Stalking: è possibile il divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dalla vittima degli atti persecutori

 senza specifica dei detti siti

di Aurelia Candido

Cass. Pen., sez. V, sent. n. 13568/2012

Detto in altro modo: la misura cautelare dell’allontanamento (art. 282 ter c.p.p.) del reo, dalla vittima di stalking (art. 612 bis c.p.), può seguire quest’ultima nelle sue abitudini anche se la vittima non ha luoghi abituali di frequentazione. E ciò rappresenta, secondo la Suprema Corte, la naturale conseguenza dell’interpretazione della legge.

Ecco perchè, laddove non sia possibile oggettivamente predeterminare giudizialmente quali luoghi siano inibiti allo stalker il giudice può evitare di specificare l’oggetto del divieto, senza pericolo, per la relativa pronuncia, di divenire suscettibile di annullamento.

Gli ermellini precisano in maniera meticolosa la ratio seguita: “… L’originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d’azione che esuli dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall’art.282 bis cod. proc. pen. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza.Laddove viceversa, ed è situazione come si è detto ricorrente per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga.La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura… Detta predeterminazione verrebbe di fatto a porsi come un’inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell’ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa”.

Ecco perchè, sottolinea la Cassazione, non appaiono fondate le preoccupazioni espresse nell’orientamento giurisprudenziale non condivise nella sentenza de qua ed “.. in ordine alla soggezione dell’indagato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato.”

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