Decreto 9 giugno 2023 – Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, recante:

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

9 giugno 2023

Il Ministro della Giustizia

VISTO l’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l’articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

VISTO il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca

DECRETA

Art.1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all’articolo 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo;
c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo;
d) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
e) «elenco»: l’elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero;
f) «esito riparativo»: l’accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo;
g) «familiare»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;
h) «formazione continua»: il percorso formativo permanente del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo;
i) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo;
l) «formazione iniziale»: il percorso formativo finalizzato a conseguire la qualificazione di mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, 5 e 6 del decreto legislativo;
m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore;
n) «formazione pratica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, seconda ipotesi, 4 e 6, del decreto legislativo;
o) «formazione teorica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, commi 3, prima ipotesi, 4 e 5, del decreto legislativo;
p) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
q) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
r) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attività di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all’effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneità, di cui all’articolo 12, comma 5, del presente decreto;
s) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
t) «obiettivi formativi»: i risultati assicurati dalla formazione del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo;
u) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo;
v) «persona indicata come autore dell’offesa»: la persona di cui all’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
z) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
aa) «prova di ammissione»: la prova culturale e attitudinale, al cui superamento è subordinato l’accesso alla formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del decreto legislativo;
bb) «prova finale»: la prova finale teorico-pratica del percorso formativo iniziale, al cui superamento consegue l’acquisizione della qualificazione di mediatore esperto, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
cc) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell’elenco;
dd) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all’articolo 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
ee) «Università»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario;
ff) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto disciplina:
    1. le forme e i tempi della formazione pratica e teorica finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del decreto legislativo;
    2. le modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione culturale e attitudinale ai sensi dell’articolo 59, comma 8, del decreto legislativo;
    3. le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale teorico-pratica ai sensi dell’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
    4. le modalità con cui i partecipanti sostengono l’onere finanziario della formazione e della prova finale.

Art. 3
(Finalità, struttura ed erogazione della formazione dei mediatori esperti)

  1. Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è un professionista, imparziale e adeguatamente formato, che, con indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità, conduce i programmi, mediativi o comunque dialogici, svolti nell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, cui costoro, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse partecipano in modo consensuale, attivo e volontario, allo scopo di risolvere le questioni derivanti dal reato e raggiungere un esito riparativo. Per l’esercizio di tale professionalità il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa deve essere in possesso dei seguenti ambiti di competenza:

a) capacità di valutare la scelta del programma più idoneo, previa valutazione sulla fattibilità dello stesso e sull’assenza di pericolo concreto per i partecipanti;
b) capacità di informare, orientare, favorire la partecipazione attiva delle persone coinvolte nel programma, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e appropriato e un ascolto attento;
c) capacità di sostenere la paura dei potenziali effetti distruttivi del conflitto provocato dal reato, di collocarsi in posizione di equiprossimità rispetto alle persone che ne sono immediatamente portatrici, di facilitare il percorso comunicativo tra le stesse, di aiutarle a raccontare e ad ascoltare, con modalità reciproca, il dolore, di gestire le emozioni e i sentimenti della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, di promuovere il riconoscimento della prima e la responsabilizzazione della seconda;
d) capacità di garantire tempi adeguati alle necessità del caso, spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza;
e) capacità di gestire le relazioni interpersonali, attraverso la padronanza delle tecniche riparative, con un trattamento rispettoso, equiprossimo e non discriminatorio dei partecipanti, senza assumere nei confronti degli stessi un comportamento giudicante e senza fornire consulenza legale in alcuna forma;
f) capacità di farsi carico e prendersi cura degli effetti negativi del conflitto provocato dal reato, analizzandolo in modo imparziale, e capacità di favorire la scelta delle soluzioni migliori a superare gli effetti pregiudizievoli dell’offesa; ove possibile, capacità di costruire l’accordo riparativo e la ricostituzione dei legami con la comunità;
g) capacità di gestire, anche attraverso la padronanza del sistema normativo di riferimento, gli effetti che le vicende processuali producono sui partecipanti;
h) capacità di lavorare in gruppo con altri mediatori esperti e saper costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
i) capacità di interloquire con l’autorità giudiziaria, mediante le relazioni e le ulteriori comunicazioni dirette alla stessa;
l) capacità di gestire, con competenze relazionali e dialogiche funzionali all’interazione, nell’ambito del servizio pubblico, i rapporti con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale;
m) capacità di gestire, in modo autonomo, processi di formazione continua e aggiornamento professionale al fine di assicurare un alto livello di professionalità e competenza nella sua attività di mediazione.

