Nota a Cass. pen., sez. V, del 23/8/2012 n.33214
A cura dell’avv. Domenico Di Leo
È reato contraffare il permesso invalidi per ottenere il parcheggio.
Con la presente sentenza. La Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta sul tema della falsità in atti, confermando l’orientamento cui la medesima aderisce, in relazione all’argomento in esame. A seguito dei due gradi di giudizio, entrambi confermativi della dichiarata responsabilità penale dell’imputato, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato dal difensore del medesimo sull’assunto che la falsità materiale, consistita nella contraffazione dell’autorizzazione al parcheggio concesso a persona diversamente abile, fosse idonea a trarre in inganno la pubblica fede. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha affermato che il falso materiale idoneo a ingannare la pubblica fede è integrato nel momento in cui il documento privo dell’attestazione di autenticità – aspetto, quest’ultimo, ritenuto irrilevante al fine dell’integrazione del reato – venga utilizzato in luogo dell’originale del quale ne abbia l’apparenza. Infatti, la S.C. pone l’attenzione sul fatto che l’attuale stato delle cognizioni della scienza e della tecnica consente la riproduzione di documenti in copie fedeli all’originale, secondo modalità meccaniche talmente raffinate da rendere molto difficile la distinzione fra l’originale e le copie del medesimo. Inoltre, la Corte di Cassazione non si esime dal sottolineare che, nel caso concreto, l’esame condotto da un esperto ha evidenziato che non si trattava di un falso grossolano – definito come quel falso riconoscibile da chiunque – in quanto il bollino presente sul documento falso era privo della speciale rifrangenza che ne evidenziava l’originalità. La S.C. afferma che si tratta di un elemento evidente ma non percepibile da chiunque e, perciò, sufficiente a qualificare non grossolano il falso sottoposto al suo giudizio.
Il Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale è dedicato alla tutela della fede pubblica contro tutte le condotte capaci di ledere la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e giuridico[1]. Si discute in dottrina se tali fattispecie siano mono o plurioffensive: lungi dall’analizzare funditus tale problematica che porterebbe il lettore oltre i limiti della presente nota, in questa sede basti ricordare che secondo la teoria bipartita, propugnata dall’Antolisei[2], l’offensività costituisce l’in sè del reato mentre secondo la teoria quadripartita l’offensività costituisce un elemento indefettibile della fattispecie penale la cui assenza esclude la rilevanza penale del fatto e, quindi, la punibilità dello stesso. Afferisce al tema in esame altra diatriba che agita la dottrina: secondo parte di essa, i reati in esame sono monoffensivi in quanto il bene giuridico tutelato dalle norme previste nel Capo III è rappresentato dalla genuinità e dalla veridicità dei mezzi di prova, unico bene giuridicamente rilevante e offeso da tali condotte. Infatti, esse cadono sull’oggetto giuridico consistente nel segno esteriore in sé e per sè considerato[3]. Altra tesi, invero maggioritaria, sostiene la plurioffensività di tali reati perché la condotta criminosa lede due diversi interessi: il primo, identificato con la fede pubblica[4], ed il secondo che si sostanzia nell’interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. La condotta fraudolenta rappresenta il mezzo per offendere gli interessi presidiati dalla norma penale, posto che il falso (il documento, l’atto, la certificazione e tutto ciò che potrebbe essere oggetto di alterazione fraudolenta) non è mai fine a se stesso ma realizzato per l’offesa a determinati beni e/o interessi giuridici: l’offesa alla fede pubblica, intesa come innanzi, è il mezzo utilizzato dal falsario per la realizzazione di uno scopo ulteriore – rispetto alla realizzazione del falso – quale l’offesa dell’interesse specifico garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova.
