PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE DELL’EX CONIUGE: NON UN QUINTO MA META’
a cura della Dott.ssa Laura Ori
Il Tribunale di Modena, con una sentenza “rivoluzionaria” pronunciata il 4 ottobre 2012 ha stabilito che in materia di separazione e divorzio, nel caso in cui uno dei due ex coniugi sia obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro o della prole, gli stipendi o le pensioni possono essere pignorati fino alla metà del dovuto e non solo fino al massimo di un quinto, come avviene, invece, in tutti gli altri casi di pignoramento presso terzi.
Il Giudice dell’Esecuzione adito, infatti, si è riportato all’art. 8 comma 7 della L. 898/1970 che prevede che tutte le somme versate dal coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento sono sequestrabili e pignorabili fino alla metà. Detta norma è stata considerata dal Giudice di Modena come una norma speciale e successiva rispetto alle regole generali dettate dal codice di rito all’art. 545 e dall’art. 2 del D.P.R. 180/50 – applicabile anche al settore privato – che prevedono, invece, il pignoramento di redditi e pensioni sino al limite invalicabile del quinto.