di Claudio Amato

Il mandato: e’ un contratto in forza del quale un soggetto, detto mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto altrui (art 1703).

Il contratto di mandato si differenzia dal contratto d’opera per via dell’oggetto, ovvero il compimento di atti giuridici, che possono avere anche naturata professionale; si differenzia dall’appalto, per via della natura degli atti, deliberativi, e non anche esecutivi; si differenzia dall’agenzia, in quanto nel mandato si compiono atti giuridici, nell’agenzia atti materiali (salvo alcune eccezioni); dal lavoro subordinato, per via del difetto di vincolo di subordinazione; dalla negotiorum gestio, in quanto il presupposto del mandato e’ l’esistenza di un incarico a compiere atti giuridici, mentre nella negotiorum gestio vi e’ l’assenza dell’incarico specifico.

 

Obblighi del mandatario:

a)compimento di atti giuridici: ovvero lo svolgere l’attività giuridica dedotta nel contratto, sia che consista in un solo atto  che in una pluralità di atti, e ciò rispettando tre criteri, ovvero quello di conformità, che e’ criterio oggettivo, per valutare se il mandatario ha o meno adempiuto l’obbligo, facendosi riferimento alla prestazione oggetto del contratto; l’intento adempitivo (criterio soggettivo), cosi’ come l’intento di “aliena negotia gerendi”. L’adempimento del mandatario configura una prestazione unitaria, ottenendosi con il compimento degli atti gestori, dove la durata del rapporto e’ funzionale al raggiungimento del risultato. In ipotesi di mandato di durata, l’ampiezza dell’oggetto del mandato dipende dalla durata del rapporto, e non e’ predeterminato nel contratto (dovendosi compiere più atti entro un limite di tempo).

b)rimettere al mandante i risultati dell’attività: il mandatario e’ obbligato a rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del mandato (ex art 1713 c.c.: obbligo di consegna e strumentale di trasferimento). In caso di mandato a riscuotere il mandatario dovrà gli interessi legali maturati dal giorno in cui avrebbe dovuto rimetterli al mandante o impiegarli secondo le istruzioni ricevute.

c)obbligo di comportarsi secondo la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione del rapporto

d)obbligo di informare il mandante: riguardo la sopravvenienza di circostanze che potrebbero implicare la revoca o modifica del mandato. Si tratta di un obbligo funzionale correlato al potere del mandante di impartire istruzioni.

e)obbligo di comunicare al mandante, senza ritardo, l’avvenuta esecuzione dell’incarico o la sopravvenuta impossibilità di eseguirlo. In ipotesi di ritardo del mandante nel rispondere successivamente alla recezione della comunicazione, per un tempo superiore a quello rischiesto dalla natura degli affari o dagli usi, importa un’approvazione anche nel caso in cui il mandatario si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto i limiti del mandato.

f)obbligo di rendiconto: il mandatario dovrà à presentare il prospetto contabile delle somme spese ed incassate; presentare la relativa documentazione, sì da consentire al mandante una verifica. Può essere pattiziamente prevista una dispensa da tale obbligo, ma il patto non opera se vi e’ inadempimento doloso o colposo.

g) star del credere: si tratta di un obbligo eventuale in forza del quale il mandatario si obbliga a garantire il buon esito dell’affare. In difetto del patto ad hoc, i rischi dell’inadempimento del terzo ricadono sul mandante, salvo il caso ex art 1715, dove il mandatario risulta responsabile se si prova la sua conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere l’insolvenza del terzo.

In caso di eccesso di mandato, l’atto che esorbito resta a carico del mandatario, salvo ratifica del mandante.

Nel mandato senza rappresentanza: l’eccesso opera nei rapporti interni fra mandante e mandatario, non potendo quest’ultimo ritrasferire al primo le conseguenze dell’atto gestorio; verso i terzi il mandatario, avendo agito in nome proprio, risulterà direttamente responsabile.

Nel mandato con rappresentanza: se vi e’ eccesso dei limiti del mandato, ma non della procura, il mandante sarà responsabile verso i terzi, ma avrà azione di danno verso il mandatario, salvo non ratifichi l’atto. Se invece vi e’ eccesso dei limiti dela procura, si configurerà una rappresentanza senza potere, il mandatario risulterà inadempiente verso il mandante, salvo ratifica, e nei rapporti con i terzi si applicheranno gli artt 1398 e 1399 c.c.

