I RAPPORTI TRA ABUSO DELLA CREDULITA’ POPOLARE (ART. 661 C.P.)

E TRUFFA AGGRAVATA: IL CASO VANNA MARCHI

di Martino Modica

 

La Corte di Legittimità, nel decidere il ricorso presentato dai legali delle signore Vanna Marchi e Stefania Nobile, ha ribadito con la sentenza n. 11105/09, alcuni punti in ordine ai rapporti tra il reato di cui all’art. 661 c.p. (abuso della credulità popolare) e 640 c.p. (truffa)

Massima

Integra il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 2, n. 2) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse

 

Norme di riferimento

ART. 640 c.p. <<Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità

ART. 661 c.p. <<Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032>>

 

Il fatto

Il 27 novembre 2001 fa molto scalpore il servizio televisivo mandato in onda da Striscia la Notizia a proposito di una serie di truffe poste in essere dalla sig.ra Vanna Marchi, dalla figlia Stefania Nobile e dal sedicente mago Do Nascimiento.

Queste truffe si sostanziavano nella vendita televisiva di numeri fortunati per il gioco del lotto, talismani, amuleti e kit contro le influenze maligne (rito del sale, del desiderio, del danaro, del corallo ecc).

Si scopre infatti che la Asciè Srl, grazie a questa pubblicità, aveva indotto un rilevante numero di persone a pagare ingenti quantitativi di denaro in cambio di bustine di sale da cucina, rametti di edera e altri oggetti, la cui funzione avrebbe dovuto essere quella di scacciare il malocchio. Il materiale doveva utilizzarsi secondo “procedure rituali”, ed in caso di fallimento di queste (per esempio se il sale non si fosse sciolto, cosa che per dei limiti di solubilità non poteva accadere) si sarebbe acclarata la presenza del malocchio; la società stessa avrebbe quindi provveduto a fornire gli opportuni rimedi a pagamento

Il servizio realizzato da Striscia la Notizia, grazie alla collaborazione di una donna che finse di essere interessata ai prodotti ed al servizio forniti dalla società, si valse di filmati realizzati con telecamere nascoste e registrazioni telefoniche per mostrare la condotta della società della Marchi, la cui figlia Stefania Nobile si rivolse alla finta cliente dicendole “le auguro tutto il male del mondo” e prospettandole disgrazie nel caso in cui non fossero stati presi provvedimenti contro il malocchio.

La vicenda suscita rapidamente clamore per l’ampio sfruttamento della credulità popolare operata dai Marchi in concorso con la figlia e Do Nascimento. In particolare, i metodi della società della Marchi vengono considerati truffaldini perché:

  • I numeri del lotto vengono promessi come “personalizzati” per il cliente (al quale si richiede un esborso economico), risultando invece gli stessi per tutti i clienti.
  • Il cloruro di sodio (il comune sale da cucina), come tutti i sali, ha un limite di solubilità in acqua. Se la quantità di sale introdotta nell’acqua supera una certa concentrazione, non è più in grado di sciogliersi, rimanendo depositato sul fondo del recipiente in base al fenomeno di saturazione.
  • I rametti d’edera erano recisi da una pianta nel cortile degli uffici societari.[3]

A seguito dello scandalo, l’Autorità Giudiziaria avvia un’indagine per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione (quest’ultimo reato verrà successivamente derubricato a truffa aggravata), indagine che ha prodotto la condanna in primo grado di Vanna Marchi e della figlia Stefania Nobile per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, con condanne rispettivamente di 10, 4 e 10 anni, e al risarcimento delle vittime (oltre 2 milioni di euro).

Il 27 marzo 2008 viene confermata in appello la sentenza di primo grado, con pene ridotte a 9 anni e 6 mesi per Vanna Marchi, a 9 anni 4 mesi e 9 giorni per Stefania Nobile e a 3 anni 1 mese e 20 giorni quella comminata a Francesco Campana, il convivente.

 

Il quesito giuridico

Il comportamento di colui che, attraverso messaggi pubblicitari aventi ad oggetto prodotti esoterici e/o comunque proposti con caratteristiche curative magiche, integra il reato di truffa aggravata o il meno gravo reato di abuso della credulità popolare?

 

Nota esplicativa

La sentenza

La Corte di Legittimità, nel rigettare il ricorso proposto dai difensori della sig.ra Marchi, opera una scelta ben precisa: richiamando infatti una risalente giurisprudenza (v. Cass. N.1910/2004 – 5265/1996) si ribadisce il principio per il quale sussiste la truffa aggravata nella ipotesi di colui che, avendo la fama di mago o guaritore, ingeneri in altri la convinzione di poterle guarire praticando esorcismi o somministrando sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

La truffa risulterebbe aggravata proprio dalla circostanza di avere ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.

 

A parere dei giudici di merito, inoltre, sussiste il reato associativo: la società costituita dalla sig.ra Marchi, dalla figlia e dal mago Do Nascimento era preordinata, con l’assegnazione di specifici ruoli e funzioni, ad attuare un programma delittuoso di carattere truffaldino. É stato ritenuta coincidente la struttura della associazione con quella della  società.

 

Osservazioni Dottrinali e giurisprudenziali

Alcune rilevazioni possono tuttavia essere effettuate in relazione alle statuizioni della sentenza in commento partendo proprio dall’analisi dell’art. 661 c.p.