A questo punto occorre definire cosa è falso e in quali circostanze la falsità è rilevante ai fini della punibilità. Il falso consiste in tutto ciò che è contrario al vero e che tuttavia si presenta come veritiero e genuino. Il tema della falsità in atti implica una serie di questioni attinenti al principio di offensività e alla figura del reato impossibile , nel senso che ai fini della punibilità ci si chiede se il falso documento – inteso in tutte le accezioni del termine – abbia leso in concreto il bene giuridico tutelato dalla norma penale.
In relazione al principio di offensività[5], occorre preliminarmente osservare che esso si concretizza, secondo la dottrina penalistica maggioritaria, quale principio di garanzia che, accanto ai corollari discendenti dal principio di legalità, connota un ordinamento giuridico in chiave liberale. Il bene giuridico può essere definito quale interesse giuridico suscettibile di lesione o di messa in pericolo. Esula dall’ambito penale la mera cogitatio, cioè quel pensiero suscettibile di offesa dell’interesse giuridico considerato in quanto non concretamente lesivo di esso. A ritener diversamente, viene meno il carattere liberale del diritto penale per cedere il passo ad uno stato di polizia e autoritario, in cui anche il semplice pensiero è suscettibile di punizione. In dottrina si è sostenuto che il principio de quo trovi i suoi fondamenti in molteplici disposizioni della Grundnorm e, in particolare:
– art. 13 Cost., laddove si afferma che il diritto alla libertà personale è suscettibile di restrizioni di natura penale soltanto nella misura strettamente necessaria a tutelare altro bene giuridico di rango costituzionale;
– art. 25, comma 2 Cost., in cui l’utilizzo del termine ‘fatto’ implicherebbe – a rigor di logica – una nozione di illecito penalmente rilevante che si sostanzia in un determinato fatto materiale ed offensivo;
– art. 27, comma 3 Cost. secondo cui il fine della pena deve essere retributivo e rieducativo e tale connotazione non è compatibile con la violazione di un mero dovere di fedeltà;
– art. 49 c.p., ove si esclude la punibilità di un fatto di reato quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.
In ordine all’art. 49 c.p., la dottrina più recente ha osservato che il principio di offensività sia stato previsto dal legislatore penale del ’30 nell’art. 49 c.p. anche se sulla natura e sulla portata di esso non c’è unanimità di vedute.
Secondo il primo orientamento, il reato impossibile è un inutile doppione in negativo dell’art. 56 c.p., assolvendo alla funzione di individuare tutte quelle condotte che, arrestandosi prima della soglia del tentativo, sono penalmente irrilevanti.
Il secondo orientamento sottopone a severa critica il precedente in quanto afferma che non è possibile che la medesima fattispecie sia stata oggetto di due differenti previsioni normative (art. 49 e art. 56 c.p.), con due trattamenti sanzionatori diversi. Inoltre, mentre il tentativo di cui all’art. 56 c.p. è riferibile soltanto ai delitti, l’art. 49 c.p. si riferisce ai reati in generale, comprendendo dunque anche le contravvenzioni. Con la conseguenza, giuridicamente possibile ma discutibile dal punto di vista politico criminale, che il tentativo idoneo a commettere una contravvenzione non è punibile né ex art. 56 c.p., né ex art. 49 c.p. mentre il tentativo inidoneo a commettere una contravvenzione non è punibile ex art 56 c.p. ma potrebbe implicare l’applicazione di una misura di sicurezza ex art. 49 c.p. Si ritiene pertanto che l’art. 49 c.p. non è un doppione del tentativo ex art. 56 c.p. ma serve ad esprimere il principio di necessaria offensività dell’illecito penale, ritenendo l’offensività medesima un requisito autonomo della fattispecie penale[6].
Un’ultima tesi critica la precedente in quanto osserva che la scissione della tipicità e dell’offensività assoggetta le medesime a criteri di valutazione e verifica diversi: questa tesi afferma che l’offensività appartiene alla tipicità del fatto, in base ad una valutazione fatta ex ante dal legislatore, e che compito dell’interprete è quello di apprezzare la tipicità del fatto in chiave di offensività. Laddove l’interprete ritenga che tale requisito essenziale manchi, potrà sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione del principio costituzionale di offensività[7].