La ratifica può essere espressa o tacita, ha il fine di deviare gli effetti del negozio già costituitisi in capo al mandatario verso il mandante (operando diversamente dall’omonimo atto ex art 1399, il cui fine e’ quello di rendere il negozio efficace verso i terzi).

I presupposti sono la presenza di un eccesso nel mandato, la conoscenza dell’eccesso e la volontà del mandante di far propri gli effetti negoziali.

Sia nei casi di mandato ad oggetto determinato che nei casi di oggetto indeterminato, il mandante ha un potere di modifica unilaterale del contratto, mediante la comunicazione di istruzioni, con obbligo del mandatario di conformarsi. L’art 1711 comma 2 deroga la da disciplina generale, specificando che il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora le circostanze ignote al mandante, tali da non potergli essere comunicate tempestivamente, facciano ragionevolmente ritenere che o stesso mandante avrebbe dato la sua attribuzione.

 

Obblighi del mandante:

a)     Fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per adempiere alle obbligazioni assunte dal mandatario a tal fine.

b)    Rimborsare al mandatario le somme da questi anticipate, nonché le spese sopportate

c)     Pagare il compenso in caso di mandato oneroso.

d)    Risarcire i danni sofferti dal mandatario in virtù dell’incarico, se non dovuti a colpa del mandatario e non derivanti da rischi non necessari. Ai fini del risarcimento, andrà provato il nesso di causalità fra danno ed attività gestoria, non bastando la prova di una loro concomitanza né l’occasionalità con lo svolgimento dell’incarico.

 

Sostituzione del mandatario: L’art 1717 stabilisce che il mandatario il quale, nell’esecuzione del mandato sostituisca altri a sé, senza esservi autorizzato e senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato del sostituto. Esemplificando il contenuto della disposizione, emerge che la sostituzione può essere lecita, salvo il divieto assoluto ovvero la natura strettamente fiduciaria dell’affare.

E’ il caso di analizzare il rapporto fra l’art 1717 e il 1228: in tal ultima fattispecie rientrano il submandato e i casi in cui il mandatario si avvale di ausiliari nella sola fase esecutiva; l’art 1717 c.c. inerisce l’ipotesi in cui il mandatario conferisca al sostituto una sfera di operatività discrezionale o anche l’intero affare. Inoltre varia anche il regime di responsabilità: nel 1228 c.c. gli ausiliari rispondono verso il mandatario (che a sua volte risponderà verso il mandante); nel 1717: i sostituti rispondono direttamente verso il mandante.

Dall’analisi della disposizione ex art 1717 c.c. emergono 4 tipologie di sostituzione possibile:

A) la sostituzione non autorizzata e non necessaria (in tal caso il mandatario risponde dell’agire del sostituto anche se l’inadempimento e’ dovuto a casa fortuito);

B)la sostituzione autorizzata senza l’indicazione del sostituto e necessaria per l’esecuzione dell’incarico (il mandatario risponde solo per la mala electio del sostituto e per le istruzioni difformi impartite);

C) la sostituzione autorizzata con indicazione del sostituto (il mandatario risponde per le istruzioni difformi o per violazione dell’obbligo informativo);

D) la sostituzione vietata dal mandante o esclusa dalla natura personale dell’incarico (che configura un inadempimento del mandatario, nonché motivo di revoca per giusta causa).

L’ ultimo comma dell’art 1717 c.c. prevede un’azione diretta del mandatario verso il sostituto;ciò in quanto  il mandatario stipula con il sostituto un mandato con ad oggetto la cura degli interessi del mandante (ovverosia un contratto a favore di terzo).

Esula dall’art 1717 c.c. il submandato, in quanto il submandatario non si obbliga a curare gli interessi del mandante, quanto quelli del mandatario. Inoltre il mandante non ha azione diretta verso il submandatario e il mandatario ne risponde dell’operato ex art 1228 c.c..

Pluralità di mandatari: Ex art 1716 c.c. si presume che i mandatari possano agire gli uni indipendentemente dagli altri (mandato c.d. disgiuntivo) in quanto il mandato è congiuntivo solo se risulta da patto espresso e non ha effetto finchè tutti i soggetti designati non abbiano accetto l’incarico. Nel caso di mandato disgiuntivo ciascun mandatario può eseguire da sé l’incarico; in tal caso il mandante, cui e’ stata comunicata l’esecuzionem deve informare gli altri, a pena di risarcimento del danno. In ambedue le ipotesi inoltre, i mandatari sono responsabili solidalmente verso il mandante.

