TRIBUNALE PENALE DI_______________

(PER L’INOLTRO EX ART 582 II COMMA C.P.P.)

ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI_________

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv.____________, difensore di fiducia di ___________nato il ______a ______residente in _______, come da procura speciale in calce al presente atto, condannato alla pena di ________ed €_____di multa oltre al pagamento delle spese processuali per i reati p.e p. 56 e 575  c.p. , con sentenza n._____reg. sent. nel procedimento n. ____RGNR, n._____RGT , pronunciata dal Tribunale Collegiale Penale di ____ , con termine per il deposito delle motivazioni _______, depositata in data_____imputato libero____

IMPUGNA

la sentenza n._____reg. sent. nel procedimento n. ____RGNR, n._____RGT , pronunciata dal Tribunale Collegiale Penale di ____ , per i seguenti

MOTIVI

– TIZIO veniva condannato, all’esito del suddetto procedimento penale, per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) essendo stato ritenuto responsabile del reato come sopra contestato; la persona offesa era uno straniero che aveva pesantemente importunato la  compagna di Tizio in presenza di altri amici in un locale notturno. Nel corso della  lite che ne era derivata, Tizio lo aveva colpito alla testa con una bottiglia, e poi con il collo della stessa, intanto rottasi per il colpo, sul volto e su varie parti del corpo e lo straniero aveva riportato profonde e irregolari ferite da taglio, elementi, questi, ritenuti idonei a esprimere la sussistenza dell’animus necandi, oltreché l’idoneità degli atti;

– Il giudicato del I grado è, ad avviso di questa difesa, altamente censurabile sia in fatto che in diritto.

Il percorso argomentativo che questa difesa intende sostenere nel presente gravame deve necessariamente soffermarsi sull’analisi,  da un punto di vista del diritto penale sostanziale, del reato di tentato omicidio, capo di imputazione in contestazione  a Tizio.

Il combinato disposto tra l’art. 56 e l’art.575 c.p. configura il tentato omicidio, secondo costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, quando concorrono criteri oggettivi come la natura del mezzo usato, la parte del corpo attinto e la gravità delle lesioni inferte (Cass. n. 24808/2010).

Ad avviso del Supremo Collegio, quindi, si configura l’idoneità di un atto criminoso quando sussiste una capacità causale suscettibile di produrre l’evento.

Pertanto, tutte le volte che un determinato comportamento risulta idoneo e diretto, in modo non equivoco, alla commissione di un delitto si realizza l’ipotesi del tentativo, previsto
dall’art. 56 c.p..

Il tentato omicidio, secondo i giudici di Piazza Cavour, si configura quando l’idoneità degli atti deve  essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale  e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (Cass. n. 27918/2010).

L’elemento oggettivo del reato in parola si caratterizza per la compresenza di tre presupposti: gli atti preparatori ed esecutivi, l’idoneità  e la direzione non equivoca degli atti stessi alla commissione di un delitto.

Il diritto vigente, nella costruzione degli elementi oggettivi del tentativo, è ispirata al criterio per cui un fatto non può essere penalmente sanzionato quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e concreto e quando l’ideazione non sia seguita da una condotta che risulti dotata di sufficienza causale in rapporto alla lesione del bene protetto (Cass. n. 19511/2010).

Tale concetto è stato così esplicato dalla Corte di Cassazione: gli atti preparatori sono punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio ex ante e con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Per cui, anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto ( Cass. n. 41649/2010).

Analizzando l’elemento soggettivo del reato di cui al capo di imputazione, occorre precisare che il dolo del delitto tentato in nulla differisce da quello del delitto consumato. Quindi, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, è sufficiente che l’azione manifesti attitudine a causare l’evento e riveli consapevolezza e volontà dell’agente di realizzarlo (Cass. n. 11521/2009).

Le critiche che questa difesa muove al Giudice di prime cure si basano proprio sull’analisi dell’elemento soggettivo del reato. I fatti che hanno portato il prevenuto a scagliarsi contro lo straniero non sono stati considerati in primo grado, mentre gli stessi hanno un peso specifico importante nella valutazione della condotta di Tizio nel caso di specie.

