Contratti di compravendita di merci conclusi a distanza

 

a cura di Alessandro Campagnuolo

 

Perfezione del contratto e competenza esclusiva concordata del Foro di giudizio.

Riepilogo :  Fattispecie – Inquadramento e interpretazione – Individuazione del Foro competente – Altre

clausole contrattuali – Giurisprudenza – Conclusioni.

 

1. Fattispecie.

Nella pratica commerciale per la vendita a distanza di prodotti, in genere, le società venditrici inviano al potenziale acquirente una proposta tramite fax o email indicando la merce e i relativi prezzi applicati e il compratore, quindi, accetta anche solo con consenso verbale la proposta così come formulata e il contratto si conclude (senza alcuno scambio o sottoscrizione di documenti ulteriori eccezion fatta che per la firma del D.d.t. da parte del destinatario della merce). In alternativa, è lo stesso promissario acquirente che segnala la merce di cui necessita inviando direttamente una proposta alla venditrice insieme alle proprie richieste di prodotti e alle relative condizioni e, così, spesso la venditrice di fatto accetta.

 

Le modalità di consegna della merce della soc. venditrice, invece, sono generalmente tre:

 

1) la soc. invia in proprio la merce al destinatario; oppure 2) consegna la merce al vettore o allo spedizioniere che provvederà a recapitarla al destinatario; o, infine, 3) l’acquirente provvede con propri mezzi al ritiro della merce presso le sedi legale od operativa della predetta soc. venditrice.

 

La venditrice, pertanto, nei casi di cui ai nn. 1 e 2, invia la merce che viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco (cioè a spese di quest’ultimo). A tal proposito, per eventuali prodotti difettosi, ne è consentito al compratore solo la sostituzione previo collaudo.

 

Per la consegna, generalmente, si applicano termini orientativi e senza impegno e ciò, quindi, non comprende anche eventuali ritardi, inclusi eventi di forza maggiore e o scioperi che sono, addirittura e come noto, eventi che liberano la soc. venditrice da qualsiasi contestazione o  responsabilità.

 

Per il pagamento, poi, possono essere addirittura previsti patti non meglio specificati ma che, secondo gli accordi di volta in volta presi con i propri clienti, comportano l’applicazione di un interesse legale più l’emissione di tratta a vista trascorso un determinato termine dalla scadenza prevista per la data del versamento pattuito.

 

Infine, nello scambio di documenti citati (proposta di vendita/fattura/D.d.t.) può esser talvolta posta fra le altre la clausola della competenza esclusiva in deroga per un determinato Foro di giudizio per decidere eventuali controversie fra le parti.

2. Inquadramento e interpretazione.

I contratti di compravendita predetti sono cd. contratti consensuali ad effetti reali, ex art. 1376 del codice civile, che si concludono con la semplice manifestazione del consenso. L’art. 1376, infatti, recita: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

 

I contratti predetti sono detti anche traslativi perché, oltre a costituire la proprietà dell’oggetto del contratto in capo ad altri, fanno sorgere tra le parti obblighi da adempiere.

Nei contratti ad efficacia reale, quindi, in generale, la consegna del bene è solo un adempimento successivo rispetto al formarsi della volontà contrattuale.

 

Questi contratti si differenziano in modo sostanziale da quelli “reali” che hanno ad oggetto una res e che si concludono con il consenso più la traditio cioè con la manifestazione della volontà più la consegna del bene. Questi sono tutti contratti unilaterali, non sinallagmatici (cioè non a prestazioni corrispettive) e ne sono esempi tipici il comodato e il deposito.

 

Poi, ulteriore ma essenziale circostanza di diritto da evidenziare nei contratti di compravendita è quella per cui l’efficacia reale può essere differita o eventuale[1]. il trasferimento della proprietà, in questi casi, si può avere in due modi: il primo è quello per cui la cosa oggetto di contratto passa nella titolarità del compratore solo a consegna avvenuta (oppure con la consegna al vettore come si dirà appresso) perché la cosa è generica (art. 1378 c.c.) e, quindi, non se ne conosce la specie o l’ammontare ecc. Il secondo modo del verificarsi dell’effetto reale (trasferimento della proprietà) è quello dell’individuazione (o specificazione) della merce, che avviene quando le parti hanno determinato già il bene (oppure quando la cosa viene consegnata al vettore).

