Sanzioni per lavoro nero, violazione dell’ orario di lavoro e dei riposi settimanali

 a cura del Dott. Roberto Garritano

Il Decreto Legge n. 145/2013 ( L. n.9/2014)  ha  previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative per l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali, nonché una maggiorazione delle “ somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008).

Maxisanzione per il lavoro “nero”

L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 145/2013 stabilisce l’incremento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative previste per contrastare il lavoro sommerso ed in particolare:

1)    Per le violazioni commesse prima del 24 Dicembre 2013 si applicherà la precedente disciplina, sia per  gli importi  delle sanzioni e sia per la diffida prevista dall’art. 13 del D,Lgs. n. 124/2004;

 

2)    Per le violazioni commesse dal 24 Dicembre 2013 al 21 Febbraio 2014 si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30% sia per la parte fissa che quella variabile e continua ad essere applicata la diffida prevista dall’art. 13 del D,Lgs. n. 124/2004;

 

3)    Per le violazioni commesse a far data dal 22 febbraio 2014 si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n.12/2002 aumentate del 30% sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non sarà più applicata la diffida prevista dall’art. 13 del D,Lgs. n. 124/2004;

Per stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile il personale ispettivo dovrà tenere conto del momento in cui si consuma l’illecito e cioè il momento in cui cessa l’occupazione irregolare del lavoratore.

L’importo delle sanzioni varia anche nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

 

 

Ordinaria Attenuata
Violazioni   commesse prima del 24 dicembre 2013 Maxisanzione   da €. 1.500,00 ad €. 12.000,00; €.150,00 di maggiorazione giornaliera.Si   applica la diffida. Maxisanzione   da €. 1.000,00 ad €. 8.000,00; €. 30,00 di maggiorazione giornaliera.Si   applica la diffida.
Violazioni   commesse dal 24 dicembre al 21 febbraio compreso Maxisanzione   da €. 1.950,00 ad €. 15.600,00; €.195,00 di maggiorazione giornaliera.Si   applica la diffida. Maxisanzione   da €. 1.300,00 ad €. 10.400,00; €. 39,00 di maggiorazione giornaliera.Si   applica la diffida.
Violazioni   commesse dal 22 febbraio 2014 Maxisanzione   da €. 1.950,00 ad €. 15.600,00; €.195,00 di maggiorazione giornaliera.Non   si applica la diffida. Maxisanzione   da €. 1.300,00 ad €. 10.400,00; €. 39,00 di maggiorazione giornaliera.Non   si applica la diffida.

Fonte: circolare Ministero del Lavoro n.5 del 4/marzo/2014.

 

Orario di lavoro, riposo gioranilero e settimanale

La materia dell’orario di lavoro è disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre che dal Codice civile (articoli da 2107 a 2109), dalla Legge n. 133 del 2008, la quale ha modificato quanto precedentemente stabilito dal Decreto legislativo n. 66 del 2003. Ulteriori modifiche sono state apportate dalla Legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro“).

L’orario di lavoro è fissato per un massimo di 40 ore settimanali. La durata media comprensiva di straordinari, invece, non può superare le 48 ore. In caso di superamento di tale soglia, le imprese con più di 10 dipendenti devono avvisare l’Ispettorato del lavoro competente per territorio, motivando il prolungamento dell’orario.

Al fine di calcolare la durata media dell’orario di lavoro si deve tenere conto di un periodo non superiore ai quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono elevare tale limite a sei mesi o fino a dodici nei casi in cui vi siano ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, e comunque specificate negli stessi contratti collettivi.

Per le violazioni commesse dal 24 Dicembre 2013 si applicherà una sanzione amministrativa:

Da   1 a 5 lavoratori Da   6 a 9 lavoratori o se la violazione si verifica per tre periodi di   riferimento Più   di 10 lavoratori
da   €. 200,00 ad €. 1.500,00 da   €. 800,00 ad €. 3000,00 €.   2.000,00 ad €. 10.000,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 

Fonte: circolare Ministero del Lavoro n.5 del 4/marzo/2014.

Riposo Giornaliero

L’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ha previsto che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, in maniera obbligatoria.  Ed il calcolo delle ore avviene dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Il periodo di riposo giornaliero deve essere fruito per 11 ore consecutive in quanto tale obbligo è posto a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore ed in conformità all’art. 36 comma 2 della Costituzione.
Il Decreto Legge n. 145/2013 ha previsto, in caso di violazioni riguardanti il riposo giornaliero del lavoratore, le seguenti sanzione amministrativa:

Da   1 a 5 lavoratori Da   6 a 9 lavoratori o se la violazione si verifica per tre periodi di 24 ore Più   di 10 lavoratori  o se la violazione si   verifica in almeno cinque periodi di 24 ore
da   €. 100,00 ad €. 300,00 da   €. 600,00 ad €. 2000,00 €.   1.800,00 ad €. 3.000,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 

 

Riposo Settimanale

L’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che sono previste almeno 24 ore consecutive di riposo, di regola coincidenti con la domenica, ogni 7 giorni; nel computo delle 24 ore sono comprese anche le ore di riposo giornaliero. Il riposo settimanale può essere fissato anche in giornata diversa dalla domenica e può essere attuato anche mediante turnazione in casi particolari.

Regime sanzionatorio previsto dal D.L. n. 145/2013:

Da   1 a 5 lavoratori Da   6 a 9 lavoratori o se la violazione si verifica per tre periodi di   riferimento Più   di 10 lavoratori  o se la violazione si   verifica in almeno cinque periodi di riferimento
da   €. 200,00 ad €. 1.500,00 da   €. 800,00 ad €. 3.000,00 €.   2.000,00 ad €. 10.000,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 

 

 

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Per i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008  il Legislatore ha previsto un ‘aumento del 30% delle “somme aggiuntive” per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione.

I nuovi importi applicabili dal 24 Dicembre 2013 sono:

–        €. 1.950,00 nei casi di sospensione per lavoro irregolare;

–        €. 3.250,00 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della saluta e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I nuovi importi trovano applicazione anche per le richieste di revoca del provvedimento di sospensione precedenti al 24 dicembre 2013.

 

Fonte: circolare Ministero del Lavoro n.5 del 4/marzo/2014.

 

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