  1. Il percorso per la formazione teorico-pratica dei mediatori esperti di cui all’articolo 59, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo, è unitario ed è istituito presso le Università, in collaborazione paritetica con i Centri.
  2. La collaborazione ha ad oggetto:
    1. il coordinamento scientifico-didattico del percorso unitario di formazione iniziale, con riguardo alla programmazione, all’ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dello stesso;
    2. l’individuazione delle modalità tramite le quali vengono sostenuti, rispettivamente, dai candidati e dai partecipanti, gli oneri finanziari relativi alla prova di ammissione e alla formazione, ivi inclusa la prova finale, ai sensi dell’articolo 59, comma 10, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
    3. l’individuazione delle modalità di ripartizione, tra le Università e i Centri, dei proventi finanziari della formazione.
  3. Le forme in cui si realizza detta collaborazione sono individuate dalle Università nell’ambito della loro autonomia.
  4. Alle Università è affidata la gestione amministrativa e finanziaria del percorso formativo unitario, previamente concordata con i Centri, e il rilascio dell’attestazione finale di cui all’articolo 9, comma 7.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, il percorso formativo è istituito presso le Università aventi sede nel singolo distretto di corte d’appello, in collaborazione con i Centri di cui alla Conferenza locale di riferimento.
  6. Nell’ambito territoriale della medesima Conferenza locale, possono operare in forma consorziata sia i Centri sia le Università.
  7. L’offerta formativa si ispira a criteri di trasparenza e pubblicità.
  8. Per le finalità di cui all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo, il percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo riflette anche le specificità del territorio, ed è aperto all’evoluzione delle tecniche e delle migliori pratiche sperimentate anche in ambito internazionale.
  9. I partecipanti al percorso formativo unitario di cui agli articoli 4, 5 e 6 non possono superare il numero di venticinque per ciascun ciclo formativo, ad eccezione delle attività seminariali di cui all’articolo 4, comma 2.
  10. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le qualificazioni di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e di mediatore esperto formatore sono rimesse alla titolarità del Ministero della giustizia in qualità di ente pubblico titolare, che individua le Università quali enti titolati al suo rilascio.
  11. Nell’ambito della formazione, il trattamento dei dati personali da parte dei Centri si svolge nelle forme previste dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Art. 4
(Formazione teorica iniziale)

  1. La formazione teorica iniziale è assicurata dalle Università e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto l’insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate di cui all’articolo 5. La frequenza delle attività formative è obbligatoria, salva una quota di assenze giustificate non superiore al 10% del monte ore complessivo
  2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 e al relativo monte orario, possono essere organizzati seminari specialistici, destinati a partecipanti la cui formazione accademica di partenza possa richiedere una integrazione specialistica funzionale al perseguimento degli obiettivi formativi di cui all’articolo 3, comma 1.
  3. I moduli formativi di cui ai commi che precedono tengono conto dei bisogni formativi specifici della singola classe di corso.
  4. I principi, teorie e metodi della giustizia riparativa comprendono anche lo studio:
    1. del paradigma della giustizia riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento alle raccomandazioni e alle politiche internazionali;
    2. di protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia riparativa in materia penale, secondo lo specifico modello di cui al decreto legislativo;
    3. della deontologia del mediatore esperto;
    4. di peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni e altrimenti vulnerabili.
  5. L’insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa si svolge integralmente in presenza. L’insegnamento delle rimanenti discipline di cui al comma 1 può svolgersi con collegamento da remoto nei limiti di un quarto del relativo monte ore. I seminari di cui al comma 2 possono svolgersi anche con collegamento da remoto.
  6. La formazione con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori.
  7. La formazione di cui ai commi 1 e 2 si ispira a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale. La stessa si svolge nelle forme tipiche della giustizia riparativa e prevede altresì:
  1. il coinvolgimento dei partecipanti nella didattica;
  2. l’alternanza costante, anche nella singola unità formativa, tra la formazione teorica e la sperimentazione pratica. Detta alternanza si realizza anche a mezzo della collaborazione dei mediatori formatori, allo scopo di consentire ai partecipanti, all’esito dell’illustrazione del modello teorico, l’esperienza personale e immediata della dinamica, anche relazionale, tipica del modello stesso, e la sua conseguente rielaborazione e restituzione al formatore teorico.