 

Nella fattispecie de qua, i contratti di compravendita spesso individuano già nell’accordo e con certezza la merce da consegnare anzi, ancor più sovente, essa viene già indicata e richiesta dal compratore. Pertanto, il perfezionamento, cioè la presenza di tutti gli elementi essenziali necessari alla definizione del contratto, ivi compresa la specificazione della merce, in tali dinamiche contrattuali, si ha nel momento stesso della conclusione dell’accordo, ovvero sia nel momento in cui proposta e accettazione si fondono ex art. 1335 c.c.

 

In riferimento alla nostra ricognizione, per obbligare l’acquirente al rispetto delle pattuizioni (come per es. quella del foro competente esclusivo) è necessario anche qui concentrare l’attenzione sull’accettazione della proposta da parte del cliente-destinatario della merce. Essenziale, quindi, è porre in evidenza il metodo formativo della volontà negoziale e, dunque, il modo in cui essa viene ad esternarsi. Anche la forma, altro elemento peraltro essenziale per alcuni tipi di contratti, in questo caso riveste una sua cruciale importanza, data l’accettazione richiesta dalla legge per iscritto ex art. 1341, c. 2°, c.c. in riferimento alle clausole derogatorie della normativa vigente.

 

L’art. 1341 c.c., infatti, “Condizioni generali di contratto”, dispone:

1° c. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

2° c. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto oppur, ancora, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

 

Devono prendersi in visione, ordunque, il prospetto di proposta che la venditrice invia ai promissari acquirenti nonché i rispettivi atti di accettazione di questi ultimi, oppure (in assenza di questi) devono considerarsi i modi in cui codesti avrebbero risposto all’offerta, in modo da accertare in concreto le modalità di conclusione del contratto.

 

I contratti di vendita rientranti nella categoria giuridica dei contratti di compravendita conclusi a distanza (ex art. 1335 c.c.) non si possono comunque omogeneizzare dal punto di vista delle modalità di esecuzione, in quanto a volte gli accordi presi individuano più precisamente una vendita con prestazione accessoria, altre volte una cd. vendita da piazza a piazza oppure, infine, una vendita con consegna al vettore/spedizioniere, delle quali modalità negoziali si dirà meglio appresso.

 

3. Individuazione del Foro competente.

Foro competente a decidere eventuali controversie, in riferimento ai contratti in specie consensuali, è quello del luogo in cui proposta ed accettazione si fondono e in genere è quello nel quale l’accettazione viene a conoscenza del proponente (ex plurimis Cassazione Civile, II Sezione, sentenza del 18 marzo 1999, n. 2472).

 

Tuttavia, quando non vi è certezza rispetto a tale momento conclusivo della volontà contrattuale, al fine di escludere nel processo civile eccezioni d’incompetenza di controparte e/o immediata declaratoria del giudice di rigetto della domanda, gli atti giudiziari andrebbero proposti (secondo la fattispecie de qua) presso i tribunali ove hanno sede legale le rispettive soc. contraenti.

 

Per le azioni legali esperibili presso il foro giudiziario in cui ha sede la soc. venditrice, devono pertanto farsi alcuni approfondimenti.

 

Secondo legge, per il foro competente delle persone giuridiche, la regola generale è che la competenza giudiziaria è quella in cui ha sede la soc. convenuta (art. 19 c.p.c.).

 

Ex art. 20 c.p.c., invece, quale regola facoltativa del foro competente, è possibile (se ne sussistano i presupposti) applicare la norma secondo cui: 1) la competenza è della sede giudiziaria in cui l’obbligazione è sorta, cioè, il luogo in cui il contratto è stato concluso/firmato; oppure 2) dove, ex art. 1335 c.c., la stessa obbligazione doveva essere adempiuta, cioè il luogo dove l’accettazione giunge a conoscenza del proponente che nel ns. caso sarebbe presso la sede/domicilio del venditore.