In caso di pluralità di mandatari, il mandato si estingue anche se la causa estintiva riguarda uno solo di essi.

Si parla di mandato collettivo quando il mandato e’ conferito con un unico atto, o con atti separati laddove sia palese il vincolo di interdipendenza tra le volontà, e vi e’ un affare di interesse comune a tutti; tutti i mandanti sono solidalmente responsabili.

Quanto all’estinzione, la revoca non ha effetto se non e’ compiuta da tutti i mandanti, salvo ricorra una giusta causa [v. 2609 co.2 in tema di consorzi].

 

Mandato e rappresentanza: Il mandato può essere con o senza rappresentanza a seconda che il mandatario abbia o meno il potere di impegnare direttamente il mandante, spendendone il nome. Fonte del potere rappresentativo e’ la procura (il mandato infatti essendo un contratto ha effetto solo inter partes); la fonte può essere esplicita o implicitata (per esempio esplicita nel mandato o implicita in quanto desumibile dal contratto ovvero essere prevista con atto separato).

a)con rappresentanza: il mandatario agisce in nome e per conto altrui, spendendo il nome del mandante con conseguente attribuizione degli effetti negoziali direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del mandante.

b) senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio per conto altrui; acquistando diritti e assumendo gli oblighi derivanti dal negozio compiuto per incarico del mandante (1705 co.1). Il mandante e’ terzo rispetto al contratto stipulato dal mandatario, costui direttamente obbligato verso l’altro contraente (ciò avviene anche qualora il contratto coinvolga interessi di esclusiva pertinenza del mandante ed il terzo non ignori l’esistenza di quest’ultimo); si tratta di un’interposizione reale di persona.

Il secondo comma dell’art 1705 c.c. stabilisce che il mandante, anche se i terzi ignoravano l’esistenza del mandato, ha diritto di far valere verso essi i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo il pregiudizio per i diritti attribuiti al mandatario. A questo punto sorge un dubbio interpretativo: le azioni che il mandante può esercitare vanno intese in senso restrittivo o estensivo, comprensive cieè delle azioni contrattuali miranti alla soddisfazione del credito? Per tentare di dirimere la questione in dottrina si sono manifestati due orientamenti[1]: il primo che, rispetto al rapporto tra primo e secondo comma dell’art 1705 c.c., parla di rapporto di regola/eccezione: in forza di tale opzione interpretativa l’enunciato “diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato” andrebbe inteso in senso restrittivo, con riguardo ai soli diritti sostanziali di credi, e non anche comprensivo delle relative azioni contrattuali. Secondo un diverso approccio invece si e’ proposta la tesi del subingresso del mandante: questi cioè subentrando integralmente nella posizione del mandatario, potrebbe esercitare anche le azioni contrattuali, in forza di una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto. Sul punto si e’ pronunciata la cassazione a sezioni unite nel 2008 (sentenza num. 24772) accogliendo il primo orientamento; il mandante sarà limitato nell’esercizio delle azioni incidenti sul titolo (ovvero nullità, rescissione, risoluzione, annullabilità), ma potrà agire in risarcimento del danno. [2]

L’art 1707 c.c. si occupa del rapporto fra mandante e creditori del mandatario: esso stabilisce che ai fini dell’opponibilità del mandato ai creditori del mandatario e’ richiesto un contratto risultante da scrittura privata avente data certa anteriore al pignoramento (in caso di crediti o di beni mobili); o, in caso di immobili e beni mobili registrati, la trascrizione dell’atto di ritrasferimento al mandante sia anteriore al pignoramento (ovvero lo sia la domanda ex 2932 c.c.)

 

Sotto il profilo causale, il mandato si presume oneroso; la misura del compenso, se non e’ determinato dalle parti, si ricava dalle tariffe o usi; in mancanza provvede il giudice (1709 c.c.).

L’onerosità e’ un elemento naturale, e non essenziale, del contratto, potendo le parti accordarsi per la gratuità, che potrà desumersi o dagli usi interpretativi o da altre circostanze quali a) qualità personali delle parti; o b) rapporti interni fra mandante e mandatario. Inoltre nel mandato gratuito, la responsabilità per colpa e’ valutata con minor rigore.

