I nuovi connotati dei reati di concussione ed induzione indebita alla luce della L. 190/2012
a cura della Dott.ssa Laura Ori
La sentenza n. 17285/13 dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale definisce e individua il rapporto tra i reati di induzione indebita e di corruzione alla luce della nuova Legge Anticorruzione, ridefinendo i loro confini ed i rispettivi ambiti di applicazione.
La sent. 17285/13 ha chiarito che l’induzione, prevista all’art. 319 quater c.p. sussiste in presenza di “un’attività di suggestione, di persuasione o pressione morale” poste in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato “che sia avvertibile da quest’ultimo come illecita ma che, comunque, non ne condizioni gravemente la libertà di autodeterminazione”. Al contrario, si è in presenza di reato di concussione o estorsione aggravata a seconda che la fattispecie sia consumata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Secondo la Corte, la distinzione tra le due fattispecie di reato deve cogliersi in riferimento alla definizione normativa di “costrizione” e di “induzione”, ritenendo che mentre la prima consiste in una “coazione psichica che, pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima, la condotta induttiva si riferisce a ipotesi di pressione psichica più blande per esempio persuasione, ostruzionismo…che convincono il privato a dare e/o promettere l’indebito seppur in assenza di minaccie palesi”.
L’art. 319 quater, quindi, individua in modo autonomo la fattispecie di induzione posta in essere da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, scindendola dalla fattispecie della corruzione (art. 317 c.p.) in cui rimane assorbita solamente l’ipotesi di condotta costrittiva posta in essere da pubblico ufficiale. Inoltre, lo stesso articolo riconosce la nuova ipotesi di responsabilità penale del soggetto indotto che, per effetto della condotta del pubblico ufficiale dà o promette ad altri denaro o altre utilità.
L’induzione indebita, però, contrariamente al reato di corruzione non è un esempio di reato bilaterale in quanto soggetto attivo e soggetto passivo vengono puniti, indipendentemente l’uno dall’altro, per la condotta posta in essere. Il soggetto attivo perchè induce taluno a dare e/o promettere qualcosa, il soggetto passivo perchè, indotto, dà o promette denaro e/o altra utilità.
I Giudici della Corte di Cassazione spiegano, altresì, che “il discrimen tra la definizione di induzione e quella di corruzione va letto alla luce della nuova normativa, non più solo sulla base di connotati psicologici ma anche e soprattutto di carattere giuridico e cioè la conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate” e ancora “se il destinatario del comportamento antigiuridico del p.u ha dato e/o promesso l’utilità al fine di di evitare conseguenze a lui sfavorevoli ma conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico si versa nell’ipotesi di cui all’art. 319 quater c.p.; Qualora invece anche in presenza di un comportamento coercitivo tale da lasciare comunque al destinatario una sorta di libertà di autodeterminazione, il p.u. Abbia minacciato un danno non derivante dalla corretta applicazione della legge si versa nell’ipotesi di cui all’art. 317 c.p., per questo, il reato di corruzione rimane un reato più grave rispetto a quello di induzione indebita”.