Home » News & Rubriche » Animali » Il rapporto tra art. 544 ter c.p. ed art. 727 c.p.

5) Il rapporto tra l’art. 544 ter/I° co. c.p.

e

l’art. 727/II° co. c.p.

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di Samantha Mendicino

Ricordiamo che mentre l’art. 544 ter, I° co., c.p. stabilisce che è punibile chi sottopone un animale a “comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” (applicando al reo la multa o la reclusione); invece, l’art. 727, II° co., c.p., dispone che è punibile chi “detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” (applicando, però, l’ammenda o l’arresto, trattandosi in questo caso di contravvenzione[8]).

Dunque, il problema di compatibilità e/o di mero coordinamento tra le due suddette norme dipende dalla difficoltà pratica di saper distinguere quando una o più azioni siano qualificabili come atti capaci a sottoporre gli animali a lavori, fatiche ecc. “insopportabili per le loro caratteristiche etologiche” oppure come atti capaci di detenerli “in condizioni incompatibili con la loro natura”. E le ricadute pratiche nella qualificiazione del fatto non sono certo di poco conto, considerato che nella prima ipotesi siamo dinanzi ad un delitto mentre nel secondo caso si tratta di contravvenzione, con tutte le conseguenze di legge.

A tal proposito pare essere condiviso l’orientamento per cui si deve procedere all’imputazione ex art. 544 ter c.p. quando gli atti di costrizione posti in essere dal reo procurino all’animale un danno per piegarlo ed obbligarlo a comportamenti contrari alla sua natura e, pertanto, insopportabili; invece, si deve procedere all’imputazione ex art. 727 c.p. quando la condotta è già di per sè produttiva di nocumento a carico dell’animale, come nei casi in cui lo si lascia privo di acqua/cibo o con acqua/cibo insufficiente; o quando si utilizza sull’animale un collare troppo stretto o una catena troppo corta che ne impedisce i movimenti; oppure, quando l’animale è detenuto in uno spazio e/o gabbia e/o luogo inappropriato (buio/freddo/angusto ecc.); oppure allorquando c’è scarsa cura dell’igiene o, ancora, quando lo si lascia alle intemperie senza prevedere una cuccia e/o un riparo ecc.

 

[8]  Il fatto punito, poichè è una contravvenzione, si configura sia che sia commesso con dolo sia che, invece, l’imputato abbia agito con colpa

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