Il primo provvedimento che indica come uscire dall’empasse dopo la mancata emanazione tempestiva del decreto coi nuovi parametri

di Antonella Schirripa

Provvedimento Tribunale di Varese – luglio 2012

 C’è chi cerca di colmare la lacuna che il governo ha posto in essere con la legge 27/2012 abolendo di fatto le Tariffe forensi e non preoccupandosi minimamente di provvedere, sempre secondo i loro tempi indicati (120 giorni) ad una nuova formulazione delle stese tariffe, per cui noi poveri avvocati barcollavamo nel caos totale con lo spauracchio sia delle liquidazioni nei provvedimenti giudiziari che nella compilazione dei precetti, dove le nostre controparti avevano il giusto pretesto per proporre opposizione.

A questa carenza legislativa  sono intervenute pronunce da parte di Giudici di merito e in particolare il dott. Giuseppe Buffone della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, già nel febbraio 2012 aveva emesso decreto n. 140/12 nel quale, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali con il decreto Cresci Italia,  ma non degli art. 2225 cc e 75 disp. att. Cpc,  aveva determinato che per la liquidazione degli onorari nei decreti ingiuntivi il giudice può ben rifarsi alle cosiddette tabelle orientative che costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio dai presupposti di cui all’art. 2225 c.c., (I decreti ingiuntivi dopo il “Cresci Italia”: compensi agli avvocati in base alle tabelle orientative. Gli standard condivisi con l’Ordine forense consentono liquidazioni non equitative ma secondo diritto) ed ora ha reiterato il suo orientamento giuridico ribadendo che per la quantificazione del compenso agli avvocati si può fare riferimento all’art. 2233 c.c. laddove si enuncia che il compenso del lavoro autonomo, in mancanza di patti fa le parti e di tariffe, può avvenire secondo gli usi e deve risultare adeguata alla prestazione svolta.

Gli usi sino all’entrata in vigore del decreto Cresci Italia erano le tariffe forensi stabilite nelle tabelle del Dm del 8 aprile 2008 non essendo da parte del Ministero competente alcuna emanazione di altre tabelle successive.

Tali pronunce di merito sono pubblicate su sito di Cassazione.net

Vi è un  ulteriore pronuncia in materia, non pubblicata ma essendo parte in causa edotta, in relazione alla redazione del precetto che opposto veniva sollevato la problematica dell’abolizione delle tariffe.

Il Tribunale di Vicenza in seduta collegiale in data 12 -16/7/12, a seguito di reclamo dell’opponente, ha emesso ordinanza che fra l’altro dichiara che: “premesso che l’abrogazione, intervenuta medio tempore, ad opera del D.L.1/12 non ha rilevanza anzitutto perché quella norma riguardava la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, mentre nel caso di specie trattasi di liquidazione da parte del procuratore ; inoltre, la previgente tariffa è provvisoriamente ancora in vigore, ancorché in via transitoria per effetto della legge di conversione di quel decreto e in attesa  di una nuova regolamentazione della materia, sicché il procuratore può fare riferimento alla stessa nella determinazione delle voci del precetto

Ci si augura che questo orientamento chiaro e nuovo nel panorama giurisprudenziale dell’applicazione delle tabelle forensi sia largamente diffuso affinché vi sia, come logico che sia, una unicità della materia.

Di admin

Help-Desk