Art. 5
(Materie correlate)

  1. Le materie correlate di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo, sono individuate, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, tenendo conto dei bisogni formativi specifici della singola classe di corso e delle conflittualità più frequenti nel territorio di riferimento.
  2. Nell’ambito della rispettiva autonomia regolamentare, le Università prevedono l’introduzione nell’offerta formativa di discipline individuate tra le seguenti materie correlate: elementi diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio, studi di genere, psicologia giuridica, psicologia di comunità, psicologia del conflitto, antropologia giuridica e culturale, sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia della devianza, teorie sociologiche sul conflitto e sui conflitti, sociolinguistica.

Art. 6
(Formazione pratica iniziale)

  1. La formazione pratica iniziale, nell’ambito del percorso unitario oggetto di programmazione in collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, è assicurata dai Centri tramite i mediatori esperti formatori.
  2. Il modulo formativo ha durata complessiva non inferiore a trecentoventi ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si svolge integralmente in presenza. I contenuti tengono conto dei bisogni formativi specifici di ogni singola classe di corso.
  3. Per le finalità di cui all’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo, il percorso formativo dei partecipanti comprende i seguenti passaggi:
    1. acquisizione della consapevolezza dei propri conflitti e danni, provocati e subiti, anche mediante specifici e adeguati momenti esperienziali di lavoro, in forma dialogica con i formatori e con il gruppo;
    2. apprendimento delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
    3. sviluppo di sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d);
    4. sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell’abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
    5. acquisizione dell’idoneità al lavoro in gruppo con altri mediatori esperti e dell’abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
    6. acquisizione delle specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché delle abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza e ogni ulteriore interlocutore sociale.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, il modulo formativo prevede:
  1. l’utilizzo di specifici strumenti formativi interattivi, tra i quali: esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
  2. nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, e in analogia con la previsione di cui all’articolo 4, comma 7, lettera b), la restituzione degli esiti del percorso formativo anche ai formatori teorici, al termine del modulo o delle singole unità che lo compongono.

Art. 7
(Tirocinio)

  1. Il tirocinio curriculare è assicurato dai Centri, tramite i mediatori esperti.
  2. Il tirocinio si svolge presso il Centro o uno dei Centri consorziati che hanno curato la formazione pratica iniziale; può essere altresì svolto, in caso di specifiche esigenze valutate dai Centri stessi, esclusivamente presso altro Centro tra quelli che hanno attivato percorsi formativi pratici.
  3. Il tirocinio consiste nell’affiancamento dei tirocinanti a mediatori esperti, prioritariamente nella conduzione dei differenti programmi di cui articolo 53, comma 1, del decreto legislativo, ed altresì nel complesso delle ulteriori attività operative e organizzative del Centro.
  4. Il tirocinio ha durata complessiva pari a duecento ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e comprende l’affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi.

