di Loretta Moramarco

Cassazione Sezione Lavoro n. 15104 del 10 settembre 2012


La Suprema Corte, con la sentenza in esame, si pronuncia sull’onere probatorio che grava sul datore di lavoro che licenzi un dipendente per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 L. 604/1966), ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. La Cassazione, rifacendosi a numerosi precedenti, afferma che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare anche la sussistenza del nesso causale che lega la misura organizzativa con la soppressione delle mansioni svolte dal ricorrente e non solo l’esistenza di una crisi aziendale. Non solo. La soppressione del posto o del reparto (nel caso di specie la società aveva dimostrato di non aver assunto personale per due anni e di aver chiuso una delle sedi) non deve essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; l’onere della prova che grava sul datore di lavoro dovrà quindi riguardare anche la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad esigenze collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/601738-per-licenziare-il-dipendente-occorre-provare-esigenze-organizzative-dell-impresa-cass-n-15104-2012?tipo=content

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