CCassazione civile sezione II sentenza 19 ottobre 2012 n 18052
Condominio. Interpretazione del contratto. Il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale
Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di interpretazione del contratto, chiarendo che il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Solo così – ad avviso della Corte – è possibile individuare la comune intenzione delle parti contraenti. In particolare, le singole clausole devono essere considerate in correlazione tra loro, dovendosi procedere al loro coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 del cod. civ. e dovendosi intendere per senso letterale delle parole tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone. Il giudice di merito – a cui è riservata l’opera interpretativa – dovrà collegare e raffrontare tra loro parole ed espressioni linguistiche al fine di chiarirne il significato. Infine, i Giudici di Piazza Cavour chiariscono il significato della locuzione “senso letterale delle parole”, intendendosi tale tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone.
1. Nell’interpretazione di un regolamento condominiale il giudice di merito deve ricercare la comune intenzione delle parti attraverso, innanzitutto, il senso letterale delle parole adoperate.
2. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone.

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