In tema di falso, occorre rilevare che esso può essere declinato come non genuino e come non veritiero (nel senso di mendace). Per quanto simili, i due significati danno origine a due diversi concetti giuridici corrispondenti rispettivamente alla falsità in atti materiale e falsità in atti ideologica.
Nella sentenza oggetto della presente nota, il problema è rappresentato dall’attività del privato diretta ad alterare la genuinità del documento, nella specie l’autorizzazione al parcheggio. Occorre premettere che, in tale ottica, si pone il problema della punibilità del falso grossolano, del falso innocuo e del falso inutile. Il falso grossolano si ha quando il falso è macroscopicamente rilevabile, quando cioè la falsità è così immediatamente riconoscibile da non poter far cadere in errore nessuna persona, a prescindere dell’avvedutezza propria dell’uomo medio[8]. Si tratta di una contraffazione o alterazione talmente avvertibile da chiunque in modo che è impossibile – e non soltanto improbabile – l’offesa alla pubblica fede. Caso tipico è quello del documento falsificato con una tale imperizia che nessuno fra i destinatari dell’atto potrebbe scambiarlo per autentico[9]. Altra ipotesi di falso non punibile è il falso innocuo che si ha quando la contraffazione o l’alterazione risultino inoffensive per la sua concreta inidoneità ad aggredire l’interesse tutelato. A differenza del falso grossolano, incapace a ledere il bene protetto dalla norma perché inidoneo a trarre i inganno, il falso innocuo non è offensivo perché, sebbene astrattamente idoneo ad ingannare, non è in grado, in virtù di un accertamento in concreto, di compromettere la fiducia riposta dalla collettività in determinati mezzi probatori. Le ipotesi di falso grossolano e di falso innocuo sono riconducibili sotto la comune matrice dell’art. 49 c.p., trattandosi di ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione. Il falso inutile consiste nella falsificazione di un documento giuridicamente inesistente[10]: esso configura un’ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto in quanto, in tali ipotesi, la falsità investe un atto o una parte di esso privo di valenza probatoria[11].
Premesso ciò in punto di falso grossolano, innocuo e inutile, nonostante la S.C. faccia un uso promiscuo delle ultime due locuzioni[12], occorre tratteggiare la falsità in atti, sia materiale che ideologica. Questa distinzione attiene in particolare alla falsità in atti, falsità che emerge nella decisione in commento. In una prima accezione, si ha falsità materiale quando il documento non è genuino e falsità ideologica quando il documento non è veritiero. Il documento è genuino quando proviene effettivamente da colui che appare esserne l’autore e non abbia subito alterazioni, da intendere come modificazioni di qualsiasi specie apportate dopo la sua formazione[13]. La falsità ideologica ricorre ogni volta in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, stigmatizzate dal legislatore penale con la locuzione ‘attesta falsamente’: la falsità ideologica cade sulle attestazioni rese dall’autore[14]. Tuttavia, parte della dottrina più accreditata[15], non ha ritenuto di dover distinguere la falsità materiale da quella ideologica sulla base della riconoscibilità immediata o meno della condotta falsificatrice: infatti, la creazione di un documento totalmente falso va punita come falsità ideologica e non come falsità materiale, secondo il disposto dell’art. 476 c.p. Secondo l’orientamento in esame, la distinzione va operata avendo come punto di riferimento la differenza fra genuinità e veridicità dell’atto. È genuino l’atto non contraffatto nel quale vi sia concordanza fra autore reale e apparente e che non presenti alterazioni. La veridicità dell’atto implica la coincidenza fra lo stesso e la verità dei fatti ivi esposti. La S.C. ha accolto questo parametro[16] ma ha negato che la falsificazione materiale potesse essere ravvisata in ogni alterazione, compresa la mera correzione di errori puramente materiali[17]. Per quanto suggestivo, l’orientamento sin qui tratteggiato non trova un puntuale riscontro nelle norme codicistiche, atteso che