Un altro profilo inerente la natura del mandato e’ se tale tipo contrattuale configuri un negozio sinallagmatico o un’ipotesi di bilateralità imperfetta. Secondo una parte della dottrina il mandato oneroso rientrerebbe fra i contratti sinallagmatici (il mandatario compie un’attività, il mandante dà il prezzo); secondo un’altra impostazione si tratterebbe di un contratto bilaterale imperfetto in quanto anche se vi è una reciprocità di prestazioni economiche, non vi sarebbe un rapporto di interdipendenza tra le stesse.

Nel mandato la forma e’ solitamente libera, potendosi ammettere un mandato concluso per facta concludentia (ma non si ammette la figura del mandato c.d. presunto, cioè desumibile dal comportamento del solo mandatario). Secondo la giurisprudenza il mandato, con o senza rappresentanza, ad acquistare immobili o mobili registrati, richiederebbe la forma scritta ad substantiam a pena di nullità (secondo alcuni basterebbe la forma scritta della procura).

 

In particolare:

A) Acquisto di beni mobili: in caso di mandato senza rappresentanza, il mandante può rivendicarne la proprietà anche verso i terzi, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Quanto all’identificazione di questa categoria di terzi, sono state prospettate le tre seguenti opzioni: i) solo gli acquirenti a non domino ex 1153 c.c. o 1155 c.c., e non anche coloro che abbiano contrattato con l’alienante o con i suoi aventi causa;

ii) la tutela sarebbe verso i terzi che abbiano acquistato dall’alienante post conclusione del contratto fra questi e il mandatario; iii) la norma sarebbe applicabile ad entrambe le categorie.

A)Acquisto di beni immobili e mobili registrati: in tali ipotesi il mandatario dovrà compiere in favore del mandante un nuovo e autonomo atto di ritrasferimento. Se il mandatario però non compie spontaneamente l’atto di ritrasferimento, il mandante potrà tutelarsi contro di lui secondo la disciplina applicabile per l’obbligo a contrarre e l’esecuzione in forma specifica (art 2932 c.c.).

 

Segue: Il pagamento traslativo[3]: Con riguardo all’ultimo aspetto trattato, appare il caso di offrire una panoramica, sintetica, sulla controversa figura del pagamento traslativo, figura che ha prodotto ampi dibattiti in dottrina sulla sua possibilità o meno di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Ci si e’ chiesto, infatti, se il nostro ordinamento ritenga ammissibile che il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale avvenga in forza di un negozio giuridico unilaterale posto in essere in adempimento di un’obbligazione preesistente. In dottrina e in giurisprudenza si sono affrontate due tesi, l’una negativa, per lungo tempo dominante, ed una favorevole, la quale ha iniziato recentemente ad affermarsi.

Gli argomenti contrari all’ammissibilità del pagamento traslativo nel nostro ordinamento erano i seguenti: a) alla luce dell’art 922 c.c. (sui modi di acquisto della proprietà), il legislatore ha voluto introdurre un principio di tipicità; b) la vigenza del principio consensualistico (1576 c.c.) in base al quale ai fini della produzione dell’effetto traslativo, lo scambio dei consensi e’ condizione necessaria e sufficiente (sancendosi l’inscindibilità fra titulus – atto contenente la causa traslativa – e modus –atto produttivo dell’effetto traslativo); c) il negozio traslativo solutorio inoltre sarebbe nullo per difetto di causa.

Tali obiezioni sono state così superate da parte della dottrina successiva: a) l’art 922 c.c. stabilendo che la proprietà si acquista per contratto non specifica se esso debba essere tipico o atipico (e l’art 1324 c.c. prevede l’applicazione della disciplina del contratto anche agli atti unilaterali – quale sarebbe il pagamento traslativo – ove non incompatibile); b) il meccanismo ex art 1376 c.c. ha come ratio quella di agevolare la circolazione della ricchezza, e perciò sarebbe contraddittorio vederlo come ostacolo all’ammissibilità di un ulteriore mezzo di facilitazione, la cui causa giustificativa e’ la medesima; c) il fondamento giustificativo del trasferimento patrimoniale non deve necessariamente collegarsi al negozio produttivo dell’effetto traslativo, potendosi ben ricercare nel rapporto obbligatorio preesistente al trasferimento (ossia nel negozio traslativo a causa esterna, attuativo del rapporto obbligatorio preesistente).