Per l’art. 20 c.p.c. predetto, in riferimento alla fattispecie de qua, non si configura dunque la prima ipotesi, perché il contratto non viene stipulato in sede, anche in quanto mancherebbe la sottoscrizione bilaterale formale (in formato olografo o digitale) su di un documento unitario specifico a tal fine redatto. Mancherebbe, peraltro e in particolare, la firma di accettazione dell’acquirente. La formazione ed estrinsecazione della volontà contrattuale fra le parti, per l’appunto, avviene a distanza e in modo fattuale.

Nella seconda prospettazione dell’art. 20 c.p.c., invece, si può determinare un foro facoltativo, ma devono farsi alcune differenze (come si dirà successivamente).

 

4. Altre clausole contrattuali.

Premesso che vi sono diverse tipologie di conclusione degli affari, ne sussistono in particolare almeno 3 principali per l’esecuzione di un contratto di compravendita di merci a distanza (cd. vendita con trasporto o con spedizione) :

 

a)      Vendita con prestazione accessoria; in tal caso, la consegna della merce è totalmente a carico del venditore ma il prezzo del trasporto è a carico del compratore;

b)      Vendita con consegna all’arrivo,

pratica di uso sovente nel commercio, che rientra nella più ampia categoria delle cdd. vendite da piazza a piazza, e che prevede che la consegna venga effettuata all’arrivo (a destinazione finale) direttamente nella disponibilità materiale del compratore, mentre le spese di trasporto sono a carico del solo venditore;

c)      Vendita con consegna al vettore o spedizioniere,

è l’ipotesi espressamente prevista dall’art. 1510 c. 2° c.c., per la quale il venditore si libera del rischio del perimento della merce consegnando la stessa ad un vettore o ad uno spedizioniere. Pertanto, le spese di consegna sono a carico del compratore.

 

Nel primo e nel secondo caso, della consegna è responsabile il venditore così come lo è del rischio del perimento della merce.

 

Diversamente, se la consegna della merce avviene tramite vettore/spedizioniere, come nell’ipotesi detta al n. 3, la soc. venditrice si libera del rischio del perimento della merce. Sono le cdd. clausole di salvezza delle norme giuridiche, in questo caso del 1° e del 2° comma dell’art. 1510 c.c., rubricato “Luogo della consegna”, i quali primi cpv., prima di disporre sulle modalità di esecuzione del contratto, enunciano: “In mancanza di patto o di uso contrario” (1° c.); “Salvo patto o uso contrario” (2° c.). Questo significa che se la merce non è determinata con precisione al momento della vendita e se non vi è altro accordo in merito alla consegna, quest’ultima avviene come programmato dal venditore cioè dove la cosa si trovava al tempo della conclusione-suo domicilio, (1° c.) oppure da parte di un vettore/spedizioniere (2° c.).

 

Pertanto, in tutti i casi in cui la merce venga determinata anche nel genere prima della consegna, l’accordo si conclude con la prestazione bilaterale del consenso. In caso contrario, quando cioè non sussiste la precisazione dell’oggetto del contratto, l’accordo non può considerarsi concluso perché l’oggetto, insieme all’accordo delle parti, alla causa, e alla forma quando richiesta ad substantiam, è uno dei requisiti fondamentali richiesti perché il contratto ex art. 1321 c.c. possa dirsi perfetto (cioè completo di tutti i suoi elementi essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.).

 

Similmente, se l’acquirente ritiri la merce in proprio presso la sede del venditore, il contratto sarebbe efficace appunto presso la sede della soc. venditrice. Per efficacia, però, s’intende l’effetto del contratto e non la sua conclusione (perfezione). Si distingue, infatti (come ben noto nella pratica forense) fra perfezione, validità ed efficacia del contratto. Perfetto è il contratto che possiede tutti i suoi elementi essenziali, come innanzi detto. Valido è il contratto che non ha vizi e/o evizioni e, infine, efficace è l’accordo che produce i suoi effetti (trasferimento della proprietà ecc.).