la rubrica dell’art. 478 c.p., al comma 1, definisce materiale la falsità del p.u. che, nell’esercizio delle sue funzioni, nella supposizione di un atto pubblico o privato, ne simula una copia o rilascia una copia diversa dall’originale. In realtà, tale atto, pur presentandosi immune da alterazioni o contraffazioni, risulta essere non veritiero e, in definitiva, va definito come genuino e non veridico, integrando un’ipotesi di falso ideologico[18]. Altri autori, basando le proprie tesi sull’identità del trattamento sanzionatorio per il falso in atto pubblico, sia di tipo materiale che di tipo ideologico (cfr. artt. 476 e 479 c.p.), propendono per un accertamento che conceda la priorità all’individuazione della condotta effettivamente tenuta in modo da poter operare correttamente la sussunzione della medesima sotto l’una o sotto l’altra fattispecie incriminatrice tipizzata dal legislatore: a ritener diversamente, si finirebbe con identificare la condotta in base alle definizioni di origine dottrinaria, forzando il dato normativo. Sulla base delle critiche che precedono, alcuni autori[19], operando una scelta di fedeltà alla lettera della norma, preferiscono cogliere dalle disposizioni esistenti gli elementi discretivi per non confondere il falso materiale e quello ideologico: da un’attenta lettura delle norme, il primo va colto nell’assenza di condizioni legittimanti all’uso attuale dei poteri documentali mentre il falso ideologico è integrato in caso di abuso dei poteri legittimamente esercitabili dal p.u. in una determinata situazione[20].
Nel caso in commento si tratta del caso particolare del privato che altera un permesso di parcheggio: si tratta della falsità materiale commessa dal privato su una certificazione autorizzativa rilasciata dalla P.A[21]. In altre parole, la condotta posta in essere dal privato mirava, attraverso l’alterazione del permesso, integra gli estremi dell’art. 477 c.p., in combinato disposto con l’art. 482 c.p., in quanto richiede che il soggetto agente ‘contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative avvero mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute etc.’. Non c’è dubbio sul fatto che il permesso di parcheggio consti di una autorizzazione amministrativa attraverso la quale la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone all’esercizio di un diritto soggettivo in attesa di espansione o di una potestà pubblica. In effetti, il permesso di parcheggio rilasciato a persone diversamente abili rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria del parcheggio, a seconda delle modalità scelte dall’amministrazione comunale interessata e, di conseguenza, ogni utilizzo ultroneo e indebito di tale autorizzazione costituisce abuso; a maggior ragione, data la specificità della situazione, è verosimile che si tratti di un permesso individuale o facilmente ricollegabile ad una persona ben determinata, con le sue specifiche esigenze personali verso cui la P.A. mostra particolare attenzione. La falsità materiale, di cui si è reso autore il privato, ha alterato il documento autorizzatorio originale, ledendo la fede pubblica riposta dai consociati in quel particolare documento, promanante dalla P.A.
Bibliografia
Si vedano le indicazioni bibliografiche indicate nelle note a piè di pagina.
Normativa di riferimento
Art. 49 c.p.;
Art. 56 c.p.;
Art. 476 c.p.;
Art. 477 c.p.;
Art. 478 c.p.;
Art. 479 c.p.;
Art. 482 c.p.;
Art. 13 Cost
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.
Di seguito si riporta il testo della sentenza oggetto della presente nota.
La Corte di Appello il Brescia, con la sentenza del 7 giugno 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 25 marzo 2010 con la quale (omissis) era stato condannato per falso in autorizzazione amministrativa (contraffazione autorizzazione al parcheggio di persone invalide).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata affermazione dell’inidoneità del falso e quindi della non punibilità dell’imputato stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l’assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede (v. per tutte Cass. Sez. V 19 marzo 2008 n. 14308).
