisto della prima casa, determinanti per il loro avvenire, anticipando così gli effetti della successione, e che i motivi prospettati dall’Ufficio non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza necessari per configurare la presunzione sulla base della quale l’Ufficio stesso aveva effettuato la ripresa a tassazione, fermo restando che in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (Cass. S.U. 2008/30055).

Di admin

Help-Desk