Per l’argomento che qui interessa, sono state dalla dottrina più recente[4] prospettate due ipotesi di pagamento traslativo proprio con riferimento al mandato; si tratta dell’ipotesi di mandato senza rappresentanza ad acquistare immobili o mobili registrati, e il caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni mobili. Nel primo caso l’art 1706 co.2 sancisce un obbligo di ritrasferimento gravante sul mandatario: secondo la dottrina tradizionale[5] non si tratterebbe di un’ipotesi di pagamento traslativo, quanto di un trasferimento diretto, dal terzo al mandante, il quale acquisterebbe subito la proprietà, e l’atto di ritrasferimento avrebbe mera natura ricognitiva. Si tratterebbe dunque di un’ipotesi di mandato ad efficacia reale. Tale tesi e’ stata però criticata[6] e la critica muove dall’impossibilità di trascrivere sia il mandato sia l’atto di ritrasferimento, non contemplati dall’art 2645 c.c. Inoltre il mandante non potrebbe trascrivere né verso il mandatario, che non e’ alienante, né verso il terzo, avendo questi concluso il contratto con il mandatario, il quale ha agito in nome proprio. Alla luce della nuova concezione della causa[7] del contratto, che consente l’ammissibilità di negozio a causa esterna, si è potuti pervenire all’accoglimento della teoria del doppio trasferimento[8].

Nel secondo caso, l’art 1706 co.2 stabilisce la possibilità per il mandante di poter rivendicare le cose mobili acquistate dal mandatario che ha agito in nome proprio, facendo però salvi i diritti dei terzi di buona fede. Secondo una prima tesi[9] anche in tale ipotesi sarebbe ascrivibile alla teoria del doppio trasferimento; secondo altri autori invece tale tesi non sarebbe accoglibile in quanto: a) accoglierla provocherebbe un contrasto con la lettera dell’art 1706 co.1, secondo cui il mandante e’ proprietario del bene mobile a prescindere da ogni altro atto traslativo interno; b) beni mobili e immobili e mobili registrati hanno un diverso regime di circolazione, quindi sarebbe più corretto discorrere di trasferimento automatico[10] o trasferimento diretto[11].

 

Mandato ad alienare: figura non codificata, ma ammissibile per via dell’esistenza della commissione a vendere, che e’ un mandato senza rappresentanza. Quanto al profilo ricostruttivo della figura e’ il caso di dare conto delle tre tesi principali che sono state proposte in dottrina: a) trasferimento diretto: dal mandante al terzo, in forza di un’autorizzazione conferita al mandatario a disporre di un diritto altrui; tale tesi però manifesta delle debolezze in quanto da un lato sarebbe applicabile esclusivamente ai beni mobili (non ostando la trascrizione) e inoltre la configurabilità della figura dell’autorizzazione di diritto privata non e’ pacificamente accettata; b) proprietà fiduciaria: il primo trasferimento sarebbe verso il mandatario, il quale successivamente trasferirebbe al terzo con il compimento del negozio gestorio; il mandatario diverrebbe così proprietario a tempo indeterminato, mentre la titolarità dovrebbe essere solo temporanea e strumentale per la successiva alienazione al terzo; c)Doppio trasferimento simultaneo:  l’effetto reale dal mandante al mandatario si verificherebbe solo nel momento in cui quest’ultimo alieni al terzo in esecuzione dell’incarico, di tal chè l’effetto traslativo dal mandante al mandatario sarebbe sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria al terzo.

 

Mandato generale e speciale: distinzione basata sul presupposto che il mandato sia stato conferito per il compimento di singoli e specifici affari (mandato speciale) ovvero della totalità di affari (mandato generale), se non eccedenti la ordinaria amministrazione.

 

Mandato in rem propriam: il mandato può essere conferito anche nell’interesse del mandatario, o in favore o per conto di terzi: si parla cosiì di mandato in rem propriam, che si differenzia dal mandato ordinario in quanto e’ diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario diverso da quello correlato all’esecuzione dell’incarico o, nel mandato oneroso, dal conseguimento del corrispettivo. Si tratta di un negozio attuativo di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti, sottostante al mandato.