Art. 8
(Prova di ammissione)

  1. La prova di ammissione è organizzata dalle Università e dai Centri, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3.
  2. Alla prova di ammissione accedono i candidati in possesso del titolo di studio di cui all’articolo 59, comma 8, del decreto legislativo, e titoli equivalenti o equipollenti ai sensi di legge, e che abbiano previamente depositato il proprio curriculum vitae ed una lettera motivazionale. La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.
  3. Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’Università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.
  4. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA -, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’ articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9
(Prova finale)

  1. La prova finale è organizzata dalle Università e dai Centri, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, e accedono alla stessa i partecipanti che hanno assolto all’obbligo di frequenza nella misura di cui agli articoli 4, comma 1, secondo periodo, 6, comma 2, e 7, comma 4.
  2. La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo. A tali fini, la prova finale si articola in una prova teorica e una pratica.
  3. A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione, nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4.
  4. La prova teorica mira a valutare, in capo ai partecipanti, l’assimilazione dei contenuti didattici di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, nonché la capacità di elaborazione di uno scritto in materia di giustizia riparativa e altresì il livello di capacità dialettica raggiunto sul tema. La prova, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.
  5. La prova pratica mira a valutare, ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati, di capacità di ascolto e di relazione, nonché delle competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili, anche nelle peculiari modalità di cui all’articolo 6, comma 3 del presente decreto.
  6. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.
  7. La prova finale si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova. Alla prova si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4.

Art. 10
(Formazione continua)

  1. I mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 del decreto legislativo curano la formazione continua mediante la frequenza dei percorsi di cui ai commi che seguono, con cadenza annuale a far data dal provvedimento di iscrizione nell’elenco istituito in forza dell’articolo 3 del decreto ministeriale di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.
  2. La formazione continua, per le finalità di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo, è assicurata dalle Università e dai Centri, in collaborazione paritetica tra loro, tramite corsi annuali istituiti presso le Università.
  3. La collaborazione ha ad oggetto quanto previsto nell’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché l’individuazione delle modalità tramite le quali i partecipanti sostengono gli oneri finanziari della formazione ed altresì delle modalità di ripartizione dei proventi finanziari della formazione tra le Università e i Centri.
  4. La scelta delle forme della collaborazione è effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 4. Alle Università è poi affidata la gestione amministrativa e finanziaria della formazione continua, previamente concordata con i Centri.
  5. La formazione ha ad oggetto: la revisione dei contenuti della formazione teorica e pratica, tramite moduli avanzati; la supervisione, a cura dei formatori, delle modalità di conduzione dei programmi da parte dei mediatori esperti, nonché la verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze di cui all’articolo 9, comma 4; la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi nazionali, europee e internazionali.
  6. Il corso annuale di formazione permanente ha durata complessiva non inferiore a sessanta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si articola in moduli formativi anche suddivisi nel corso dell’anno solare, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Il corso si svolge in presenza per i tre quarti del monte orario complessivo e comunque per i moduli pratici; la residua formazione eventualmente offerta con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori. Al termine del corso annuale, è rilasciato dalle Università attestazione di partecipazione agli interessati, con onere di comunicazione al responsabile dell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 11
(Finalità, struttura ed erogazione della formazione dei mediatori esperti formatori)

  1. Il percorso per la formazione iniziale e continua dei mediatori esperti formatori, di cui agli articoli 60, comma 2, terzo capoverso, prima ipotesi, del decreto legislativo, e 10 del decreto ministeriale previsto dalla stessa norma, è unitario ed è istituito presso le Università, in collaborazione paritetica con i Centri. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del presente decreto.
  2. La collaborazione ha ad oggetto:
    1. il coordinamento scientifico-didattico del percorso unitario di formazione inziale e permanente, con riguardo alla programmazione, allo svolgimento e alla valutazione dello stesso;
    2. l’individuazione delle modalità tramite le quali vengono sostenuti dai partecipanti gli oneri finanziari relativi alla formazione;
    3. l’individuazione delle modalità di ripartizione, tra le Università e i Centri, dei proventi finanziari della formazione.

