Le prassi costruttive pericolose non escludono la colpa dell’imprenditore

di Loretta Moramarco

Corte di Cassazione, sentenza n. 15715 del 19 settembre 2012

Non è sufficiente ad escludere la colpa del datore di lavoro la sussistenza di prassi pericolose comuni agli impianti dell’epoca qualora sia violata una norma di protezione che, se osservata, avrebbe ridotto i danni cagionati dall’infortunio (la morte di cinque lavoratori e le gravi ferite riportate da altri otto dipendenti in conseguenza di un incendio). La Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza che aveva accolto le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio il quale pur avendo accertato la sussistenza del nesso causale tra la violazione della norma e l’aggravamento dell’evento dannoso aveva escluso la colpa della società sulla base di una prassi costruttiva (pericolosa) in uso nel settore.

La Corte osserva che la perizia non conteneva le fonti della presunta prassi che, in ogni caso, doveva considerarsi irrilevante dovendo, invece, il ctu solo verificare la corrispondenza tra il comportamento tenuto dall’imprenditore e quello esigibile sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche dell’epoca.
Quanto all’onere della prova, la Cassazione, ribadisce che grava sull’ INAIL, che agisce azionando un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo – diverso quindi da quello fatto valere dal lavoratore ex art. 2087 – l’onere di allegare e provare il fatto-reato, nei suoi elementi costitutivi.

Fonte: http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7752:cassazione-civile-19-settembre-2012-n-15715-esplosione-e-conseguente-incendio-azione-di-regresso&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60

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