Sul caso Misseri

La Cassazione respinge la richiesta di spostare il processo ad altra sede a causa del clamore mediatico intorno alla vicenda da parte dei legali di Sabrina Misseri

 

Massima

Non è in alcun modo comprovato che la massiccia campagna mediatica sviluppatasi su tutto il territorio nazionale abbia in alcun modo influito, menomandola, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di Taranto e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.

 

Con tale sentenza, di ben tredici pagine di motivazione, la Cassazione sembra voler affermare che l’attenzione dei media, i processi virtuali, le community e i gruppi sui social network riguardo a vicende giudiziarie nazionali di particolare rilevanza, non sono cause sufficienti per giustificare la rimessione di un processo ad altra sede o tali da generare il legittimo sospetto, neanche e per quanto siano “morbose”. Il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost. non viene ad essere impattato dalla ricaduta di fenomeni mediatici e legati ai social network.

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 41715/2011 (http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/sentenza59149-1.pdf) ha respinto la richiesta dei legali di Sabrina Misseri di spostare da Taranto a Potenza il processo per l’omicidio di Sarah Scazzi.

La difesa riteneva infatti che la forte presenza dei media sul luogo del processo fosse in grado di pregiudicare la serenità dei giudici, nel loro obiettivo esercizio della funzione giudiziaria, determinando una “grave situazione locale” invocando quindi la fattispecie prevista dall’art. 45 c.p.p. che disciplina il  trasferimento per legittimo sospetto, così come novellato nel 2002 (“In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11“).

Nonostante l’eccezionalità del fenomeno mediatico e il riconosciuto travalicamento in alcuni momenti della normale soglia di rispetto delle dignità morale e sociale costituzionalmente garantita, secondo la Cassazione è proprio la dimensione «non locale, bensì nazionale, delle campagne di stampa e televisive» a non incide «su uno dei fondamentali presupposti dell’istituto della rimessione, ossia la gravità della situazione locale». Si legge nel dispositivo infatti che il legittimo sospetto è una fattispecie costituita dal ragionevole dubbio che “la gravità di una obiettiva situazione locale giustifichi la rappresentazione di un concreto pericolo della non imparzialità del giudice, inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito e possa portare il giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno, dovendosi intendere per imparzialità la neutralità del giudice rispetto all’esito del processo”. Di conseguenze «anche l’ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe l’eccezionale clamore mediatico nazionale né l’interesse dell’opinione pubblica da esso alimentato, sicché ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale condizionamento».

Quanto ai comportamenti e alle scelte del pubblico ministero nello specifico censurati dalla difesa di Sabrina e di Cosima, secondo la Cassazione “non sono il riflesso di una grave situazione locale determinata da una abnorme pressione mediatica, ma costituiscono piuttosto fatti interni alla dialettica processuale” in quanto “le progressive acquisizioni investigative, la plurima assunzione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, la valutazione della loro credibilità intrinseca ed estrinseca, gli approfondimenti degli accertamenti medico-legali in base all’evoluzione degli accertamenti disposti”, come pure “la scelta dei tempi degli interrogatori di Michele Misseri, la valenza e gli elementi raccolti a carico di Sabrina Misseri e Cosima Serrano rispondono alla finalità di ricostruzione del fatto e delle singole responsabilità e non possono, invece, essere lette come l’espressione di un patologico condizionamento della imparzialità e serenità della funzione giudiziaria ad opera di una massiccia campagna mediatica nazionale con riflessi anche in ambito locale”.

Nel mese di settembre proprio a causa della forte pressione mediatica e presenza di telecamere e giornalisti nel carcere la madre Cosima e le figlia Sabrina avevano più volte rinunciato all’ora d’aria, in particolare la ventiquattrenne di Avetrana accusata di avere ucciso la cugina Sarah Scazzi, non si è presentata alla manifestazione di consegna del diploma di parrucchiera che aveva conseguito nel carcere di Taranto dopo aver frequentato un corso di acconciatura e make-up durato tre mesi.

 

Di admin

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