La sindacabilità nel merito della proposta di concordato preventivo da parte del giudice

Cass. Sez. Unite 1521/2013

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna

 

Il fatto

La società proponeva istanza di ammissione a concordato preventivo con cessione di beni ai creditori, prevedendo un soddisfacimento integrale sia dei creditori privilegiati che di quelli chirografari. Dichiarata aperta la procedura, il commissario giudiziale, rilevava che la cessione dei beni avrebbe consentito il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei creditori chirografari. In sede di omologa, nessun creditore proponeva opposizione mentre il commissario giudiziale esprimeva parere negativo circa la fattibilità della proposta. Il tribunale rigettava la domanda di omologazione del concordato preventivo. La decisione veniva confermata in appello ed impugnata in Cassazione. Nel frattempo uno dei creditori bancari presentava istanza di dichiarazione di fallimento, che veniva accolta sia in primo che in secondo grado, con conseguente devoluzione in Cassazione. I due giudizi venivano riuniti e affidati alle Sezioni Unite.

 

Quesito giuridico

La sindacabilità nel merito della proposta di concordato preventivo da parte del giudice.

 

Norme di riferimento

Artt. 160 e ss. L.F.

 

Dottrina e giurisprudenza

Corte di Cassazione sent. 3586/11, 21860/10, 22927/09

 

La Massima

Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione dì un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

 

Nota esplicativa

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema dei poteri del giudice nella valutazione dei piani di concordato preventivo. L’istituto del concordato preventivo è stato riformato per snellire le procedure esistenti. In particolare l’art. 160 L.F., nell’individuare i presupposti per l’ammissione alla procedura, si limita a stabilire che l’imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato sula base di un piano, ma non né fissa il contenuto

Dall’interpretazione della norma emerge che il professionista è l’unico soggetto legittimato a certificare la veridicità dei dati rappresentati dall’imprenditore ed a esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano stesso. Però l’art 162 L.F. impone al tribunale di dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato se mancano i presupposti sopra indicati, tra i quali l’attestazione del professionista.

Non rientra invece nell’alveo di sindacabilità del giudice la valutazione pratico-economico della proposta, e quindi anche della corretta indicazione della misura di soddisfacimento percentuale dei creditori. D’altra parte tale indicazione non incide sull’ammissione al concordato e nel caso di concordato con cessione di beni la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (nel caso in esame viene offerto il 45% ai creditori chirografari con integrale soddisfazione dei creditori privilegiati) non è un fattore vincolante nella valutazione della proposta concordataria.

Il legislatore ha comunque assegnato al giudice un ruolo non marginale: infatti, solo al giudice spetta il compito di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione; inoltre ha il potere di revoca dell’ammissione al concordato e deve esaminare criticamente la relazione del professionista e i documenti allegati potendo anche richiedere integrazioni di contenuti e documenti.

Oltre a questo, la posizione del giudice risulta essere imprescindibile ed identica nei diversi momenti della procedura (cioè ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato).

Allo stesso tempo emerge che la valutazione del giudice sulla proposta di concordato non può toccare l’aspetto economico della proposta, la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori sulla base delle valutazioni svolte dal professionista attestatore nominato dal debitore. In base a questa scelta legislativa si può privatizzare di privatizzazione della disciplina concordataria, in quanto non vi può essere sindacato del giudice sul grado di soddisfazione proposto ai creditori concorsuali e sulle tempistiche di pagamento.

Per quanto riguarda la gestione economica del piano e la sua fattibilità, l’opinione vincolante diventa quella del professionista attestatore, su cui gravano le responsabilità civili e penali relative ad attestazioni false o non veritiere. Infatti è in base alla relazione del professionista attestatore che i creditori concorsuali giudicare in modo informato se votare l’adesione o meno al piano di concordato.

Col DL 83/2012 (conv. in L. 134/2012 ed operativo dal mese di settembre 2012) ha nuovamente riscritto gli articoli della Legge Fallimentare che riguardano il concordato preventivo, inserendo nella Legge Fallimentare italiana un istituto simile all’automatic stay previsto dal famigeratoChapter Eleven del Bankruptcy Code della Legge statunitense.

Alla luce della nuova normativa appare sempre più limitato il potere del giudice sulla valutazione delle condizioni economiche del concordato, tuttavia il potere del giudice torna ad essere centrale perchè nella fase grigia fra l’ammissione alla procedura e la presentazione della proposta di concordato come indica il nuovo settimo comma dell’articolo 161 Legge Fallimentare: “Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni”.

Nella nuova scrittura della Legge Fallimentare gli atti di straordinaria amministrazione urgenti e necessari alla corretta gestione dell’azienda in concordato devono essere autorizzati dal giudice, il cui vaglio deve anche interessare gli aspetti economici dell’atto.

 

 

 

 

 

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