Il mandato in rem propriam non può essere revocato dal mandante, salvo non vi sia un accordo ad hoc fra le parti o vi sia una giusta causa. Non si estingue per more o sopravvenuta incapacità del mandante, o per fallimento.

 

Mandato post mortem: e’ un contratto di mandato destinato ad avere esecuzione dopo la morte del mandante. Tale figura rappresenta una deroga secondo cui, in virtù del pactum fiduciae, il mandato si estingue per morte o incapacità sopravvenuta del mandante. Per evitare il rischio che una figura di questo tipo possa mascherare un patto successorio vietato dalla legge, la dottrina ha proposto una distinzione fra: a) mandato post mortem exequendum: dove il mandatario e’ chiamato a dare esecuzione ad atti dispositivi che hanno già comportato l’uscita dei diritti dal patrimonio del mandante, figura ritenuta ammissibile, a differenza  del b) mandato mortis causa: che si traduce nell’incarico di realizzare dopo la morte del mandante, il trasferimento di un diritto di cui il mandante rimane titolare, inammissibile in quanto configurante un patto successorio dispositivo.

 

Tutela dei crediti del mandatario: si tratta dei crediti inerenti il compenso, il rimborso per le anticipazioni e l’indennizzo per eventuali danni subiti, oggetto di una particolare tutela approntata dagli articoli 1721 c.c. e 2761 c.c.

Ai sensi dell’art 1721 c.c. il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso con precedenza sul mandante e i creditori di questo (c.d. Prededuzione). L’art 2761 co.2 c.c. attribuisce al mandatario, a garanzia dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, un privilegio sulle cose del mandante che egli detiene per l’esecuzione del mandato. Su tali beni inoltre, al mandatario e’ dato un diritto potestativo di ritenzione, fino a chè non veda soddisfatto il suo credito.

 

Estinzione del mandato: In tutti i casi si verifica dal momento della conoscenza della causa estintiva.

 

a)Scadenza e compimento dell’affare: il mandatario deve eseguire l’attività richiesta entro il termine espressamente pattuito o, in difetto, nel termine che appare ragionevole data la natura dell’incarico. Scaduto il termine o compiuto l’affare, il mandatario non deve compiere alcuna attività ulteriore e il contratto si estingue.

b)Revoca del mandante: si tratta di un atto unilaterale recettizio (identificabile con un diritto potestativo di recesso) con effetti ex nunc, potendo essere esercitata fino alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione del mandato. In ipotesi di mandato irrevocabile, il mandante potrà comunque revocare il mandato, ma dovrà il risarcimento dei danni, salvo ricorra una giusta causa (si veda l’art 2119 c.c. in materia di recesso nel contratto di lavoro). Dalla lettura delle disposizioni codicistiche emergono cinque  ipotesi di mandato irrevocabile: a)mandato in rem propriam (su cui v.retro); b) patto di irrevocabilità: la revoca e’ efficace, ma il mandante risponde dei danni; la revoca risulta inefficace in caso di mandato in rem propriam; c) mandato oneroso per tempo o affare indeterminato: in caso di revoca ante scadenza del termine o compimento dell’affare, obbliga, salvo giusta causa, il mandante a risarcire i danni; d) mandato oneroso a tempo indeterminato: la revoca ha effetto se il mandante dà congruo preavviso, altrimenti dovrà risarcire i danni, salvo la giusta causa; e) mandato collettivo: la revoca ha effetto se fatta da tutti i mandanti (si ritiene che la revoca fatta da un solo mandante, se vi è una giusta causa, scioglie l’intero rapporto).

In caso di mandato con rappresentanza in rem propriam, la revoca non incide sul mandato, ma estingue la procura. La revoca tacita e’ configurabile nell’ipotesi di nomina di un nuovo mandatario per il medesimo affare ovvero in caso di compimento dell’affare da parte del mandante, sin dalla comunicazione al mandatario.

c)rinuncia del mandatario: si tratta di un atto unilaterale recettizio a forma libera, che presuppone due condizioni ovvero la giusta causa e la previsione dei tempi e modi affinchè il mandante possa provvedere altrimenti. Il mandatario risulta responsabile qualora receda in difetto delle condizioni su esposte ovvero in caso di recesso senza congruo preavviso in caso di mandato a tempo indeterminato, anche se gratuito.