 

Rebus sic stantibus, nella fattispecie de qua, se non sussiste certezza sul momento conclusivo dell’accordo, ne consegue evidentemente che, per esperire azioni giudiziarie, il foro competente che sarebbe più opportuno adìre è quello del convenuto/acquirente ex art. 19 c.p.c. Ciò, perché fornire la prova della conclusione del contratto ex art. 20 c.p.c. del foro in cui è sorta (ex art. 1182 c.c.) o dove deve eseguirsi la prestazione (ex art. 1335 c.c.) è più forzato e finanche meno agevole da avallare per il giudice.

 

5. Giurisprudenza.

La giurisprudenza è essenzialmente granitica nel determinare le dinamiche contrattuali in riferimento alla conclusione a distanza delle compravendite di merci.

 

Sussiste, infatti, una prima e generale differenza fra la vendita con spedizione e vendita con consegna all’arrivo. La Cassazione del ’79 n. 29 declara che la prima è “da considerarsi come ipotesi normale in base alla presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 1510 c.c.”, pertanto quando non vi sono patti espressi che deroghino a tale norma questa opera di diritto e, quindi, “la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere”.

La stessa sentenza enuncia che, invece, la vendita con consegna all’arrivo è “da ravvisarsi solo in caso di uso o patto contrario” rispetto alla presunzione predetta e, in tal caso, “la consegna va effettuata nel domicilio dell’acquirente o nella sede della sua impresa”.

 

Ne consegue che “perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga(Cass. ’99 n. 2817).

 

Peraltro, “nella vendita da piazza a piazza, in mancanza di patto o uso contrario, il luogo di consegna della merce, ai sensi dell’art. 1510, c. 2, c.c. e di pagamento del prezzo è quello in cui il venditore rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l’assunzione del rischio o delle spese di trasporto (Cass. ’95 n. 13103).

 

A tal proposito non pochi problemi, poi, solleva la questione della consegna alla rinfusa della merce al vettore/spedizioniere, cioè quando il carico di merci sia cumulato a più consegne di altra merce nel medesimo trasporto, con la logica conseguenza che diviene impossibile specificare cioè individuare quale merce sia da consegnare a un determinato destinatario e quali altri colli siano da portare ad altri compratori. In tal caso, la merce viaggia a rischio del venditore e l’eventuale perimento è a suo carico (Cass. ’87 n. 1335).

 

Contrariamente, il vettore e lo spedizioniere sarebbero considerati come “ausiliari del compratore”, circostanza che libera per legge il venditore dalla responsabilità della perdita del carico nonché della necessità da parte del compratore di conferire mandato al venditore per la stipula di un contratto di trasporto o di spedizione (Cass. ’86 n. 885).

 

In merito all’incerta interpretazione di rapporti giuridici di fatto, anche con riguardo al momento formativo della volontà negoziale, la dottrina ha peraltro elaborato la figura giuridica del cd. contatto sociale che si applica a tutti quei rapporti per così dire evanescenti ove non sussiste un criterio assolutamente certo per individuare il momento conclusivo del rapporto, laddove finanche il suo naturale evolversi risulta borderline. Tale approccio teorico, in sintesi, propugnerebbe che nel momento in cui due soggetti “entrano in contatto” il rapporto giuridico sarebbe di fatto ed automaticamente concluso. Ovviamente, si tratta di elaborazioni che hanno difficile prospettazione nella realtà processuale e che vanno considerate in maniera assolutamente residuale. Dottrina minoritaria sostiene che si configurerebbe addirittura una responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c.

 

D’altro canto, una serie di orientamenti giurisprudenziali hanno sottolineato come la comune intenzione delle parti può attribuire a singoli elementi del contratto, ancora da negoziare, carattere non essenziale. In tal caso, è la volontà delle parti, quale ricostruita dal giudice, il criterio alla cui stregua si decide se l’accordo si è o meno perfezionato.

