a cura della Dott.ssa Laura Ori
Con la pronuncia n. 15936 dell’8 aprile 2013 la Cassazione Penale torna ad affermare – dopo la sentenza n. 47886/2011 del 6 dicembre 2011, I sez. – che “l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7 comma 15 bis CdS e non, invece, il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p. in quanto opera il principio di specialità di cui all’art. 9 L. 689/81”.
Nel caso di specie era stato emesso l’Ordine del Questore, emanato per ragioni di ordine pubblico, che, però, riguardava, in realtà, un caso di inosservanza di comportamenti già espressamente previsti da una norma del Codice della Strada.
Analizzando in modo più approfondito l’art. 650 c.p. la Cassazione ha messo in luce alcuni punti:
a) l’inosservanza deve riguardare un ordine specifico, impartito a un soggetto determinato che gli imponga di tenere o di non tenere determinate condotte in occasione di eventi o di circostanze tali da farlo ritenere necessario anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza;
b) l’inosservanza deve riguardare comportamenti non disciplinati da altre e specifiche previsioni normative che comportino un’autonoma sanzione.
Nel caso in esame, invece, la disposizione che vieta l’attività di parcheggio abusivo è, in primo luogo, di carattere generale e, secondariamente, è resa in via preventiva. La Cassazione, perciò, ha ritenuto che con l’Ordine emanato dal Questore si è creata “una situazione paradossale nella quale l’Autorità di Polizia ordina il rispetto di una norma amministrativa che ha. In sé, un ordine cogente indipendente dall’Ordine del Questore”.