In caso di mandato congiuntivo, questo si estingue anche se la causa e’ riferibile solo ad uno dei mandatari, salvo diverso patto.

d)morte o sopravvenuta incapacità di mandante o mandatario: se il mandato ha ad oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio della stessa prosegue, salvo il recesso delle parti o degli eredi.

Ultrattività del mandato à

a) qualora il mandatario abbia già dato esecuzione al mandato e vi sia pericolo nel ritardo;

b) atti compiuti prima di conoscere l’estinzione de lcontratto da parte del mandatario sono validi verso mandante e suoi eredi;

c) in caso di morte o incapacità sopravvenuta del mandatario, gli eredi o il suo rappresentante legale devono informare il mandante e adottare i provvedimenti atti a tutelarne l’interesse, a pena di risarcimento del danno.

 

e)Fallimento: di una delle parti estingue il mandato, salvo il caso di mandato in rem propriam.

 



[1] E’ il caso di accennare anche ad una terza tesi, ascrivibile al Torrente, il quale parla di azione surrogatoria atipica.

[2] Scrive Gazzoni, Manuale, 2009, pag.1117 che “ [a proposito del secondo comma dell’art 1705] Poiché si tratta, in ogni caso, di una legittimazione eccezionale, in assenza di contemplatio domini, al mandante può essere riconosciuta azione per ottenere adempimento dell’obbligazione ma non azione per invalidare il contratto concluso dal mandatario ovvero per risolverlo, in caso di inadempimento ad opera del terzo, la cui posizione va tutelata, perché la traslatio dal mandatario al mandante senza il suo consenso, può valere per il credito (1260 c.c.) ma non per la posizione contrattuale (1406 c.c.)”

[3]  Quanto esposto in questo sottoparagrafo (in cui si riporta in via sintetica quanto scritto da Lopilato, Questioni attuali cit; e da Caringella-De Marzo, Manuale di diritto civile, Vol.III, il contratto, Giuffrè, 2008) e’ un di più  rispetto a quanto scritto nel testo di Gazzoni nella parte relativa al contratto di mandato (infatti il testo si occupa del pagamento traslativo nel capitolo relativo alla causa, in termini ben più completi e complessi), che però può risultare utile inserire al fine di capire i meccanismi inerenti il trasferimento della proprietà o altri diritti reali nella disciplina del mandato. Quanto su scritto inoltre può benissimo essere letto e collegato anche alle ipotesi di vendita obbligatoria, in particolare alla vendita di cosa generica, dove si viene a creare un dubbio su quale sia l’atto realmente produttivo dell’effetto traslativo, se il contratto o il successivo atto indicativo del bene.

[4] Lopilato, Questioni attuali sul contratto, 2004, pag. 89 ss. Altre ipotesi sarebbero, ad esempio,  il legato di cosa di terzo, o il conferimento di un bene in proprietà nella Spa. Secondo alcuni autori (per es. Gazzoni) il pagamento traslativo troverebbe cittadinanza anche nella disciplina del contratto preliminare.

[5] Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, 1965, pag. 419 ss; Mengoni, Gli acquisti a non domino, 1° ed, 1949; Id. Disposizione (atti di), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 189 ss , ma vedi nota successiva.

[6] Mengoni, Gli acquisti a non domino, Giuffrè, 1994 (rist.ed.1975), pag 202

[7] Come stabilito dalla Cassazione, III sez, n.10490 nel 2006, e confermato da sentenze recenti, ad esempio in tema di polizza fidejussoria, ma già anticipata dalla dottrina (già sul finire degli anni 60 G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio,  1966; più recentemente  Bianca, Il contratto, 1994, pag.425 ss.) la causa andrebbe intesa come funzione economico-individuale del contratto, ovvero sintesi degli effetti reali del medesimo, e non più come funzione economico sociale (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Esi, ristampa) né come sintesi degli effetti essenziali (Pugliatti, I fatti giuridici, Giuffrè, ristampa, 1994; Mengoni, L’oggetto dell’obbligazione, Jus 1952,  ora in Scritti II, Giuffrè, 2011).

[8] Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, pag. 46

[9] Romano, L’atto esecutivo nel diritto privato, Milano, 1958.

[10] Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato Cicu Messineo, continuato da Mengoni, ora diretto da Schlesinger, 1984, pag. 268

[11] Sacco, Principio consensualistico ed effetti del mandato (Nota a Cass. 879/1965), in Foro padano, I, 1966, pag. 1390

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