Quanto all’altro profilo di doglianza, va ricordato che il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto era stata accertata da persona qualificata, a seguito di un attento esame evidenziante la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque, l’impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale aspetto.
3. Dal rigetto del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31/5/2012.
[1] Così Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2005.
[2] Antolisei, Manuale di diritto penale, Torino, 2001.
[3] Si tratta della teoria c.d. processuale secondo cui l’interesse tutelato dalle norme in esame è troppo indeterminato e per limitare la discrezionalità del giudice essa focalizza l’attenzione sull’oggetto giuridico, inteso come manifestazione esteriore dell’interesse giuridicamente tutelato (l’atto, il documento, la certificazione etc.)
[4] Intesa quale fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche.
[5] Per un’attenta disamina del principio in discussione, si veda Garofoli R., Tracce penale – Parte generale, IV ed., Neldiritto Editore, 2011.
[6] Questa è la teoria c.d. realistica del reato: tale tesi colloca l’offensività al di fuori del fatto tipico di reato, imponendo al giudice di verificare innanzitutto la tipicità del fatto – quale conformità di esso alla fattispecie penale – e poi l’offensività del fatto – intesa come concreta idoneità offensiva del fatto tipico).
[7] Con sentenza 7 luglio 2007 n. 265, la Corte costituzionale – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 707 c.p. – ha affermato che il principio di offensività costituisce, in uno al principio di legalità, un caposaldo del nostro sistema penale: la norma penale deve essere interpretata nel senso che la punibilità sia circoscritta ai fatti lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma medesima, in quanto la responsabilità penale deve fondarsi sulla reale offesa dell’interesse protetto. Chi ha commesso un fatto tipizzato dalla norma penale che però non abbia concretamente determinato la lesione del bene giuridico tutelato non è punibile. Ancora, la Corte costituzionale ha precisato che il principio in esame opera su due livelli: il primo è quello della norma, in quanto precetto rivolto al legislatore penale di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o, almeno, la messa in pericolo di un bene o di un interesse penalmente tutelato (c.d. offensività in astratto); l’altro livello è rappresentato dall’applicazione giurisprudenziale (c.d. offensività in concreto), intesa quale criterio interpretativo e applicativo ad uso del giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o posto in pericolo un bene o un interesse o meno, escludendo la rilevanza penale del fatto in questo secondo caso.
[8] Cfr. Caringella F., Lezioni e sentenze di diritto penale 2008, Dike Giuridica Edizioni, Roma, 2008, pp. 138-139.
[9] Cass pen., 14292/2005 richiede che la qualificazione di falso grossolano sia connotata da una falsità che appaia immediatamente come grossolana, senza che si renda necessaria un’indagine supplementare, che sia percepibile da chiunque e che, infine, sia riconoscibile non solo in condizioni ottimali ma anche in circostanze particolari quali l’iperattività o la disattenzione dell’agente. In senso conforme, cfr. Cass. pen., 9/3/1999, Cass. pen., 14/10/1986.
[10] Un esempio di inesistenza assoluta del documento è quello della mancanza di firma del soggetto che lo ha emesso quando si tratti di atto di competenza di un organo individuale. Si badi che soltanto l’inesistenza giuridica esclude l’esistenza del reato: laddove ricorra ogni altra ipotesi di nullità o di annullabilità dell’atto, il reato sussiste.
[11] Cass. pen., 8/10/1986.
