BREVE NOTA A SENTENZA

a cura dell’Avv. Salvatore Magra

Nell’ipotesi, in cui si conosca che un soggetto risieda abitualmente in un campo nomadi, il Giudice di legittimità non ritiene necessario configurare il concetto di irreperibilità nel caso concreto, al fine di  procedere ai sensi dell’art. 159 c.p.p., in rapporto alla notifica dell’avviso dell’udienza preliminare e dei successivi atti. Tale concetto è applicabile alla specifica ipotesi,  a condizione che si proceda a un tentativo di notifica attraverso le vie ordinarie. Si dà la stura a una visione allargata del concetto di “residenza-domicilio”, in rapporto alla precarietà delle modalità di vita dei “nomadi”, che proprio per gli spostamenti frequenti non soggiornano normalmente presso un luogo per molto tempo.

Pertanto, il primo tentativo per consentire la ”comunicazione” con l’imputato si traduce  nel meccanismo di cui all’art. 157 c.p.p., afferente alla modalità ordinaria di attuazione della notifica in modo da individuare i luoghi di dimora, abitazione, recapito del destinatario della comunicazione. L’art. 157 prevede dal 1° all’8 c. varie modalità di notifica, in cui si valorizza il ruolo del Difensore di fiducia, in quanto, ove l’imputato non elegga o dichiari domicilio per le notifiche e scelga un Difensore di fiducia, le notifiche andranno eseguite presso quest’ultimo, che acquisisce il ruolo di domiciliatario ex lege, con la conseguenza che le notifiche a mani presso l’imputato sono equiparate a quelle effettuate presso il Difensore di fiducia. Questo meccanismo è precluso ove il Difensore di fiducia rifiuti il ruolo di domiciliatario o quando l’imputato effettui altrove elezione di domicilio.

Le SS.UU della Cassazione (27-3-2008)  hanno stabilito la subordinazione all’assenza  di una dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato all’applicazione dell’’art. 157, 8° c. bis c.p.p., (secondo cui Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis).

Ove le notifiche coi mezzi ordinari non abbiano buon esito, l’autorità competente è tenuta a effettuare nuove ricerche, orientate in modo particolare riguardo al luogo di nascita dell’imputato, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (cfr. art. 159).

Dette nuove ricerche vengono effettuate dalla Polizia Giudiziaria non alternativamente, ma applicando in modo congiunto i criteri sopra descritti e menzionati, la quale ai sensi dell’art. 61 disp att. in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

L’omissione degli accertamenti comporta una nullità assoluta della attestazione di irreperibilità, la quale, emessa sotto forma di decreto, viene consegnato in copia al Difensore di fiducia o d’ufficio, presso cui andranno effettuate le notifiche, L’irreperibilità è uno stato processuale transitorio, ovviamente ben diverso dalla latitanza, e proprio tale transitorietà ha suggerito l’esigenza di una interpretazione in chiave restrittiva della disciplina in materia, al punto che non può considerarsi irreperibile chi risieda presso un campo-nomadi.

Si segnala la Riforma del processo penale nei confronti degli irreperibili. http://www.camera.it/leg17/465?area=16&tema=1076&Processo+a+carico+degli+irreperibili

 

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