La responsabilità dell’ente non esclude automaticamente quella delle persone fisiche 

Data di pubblicazione: 27/09/2011

Depositata il 21 settembre 2011 la Cassazione è intervenuta a chiarire i presupposti della responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 in materia penale e, segnatamente, dei funzionari e dei dipendenti che lavorano al suo interno.

Il primo punto statuito della Corte, che con la sentenza in parola ha censurato il ragionamento fatto dal GUP di Catanzaro, è il seguente: un’eventuale responsabilità della società non comporta automaticamente l’esclusione di una possibile responsabilità delle persone fisiche per il reato di associazione per delinquere, «essendo tali diverse tipologie di responsabilità del tutto compatibili fra di loro, dal momento che non può negarsi, in ipotesi, che i reati-fine posti in essere dai componenti dell’associazione fossero realizzati anche nell’interesse della società».
In particolare, (e qui giungiamo al secondo punto affermato dalla Cassazione) per integrare il reato di associazione per delinquere, laddove questa sia finalizzata alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione non è necessario che vi facciano parte anche funzionari pubblici o in genere soggetti ha appartengono all’amministrazione, potendo sicuramente ipotizzarsi un apporto del pubblico ufficiale, non intraneo all’organizzazione delittuosa, nei reati contro la pubblica amministrazione, compreso il delitto di abuso di ufficio, costituenti il programma criminoso.

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