“Interferenze illecite nella vita privata e violazione di domicilio”- Corte di Cassazione, Sez. V penale, Sentenza 11 ottobre 2011 – 8 marzo 2012, n. 9235-Pres. Ferrua-Rel. Fumo.
a cura di Francesca Lucchese
Massima
Nella interferenza nella vita privata (art. 615 bis c.p.), viene insidiata la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono.
Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento sul carattere di “privatezza” dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi.
Nella violazione di domicilio (art. 614 c.p.), invece, viene insidiata la “integrità territoriale” dell’altrui sfera domiciliare.
Sintesi del caso
Un investigatore privato, incaricato dal marito di una donna al fine di provare l’infedeltà coniugale della stessa, si procurava mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora le immagini di un rapporto sessuale tra la predetta e il suo amante. Le riprese venivano effettuate all’interno dell’abitazione di costui.
L’ investigatore privato cedeva il filmato al marito.
In primo ed in secondo grado l’investigatore privato veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 615 bis comma III c.p.
La materia del contendere
Il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione deducendo violazione di legge dell’art. 615 bis c.p., atteso che le riprese non erano state effettuate nella privata dimora della moglie ma all’interno della dimora altrui (l’amante).
La Suprema Corte ha rigattato il ricorso.
Quaestio juris
Quel è la funzione del rinvio che il primo comma dell’art. 615 bis c.p. fa all’art. 614 dello stesso codice penale? Quali sono gli ambiti e i limiti della nozione giuridica di “privata dimora”? Qual è la differenza strutturale e di applicazione tra le fattispecie che si analizzano?
Normativa di riferimento
Art. 14 Costituzione “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Art. 614. Violazione di domicilio “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.
Nota esplicativa
Occorre preliminarmente prendere le mosse dall’oggetto della tutela penale dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio in generale.
L’inviolabilità del domicilio riceve espresso riconoscimento Costituzionale dall’art. 14 e inerisce quel particolare aspetto della libertà individuale che viene ricondotto al concetto di libertà domestica, e cioè il diritto di ciascun individuo a vivere liberamente, senza intrusioni o interferenze illecite.
L’art. 615 bis c.p., interferenze illecite nella vita privata, inserito dall’art. 1 della legge 08.04.1974, prevede due ipotesi distinte.
Il primo comma punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.
Il secondo comma, punisce chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione pubblico, le immagini e le notizie ottenute nei modi previsti dal primo comma della stessa norma.
L’elemento materiale della prima ipotesi dell’art. 615 bis c.p., consiste nel procurarci in maniera indebita, vale a dire senza il consenso della persona interessata e fuori dai casi previsti dalla legge, mediante l’uso di cineprese, registratori o altri strumenti simili, notizie ed immagini che attengano alla privacy individuale.
L’espresso richiamo che il I comma dell’art. 615 bis c.p. fa all’art. 614 c.p., violazione di domicilio, riguarda la nozione e il concetto di abitazione, di privata dimora e appartenenze. Ciò al fine di indicare i luoghi nei quali “l’interferenza” nella altrui vita privata deve considerarsi penalmente rilevante.
Infatti, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 615 bis c.p., ha inteso sanzionare le incursioni abusive (ancorchè non fisiche) nella altrui vita privata, suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta di terzi.
La giurisprudenza si è orientata verso un concetto di privata dimora più ampio di quello di abitazione.
Infatti, per “abitazione” si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; per “privata dimora”, invece si intende ogni luogo, anche diverso dall’abitazione, ove si svolga qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi fuori dalle interferenze altrui.
Infine, nella nozione di “appartenenza” si fanno rientrare tutti quei luoghi che sono caratterizzati da un rapporto funzionale di servizio o accessorietà con l’abitazione o con la privata dimora.
Dottrina
-Palazzo, “Considerazioni in tema di tutela della riservatezza” (a proposito del nuovo art. 615 bis), in Riv.it. dir. proc. Pen. 2001, pagg. 126 e seguenti;
-Fiandaca, Foro It., 1986, II, 497.
Sentenze e precedenti conformi e difformi
Non si rinvengono precedenti conformi specifici.
Sulla configurabilità in generale del reato ex art. 615 bis c.p. Cass.Pen., sez. v, 04.02.2009, n.2926.
Interesse tutelato dalla norma Cass.Pen., sez. V, 25.03.2003, n. 18058.
Sulla nozione di domicilio e privata dimora a norma dell’art. 614 c.p., richiamato dall’art. 615 bis c.p. e dall’art. 266, comma 2 c.p.p., si veda Cass. Penale, S.U. ud 28/03/2006 –dep. 28/07/2006 n. 26795.
Bibliografia
-Diritto penale parte speciale, L. Delfino, 2012;
-Codice penale annotato con la giurisprudenza, G. Lattanzi, 2011.
Testo sentenza
CONSIDERATO IN FATTO
X è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 615 bis comma III c.p. per essersi procurato, in qualità di esercente la professione di investigatore privato, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, immagini e notizie della vita privata di Y, riprendendo – mediante strumenti di registrazione – un rapporto sessuale tra la predetta e Z, all’interno dell’abitazione di costui, cedendo poi il filmato al marito della donna, dal quale aveva ricevuto l’incarico di provarne la infedeltà coniugale.
La CdA di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre in Cassazione il difensore e deduce: 1) violazione di legge, atteso che le riprese non sono state effettuate nella privata dimora della Y, ma a casa del Z con il consenso del predetto. La lettera e la ratio della norma, nel rinviare, all’art. 614 c.p. non consentono diversa interpretazione, atteso che, in diritto penale, vigono i principi di legalità e tassatività, 2) contraddittorietà della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte romana sostiene che la confessione resa dal X è tardiva e irrilevante e dunque non valutabile ai fini del trattamento sanzionatorio. Così non è in quanto l’imputato la ha resa appena tratto in arresto; né può dimenticarsi che lo stesso è autore di una dettagliata relazione fatta al marito della Y, relazione che ha natura e contenuto confessorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura è infondata, la seconda inammissibile per genericità.
Il ricorso quindi merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
Deve essere condannato anche al ristoro delle spese sostenute, in questa fase, dalla PC, spese che si liquidano come da dispositivo.
Il riferimento che il I comma dell’art. 615 bis c.p. fa all’art. 614 dello stesso codice ha semplicemente la funzione di indicare i luoghi nei quali “l’interferenza” nella altrui vita privata deve considerarsi penalmente illecita, ma non anche quella di recepirne il regime giuridico. Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di “privatezza” dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi.
L’art. 614 c.p., viceversa, reprime la condotta di chi, invito domino, si introduce o si trattiene in “luoghi privati”. Le condotte, pertanto, sono profondamente diverse, perché, nella violazione di domicilio, viene insidiata la “integrità territoriale” dell’altrui sfera domiciliare; nel caso della interferenza nella vita privata, viene insidiata la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono.
Quanto al trattamento sanzionatorio, è da notare che il giudice di appello, nel ribadire il diniego di attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell’imputato e, solo subordinatamente, alla irrilevanza della confessione (e che tale non possa considerarsi il contenuto della relazione resa al suo committente appare ovvio). Il ricorso sembra ignorare tali circostanza e in ciò consiste la aspecificità della seconda censura.
Deve farsi luogo all’oscuramento dei dati perché previsto dalla legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro milleduecento (1.200), oltre accessori, come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione dei dati della presente sentenza, si omettano le generalità e i dati identificativi delle parti, a norma dell’art. 52 decreto legislativo 196/03, in quando imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2011
Depositato in Cancelleria in data 8 marzo 2012