Art. 12
(Modalità della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti formatori)

  1. Al percorso formativo accedono i mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 del decreto legislativo, che hanno comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più Centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.
  2. La formazione iniziale è assicurata dalle Università e dai Centri ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, di cui almeno sessanta in presenza. Il corso si ispira a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale e si svolge altresì nelle forme tipiche della giustizia riparativa, prevedendo il coinvolgimento dei mediatori esperti nella riflessione e in confronti orizzontali, sia tra gli stessi mediatori esperti sia tra costoro e i formatori.
  3. Il corso mira a:
    1. fornire ai partecipanti le competenze formative e psico-attitudinali, necessarie a preparare altri mediatori esperti alla formazione, specificamente declinate secondo i criteri della formazione in età adulta e altresì ispirate ai metodi, valori e principi di cui al comma 2;
    2. valorizzare l’acquisizione di tutte quelle competenze relazionali che rendono il formatore abile nel facilitare il mediatore esperto verso lo sviluppo personale e professionale;
    3. rendere i partecipanti in grado di organizzare e gestire processi di formazione continua, dalla fase di progettazione alla fase di valutazione, calibrandoli in funzione dei differenti bisogni dei destinatari della formazione;
    4. far conseguire ai partecipanti la capacità didattica circa l’autovalutazione della verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze di cui all’articolo 9, comma 5.
  4. Il corso ha ad oggetto la rivisitazione, in chiave formativa, delle materie oggetto della formazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonché l’insegnamento delle nozioni basilari di modelli didattici per la formazione degli adulti, l’autovalutazione e la costruzione del proprio modo di fare formazione, con specifico riferimento: allo studio del processo formativo nella sua interezza; all’attenzione all’ascolto della narrazione dei partecipanti; alla costruzione di una storia narrativa; alla capacità di creare un dialogo attento sia all’atto violento sia alla particolare vulnerabilità delle vittime; alla creazione e utilizzo del materiale didattico; alla gestione delle esercitazioni.
  5. Al termine del corso, è prevista per i partecipanti una simulazione finale dell’attività di formazione, sotto la supervisione dei docenti, nonché il rilascio, da parte dell’Università, di attestazione di idoneità o non idoneità del partecipante alla simulazione.
  6. I mediatori esperti formatori curano la formazione continua, assicurata dalle Università e dai Centri in collaborazione paritetica tra loro, tramite la frequenza dei corsi istituiti presso le Università, con cadenza annuale a far data dal provvedimento di annotazione della qualifica di formatore nell’elenco istituito in forza dell’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo.
  7. La formazione continua ha ad oggetto la revisione dei contenuti della formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, tramite moduli avanzati, nonché la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi formative nazionali, europee e internazionali.
  8. Il corso annuale di formazione permanente ha durata complessiva non inferiore a trenta ore effettive, calcolate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, e si articola in moduli formativi anche suddivisi nel corso dell’anno solare, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Il corso si svolge in via prioritaria in presenza; la formazione eventualmente offerta con collegamento da remoto si svolge in diretta e con la telecamera sempre accesa anche per i partecipanti, salve specifiche esigenze, valutate dai formatori. Al termine del corso annuale, è rilasciata dalle Università attestazione dell’attività formativa svolta ai frequentanti, con onere di comunicazione al responsabile dell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale previsto dall’articolo 60, comma 2 del decreto legislativo.

Art. 13
(Disciplina transitoria)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, laddove nel distretto di corte d’appello di competenza della Conferenza locale non siano ancora stati istituiti Centri, il percorso formativo dei mediatori esperti, di cui agli articoli 3 e seguenti, nonché dei mediatori esperti formatori, di cui agli articoli 11 e 12, è istituito presso le Università in collaborazione con uno o più Centri di cui alle Conferenze locali limitrofe. Laddove in detto distretto non siano presenti Università, il percorso formativo è istituito presso Università situate nei distretti di corte d’appello limitrofi, in collaborazione con uno o più Centri di cui alla conferenza locale di riferimento.

Art. 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca.

Roma, il 9 giugno 2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Carlo Nordio

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

Registrato alla Corte dei Conti il 30/06/2023 con il n.1879

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