Occorre ricordare a questa Corte che  la situazione in cui era avvenuto il fatto era precipitata: lo straniero aveva più volte palpato, tentato di baciare e trattenere fisicamente a sé la compagna di Tizio, oltre a pronunciare espressioni spinte e sgradevoli, fin quando la compagna, agitata e in preda al panico, si era stretta al prevenuto Tizio chiedendogli di intervenire a sua difesa.

E’ dunque ovvio che il comportamento di Tizio va valutato considerando le forti  tensioni psico-fisiche cui lo stesso era sottoposto, a seguito del male ingiusto che stava subendo la di lui compagna, tale da configurare la scriminante di cui all’art. 52 c.p.  e cioè la legittima difesa.

I presupposti essenziali della legittima difesa, infatti, scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti personali e patrimoniali, sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima.

Ad avviso del Supremo Collegio, mentre la prima deve concentrarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità si difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra la difesa e l’offesa (Cass. n. 16908/2004).

L’esimente della legittima difesa è configurabile quando vi sia un’aggressione ingiusta che determina l’attualità del pericolo, intesa come l’esistenza di una situazione di attacco illegittimo di un diritto tutelato, la cui cessazione dipende necessariamente dalla reazione difensiva, come atto diretto a rimuovere la causa di imminente pericolo (Cass. n. 6931/1992).

Alla luce di ciò, il primo giudicante è altamente censurabile laddove, dalla reale situazione creatasi, non ha tenuto conto di tale scriminante, in quanto Tizio ha avuto una reazione asetticamente esagerata, ma che, nel caso di specie, appare giustificata, proprio con giudizio ex ante, dalla necessità di difendere l’incolumità della sua compagna dall’aggressione fisica e a sfondo sessuale dell’odierna persona offesa.

Quindi, tanto considerato, si può ben dire che il primo giudicante, nell’esercizio discrezionale di cui è portatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p., avrebbe dovuto quanto meno, derubricare il reato in lesioni personali ex art. 582 c.p., in quanto viene a mancare quell’animus necandi che rappresenta il quid pluris che ha portato alla condanna ingiusta del prevenuto Tizio per tentato omicidio.

Al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi è appunto un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente (Cass. n. 30991/2012).

TANTO PREMESSO L’ESPONENTE CHIEDE

Che, in accoglimento di questo mezzo di gravame, in sede di riforma della sentenza impugnata e per l’effetto, l’ Ecc.ma Corte d’Appello di____________, Voglia:

– mandare assolto Tizio, ex art. 530, III comma c.p.p., per la presenza della causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p., o nella formula di giustizia che la corte riterrà congrua;

– in subordine, laddove la Corte ritenga Tizio colpevole, Voglia derubricare i fatti come lesioni personali , ex art. 582 c.p.

– Voglia altresì, in via ulteriormente subordinata ,concedere, alla luce dell’incensuratezza  di Tizio, le attenuanti generiche (ex art. 62 bis c.p.) e applicare la sospensione della pena ex art. 163 c.p..

Con riserva di presentare motivi aggiunti ex art 585 co. 4 cpp

 

_________lì_______________                                                                                                           Avv.__________

 

 

Nomina del difensore e contestuale procura speciale ad impugnare.

Il sottoscritto Tizio, nato a ____________, il ____________, residente in ____________, via ____________, domiciliato ai fini del presente procedimento in _____________, via ____________, imputato nel procedimento penale n. ____________ R.G.N.R. e condannato con sentenza n. ____________ del Tribunale Penale Collegiale di ____________, per i reati previsti e puniti dagli  art. 56 e 575  c.p. nomina difensore di fiducia l’avv_____________, del foro di____________, con studio in ________, via____________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire, ed espressamente procura speciale ad impugnare la predetta sentenza. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive integrazioni e modificazioni.

____________lì_____________

Sig. Tizio _____________

Per autentica e accettazione dell’incarico

 

Avv. _______________

 

 

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