[12] Infatti, in alcune pronunce, in ossequio all’orientamento maggioritario, la S.C. afferma che il falso inutile sussiste quando il falso cade su un atto o su una parte di esso privo di valenza probatoria. In tal senso, l’inidoneità dell’azione ricorre nell’ipotesi di falso grossolano il quale è macroscopicamente rilevabile da parte di chiunque e perciò non è idoneo a trarre in inganno nessuno mentre l’inesistenza dell’oggetto è configurabile nell’ipotesi di falso inutile, cioè quel falso che cade su un atto o parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. Altre decisioni della S.C. affermano invece che il falso innocuo o inutile è solo quel falso che incide su un documento inesistente o assolutamente nullo e sfornito di ogni effetto giuridico. Perciò, il falso documentale è esente da pena soltanto se cade su un documento o atto viziato da nullità assoluta e perciò è inidoneo a produrre qualsiasi effetto nel mondo del diritto. Soltanto in questa ipotesi, cade la presunzione di verità e l’offesa alla pubblica fede dell’atto falsificato. Conformi a tale indirizzo, Cass. pen.,20/3/1984 n. 5414; Cass. pen., 8/5/1968 n.480. Sul tema, diffusamente, cfr. Caringella, cit., pp. 140 e ss.
[13] Il falso materiale può presentarsi sotto una duplice veste. La prima, quella della contraffazione, ricorre quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l’autore; la seconda è la forma dell’alterazione, nel senso che si ha quando al documento, redatto da chi appare esserne l’autore, siano state apportate modifiche di qualunque genere, successivamente alla redazione dello stesso. La falsità materiale attiene a tre elementi: l’autore, la data e il luogo di formazione del documento. Così, Delpino G., Diritto Penale – Parte Speciale, XV Edizione, Edizioni Simone, 2006.
[14] Secondo Fiandaca, op. cit., il falso materiale si ha se l’autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso mentre ricorre la figura del falso ideologico se l’autore è legittimato a produrre il documento ma disattende l’obbligo di attestare dichiarazioni o stati etc conformi al vero.
[15] Manzini e Antolisei, cit. Per Manzini, cfr nota bibliografica in Antolisei.
[16] Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 1982, n. 4440; conformi: Cass. pen., sez. V, 22 aprile 1997, n. 5495; Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2004, n. 23327.
[17] Ancora, Cass. pen., sez. V, cit; conformi cfr., Cass. pen., sez. V, 22 maggio 1981, n. 7990; ma anche, Sez. V, 21 aprile 1983, n. 9423, e Sez. VI, 24 giugno 1988, n. 11118.
[18] Alcuni autori, fra cui l’Antolisei, ritengono utile la distinzione tratteggiata nel testo in quanto le falsità materiali risultano essere sempre sanzionabili a condizione che siano giuridicamente rilevanti; quelle ideologiche richiedono che l’autore violi l’obbligo di attestare o far risultare il vero, con il risultato che il dato normativo debba coincidere con la distinzione fra genuinità e veridicità.
[19] Fiandaca – Musco, cit.
[20] Per un’attenta analisi, cfr., Santalucia – Esposito, Diritto Penale – Parte Speciale, II ed., Roma, Neldiritto Editore, 2011.
[21] Gli altri atti e documenti che promanano dalla P.A. sono: i documenti che, ai fini della tutela penalistica, sono ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante; ai fini penali, sono atti pubblici quegli atti che sono tali anche per il diritto civile (ex artt. 2699 – 2700 c.c.), tutti gli atti interni degli uffici pubblici destinati ad assumere rilevanza esterna e carattere probatorio in relazione all’attività esercitata e alla regolarità delle operazioni amministrative dell’ufficio pubblico de quo, tutti gli atti in cui si concreta la corrispondenza ufficiale degli organi della P.A. e tutti gli atti redatti dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro attribuzioni, le scritture private, quali documenti che non presentano le caratteristiche dell’atto pubblico, hanno carattere residuale; certificati sono quei documenti rilasciati da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio di pubblica necessità, nell’esercizio delle loro funzioni e destinati ad attestare la sussistenza di determinate condizioni o fatti giuridici. In relazione alla distinzione fra atti pubblici e certificati, gli atti pubblici sono le attestazioni di fatti compiuti direttamente dal p.u. mentre le certificazioni amministrative sono le attestazioni di fatti conosciuti dal p.u. ma non compiute da lui né verificatesi in sua presenza.