 

Del resto, “l’accordo sugli elementi essenziali di un determinato contratto basta a perfezionarlo, quando non sia desumibile la volontà delle parti di subordinare la conclusione del negozio al successivo accordo sulle clausole accessorie o sugli elementi secondari” (Cass. 1983, n. 3856).

E, infatti, “può esservi un momento nel quale l’accordo raggiunto, anche se incompleto rispetto a tutti gli intenti economici e pratici, è voluto dalle parti come fonte di obbligazioni; ciò non vale però quando le parti pongono sullo stesso piano elementi essenziali e secondari” (Cass. 1993, n. 77).

 

La Massima della Cassazione Civile, II Sez., 18 marzo 1999, n. 2472, in tema di forum contractus (come momento di perfezione del contratto), proclama che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326, ultimo comma, c.c., una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. E’ pertanto necessario l’incontro e la fusione di una proposta e di una accettazione perfettamente coincidenti sia per le clausole principali che per quelle accessorie. Di conseguenza il forum contractus si radica nel luogo in cui giunge l’accettazione definitiva, senza ulteriori modifiche, all’ultima controproposta”.

 

5.1. Commercio internazionale.

In tema di commercio transnazionale, similmente a quanto poc’anzi detto, “In caso di compravendita internazionale, la giurisdizione su tutte le controversie che scaturiscono dal contratto appartiene allo Stato in cui si trova il luogo di recapito finale della merce, ossia quello in cui i beni alienati entrano nella disponibilità materiale dell’acquirente”. Questa la Massima espressa dalle SS. UU. della Cassazione civile, con sentenza del 2009 n. 21191, con la quale viene cristallizzato il foro competente a decidere le controversie nascenti da compravendita internazionale di merci.

 

Più dettagliatamente, la Corte enuncia che “In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa).”.

* * *

6. Conclusioni.

Per tutto quanto sopraesposto, alla luce della su richiamata giurisprudenza, può concludersi che, al fine di vincolare il contraente alle condizioni e alle clausole contrattuali predisposte dalla soc. venditrice, una proposta inviata al compratore completa di tutte le condizioni generali di contratto, con firma olografa o digitale dell’Amm.re o Rapp.te legale pro tempore (a mezzo p.e.c. – in formato PDF o altro equipollente – o posta ordinaria attestante data d’invio e di ricezione), controfirmata e rinviata dall’acquirente (in una delle predette modalità) è una forma di conclusione del contratto in grado di conferire piena validità ed efficacia all’accettazione di tutte le clausole imposte dalla venditrice ex art. 1341, c. 2, c.c., ivi compresa la clausola derogatoria del foro competente a decidere le eventuali controversie.

 

In tal modo, non solo si realizza la circostanza dell’accettazione del contraente alla clausola derogatoria del foro competente ma, altresì, il foro competente a decidere diventa di diritto quello del luogo ove l’accettazione definitiva è pervenuta (Cass. 1999, n. 2472) e, pertanto, quello del luogo dove ha sede la soc. venditrice. Questa circostanza di fatto e di diritto, unita all’individuazione dell’oggetto del contratto in accordo con il contraente (con o senza consegna al vettore/spedizioniere) cristallizza il foro giudiziario prescelto come foro esclusivo in deroga.

 

In tal senso è applicabile il criterio del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. e, nel caso di specie, quello del luogo dove l’obbligazione dev’essere eseguita, cioè, per meglio dire, nel luogo ove l’accettazione giunge a conoscenza del proponente ex art. 1335 c.c. (norma che regola specificamente la fattispecie dei contratti a distanza).

Infine, la problematica strettamente attinente alla cosiddetta specificazione della merce, cioè la sua precisa individuazione, è una quaestio che, oltre al rischio del perimento della cosa oggetto di vendita, attiene alla fondamentale caratteristica dell’efficacia reale dei contratti consensuali e in particolare di quelli conclusi a distanza. Il contratto è concluso quando possiede ex art. 1325 c.c. tutti i suoi requisiti, oggetto compreso, e quando l’accettazione perviene al domicilio del proponente.



[1] cfr. Istituzioni di Diritto Civile, A. Trabucchi, infra 290-291.

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