Tale disposizione punisce coloro che intendano approfittare, anche senza fine di lucro, dell’inclinazione di una parte delle persone, di scarsa cultura o intelligenza e comunque tendenti ad assecondare pratiche di tipo superstizioso, a credere con facilità quanto da altri asserito. Ciò è tanto vero che, storicamente, tale fattispecie è sorta per la repressione delle scienze occulte, delle pratiche superstiziose e ciarlatanesche.

La attuale formulazione dell’art. 661 permette comunque di punire ogni sorta di inganno teso al pubblico: ciò a fini di tutela dell’ordine pubblico, sia soggettivamente inteso come pubblica tranquillità, sia oggettivamente inteso come pubblica sicurezza, poiché il buon ordine della civile convivenza esige che l’ambiente sociale sia garantito contro l’abuso della credulità del volgo, commesso con qualsiasi impostura e teso ad ogni fine

La norma punisce chi, pubblicamente, abusa della credulità popolare: la norma, dunque, punisce non tanto chi si giova dell’inclinazione altrui a dare credito alle opinion altrui, quanto chi si comporta in modo scorretto, violando o ignorando consapevolmente le regole di buona fede e correttezza che disciplinano l’attività svolta, al fine di aggirare o inibire le normali istanze critiche del pubblico cui si rivolge.

L’idoneità ad abusare della credulità popolare, dunque, non è tanto una caratteristica intrinseca al tipo di attività, quanto al modo in cui viene esercitata: così, ad es., un esorcismo, se eseguito nei casi e nei modi ammessi dalla religione cattolica e da persone da essa autorizzate – se eseguito, cioè, “correttamente”, con il rispetto delle regole di settore – non costituirà certo un abuso della credulità. Anche la Cassazione ha, del resto, affermato che attività come quelle di astrologo, grafologo, chirocartomante, veggente, occultista, non possono essere ritenute di per sé ingannatorie e fasulle, ma va loro riconosciuta dignità di “vere discipline” [Cass. Pen 19.5.1986]: ed ogni disciplina ha le sue regole che, se rispettate, impediscono il configurarsi di un abuso.

Altri elementi oggettivi della condotta sono che il fatto deve essere commesso pubblicamente, ossia – ai sensi dell’art. 266 c.4 c.p. – << commesso:1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata>>. Deve inoltre concretarsi in un’impostura, ossia in una falsa rappresentazione del vero con cui l’agente profitta o cerca di profittare della credulità popolare; gli artifici ed i raggiri devono però essere idonei a turbare l’ordine pubblico (si tratta di un reato di pericolo astratto).

In questa prospettiva, come peraltro precisato in diverse e risalenti pronunce della Cassazione – sent. Del 18.5.1953; sent. N. 544 del 31.12.1966; sent. del 1.4.1966, Voccio, CED 103088; sent. del 26.2.1964, Faro,; sent. del 18.5.1953, Rossi – elemento di differenziazione è la presenza di un soggetto determinato contro cui viene diretto l’artificio o il raggiro: se essa è rivolta al pubblico, cioè in un numero indeterminato di persone, dà luogo alla contravvenzione.

Queste rilevazioni portano dunque a criticare il ragionamento operato prima dai giudici di merito e poi dalla Cassazione e per il quale i soli reati configurabili nel caso della Marchi sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, truffa aggravata e tentata truffa aggravata.

Diversamente, con riferimento ai fatti c.d. monofasici, ossia quelle condotte caratterizzate dall’assenza di una attività fraudolenta “ad personam” quale potevano essere, ad esempio, le comunicazioni dei numeri da giocare al lotto pubblicizzati come “sicuramente vincenti” dietro il pagamento di una somma, non si potrebbe parlare di una vera e propria truffa: l’impostura in questo caso è rivolta alla generalità dei soggetti, la circostanza che il messaggio ingannevole abbia sortito l’effetto cui era preordinato, non è che la conseguenza prevedibile del un comportamento di abuso della credulità popolare e non una vera e propria truffa.

Altrimenti detto, rispetto alle condotte che si sostanzino nello sfruttamento della fama di “mago” o di “guaritore”, ove queste ingenerino nel pubblico la convinzione di pericoli immaginari o di guarigioni magiche connesse alle pratiche pubblicizzate, ricorrerebbe comunque il reato di cui all’art. 661 c.p. ove le persone offese provvedessero conseguentemente ad elargire corrispettivi in denaro.

Mancherebbe, infattti, l’elemento soggettivo della truffa, quel dolo generico che deve abbracciare tutti gli elementi della fattispecie di reato (artifici e raggiri, induzione in errore della vittima, atto di disposizione patrimoniale, profitto e danno ingiusto).

La truffa si configura invece – correttamente – rispetto a quelle condotte che si fondavano sul richiamo telefonico al soggetto che si intendeva truffare. Vi sono state invero delle testimonianze che riferivano episodi in cui la sig.ra Nobile contattava chi si rifiutava di elargire quanto richiesto prospettando delle sciagure ingenerate con le pratiche magiche pubblicizzate, ovvero telefonate notturne in cui venivano trasmessi pianti di bambini, ecc.

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