Licenziamento statali

Il licenziamento degli statali

A cura dell’avv. Francesco Pizzuto 

Responsabilità, articolo 18, tutele… parole che sembrano non appartenere al mondo della pubblica amministrazione. Eppure, è proprio il Testo Unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001) a prevedere, per questo settore, l’applicazione delle norme dello Statuto dei lavoratori. Bisognerebbe annullare il binomio “dirigente – datore di lavoro privato” e fare spazio a concetti che potrebbero sembrare ancora distanti da questa realtà.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015, ha esteso con chiarezza ai funzionari pubblici la disciplina dell’articolo 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, nonché le successive modifiche operate dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act. Ne è conseguenza immediata il fatto che in caso di licenziamento senza giusta causa, intimato al lavoratore del settore pubblico, per quest’ ultimo si prospettano le garanzie della suddetta disposizione di legge. Restano esclusi da tale allineamento tra pubblico e privato i professori, i militari e gli stessi magistrati.

Tra l’ altro, facendo perno sul già citato riferimento normativo rinvenibile nel Testo Unico del 2001, non è necessario procedere con l’ adozione di un provvedimento legislativo in tal senso. Ed ecco che si manifesta l’ affascinante importanza ed autorevolezza delle statuizioni dei giudici di Piazza Cavour. Nessuna distinzione dev’ essere fatta tra pubblico e privato per quanto concerne le recenti novità in tema di licenziamenti. In sostanza, alcune previsioni specifiche del settore privato vengono esplicitamente estese a quello pubblico e così facendo viene posta la parola fine su un dibattito che per diverso tempo ha visto alternarsi posizioni contrastanti.

L’ arresto giurisprudenziale della Suprema Corte – che si è pronunciata nel senso dell’ automatica applicazione, anche per i dipendenti pubblici, della tutela reintegratoria o risarcitoria (a titolo di indennizzo) prevista dall’ articolo 18 dello Statuto – è frutto di un caso risalente a circa tre anni fa, avvenuto presso un consorzio pubblico in Sicilia. Una decisione dalla quale sarebbe deducibile anche la relativa operatività del meccanismo delle c.d. tutele crescenti espressamente previste per operai, impiegati e quadri assunti con un contratto a tempo indeterminato successivamente all’ entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015.

Considerando le ultime modifiche del Jobs Act e volendo sottolineare gli effetti di questa sentenza, va detto che gli impiegati pubblici (con esclusione dei casi di licenziamento illegittimo) potranno essere licenziati senza obbligo di ricollocazione.

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