FALSUS PROCURATOR
di Pietro Algieri
MASSIMA
Gli atti compiuti dal falso rappresentante sono validi se vi è la buona fede del terzo nonché un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Tale comportamento colposo è ravvisabile nel lungo lasso temporale intercorso fra l’atto compiuto e la reazione del presunto rappresentato.
Preliminarmente, bisogna analizzare il quadro normativo di riferimento, per comprendere meglio la decisione della Corte, e , successivamente, analizzare la massima. In primis le norme da prendere in considerazione, sono due :
ART. 1393 C.C. : Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto , che gliene dia una copia da lui firmata.
ART. 1398 C.C. : Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Il fatto giuridico che ha portato la Corte di Cassazione, ha pronunciare la seguente sentenza, concerne un atto di donazione della quota di partecipazione del 99% della società Bhumi srl alla la Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna da parte dell’’Associazione I.S.K.O.N. Roma – Congregazione per la Coscienza di Krishna L’atto di donazione fu compiuto dal presidente dell’Associazione. Tuttavia, la Confederazione, nello specifico, deduceva in specie la validità del verbale dell’11.12.96 che aveva attribuito al presidente
Il quesito giuridico oggetto della sentenza è il seguente: sono validi gli atti posti in essere dal rappresentante apparente? Detto altrimenti: come opera il principio dell’apparenza del diritto nei confronti del istituto del “falsus procurator”?
Nell’istituto della rappresentanza l’apparentia juris assume una connotazione peculiare: in tale ambito, infatti, ciò che “appare” non è tanto la titolarità di un diritto soggettivo, quanto la relazione tra rappresentato putativo e rappresentante. Nella rappresentanza apparente, infatti, che il diritto non sia di titolarità del rappresentante, bensì del dominus è un presupposto indiscusso a monte della fattispecie, mentre il problema che si pone è, invece, quello della riferibilità all’effettivo titolare degli effetti conseguenti agli atti di disposizione compiuti dal rappresentante apparente. In linea con l’opinione più accreditata in giurisprudenza, ovvero che l’attività del falsus procurator integri una fattispecie negoziale a formazione progressiva rispetto alla quale la successiva ratifica del rappresentato costituisce non già un elemento perfezionativo del contratto, bensì una sorta di condicio iuris d’efficacia, può dirsi che la carenza di detta ratifica da parte dello falso rappresentato determina l’inefficacia dell’attività negoziale del rappresentante privo di legittimazione; il negozio giuridico, quindi, non può dispiegare i propri effetti né venendo a incidere sulla sfera giuridica del procurator né su quella del dominus: rimane vivo ed aperto il problema di tutelare le legittime aspettative del terzo contraente, il quale abbia incolpevolmente confidato nella valida ed efficace conclusione del contratto. L’indagine, perciò, si incentra sulla possibilità e sui limiti entro cui possa imputarsi al rappresentato apparente l’atto negoziale posto in essere, ciò a seguito della primaria esigenza di fornire la più ampia salvaguardia della sfera giuridico – patrimoniale del terzo, tentando, anche, di individuare forme integrative o alternative di tutela rispetto al rimedio risarcitorio stabilito dall’art. 1398 c.c. Si ritiene, al riguardo, che l’effettivo fondamento del principio di apparenza siano chiare ragioni equitative, che hanno portato al superamento del principio tradizionale del “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet”. Tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su di una situazione di apparenza, e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all’esterno la legittimazione del falsus procurator, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell’autore della situazione di apparenza. Si appalesa, pertanto, come, nell’impostazione seguita dalla giurisprudenza, il criterio interpretativo alla luce del quale decidere non è il principio di apparenza “pura”, basata su la relazione tra i due elementi varia a seconda di quale configurazione l’interprete scelga di fornire all’apparenza: se essa viene considerata come condizione necessaria, che perfeziona la fattispecie complessa insieme all’errore del terzo, ne deriva che la buona fede non possa più considerarsi elemento necessario a tale perfezionamento, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze di fatto tanto “apparenti” da legittimare la caduta in inganno non solo del terzo, ma di qualunque soggetto di normale diligenza.
Sullo sfondo di tale scelta di tutela sta, poi, naturalmente, l’esigenza di speditezza del traffico giuridico, realizzabile solo a condizione che gli interessati possano fare affidamento sulle aspettative in loro sorte a seguito della percezione di una determinata situazione oggettiva. Tale assunto è espressione del principio di autoresponsabilità dell’agire giuridico, secondo il quale “chi immette o dà causa all’immissione di dichiarazioni nel traffico giuridico è assoggettato alle conseguenze di esse secondo il loro obiettivo significato”, alla luce del quale è possibile comprendere le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza a negare rilevanza all’apparenza “pura” al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate, orientandosi verso una nozione di apparenza cd. colposa, caratterizzata, oltre che dalla situazione oggettiva apparente e dall’errore scusabile del terzo, anche da un comportamento colposo del titolare della situazione giuridica reale al quale debba imputarsi la creazione di quella apparente
Con tale massima, la Cassazione arriva ad una duplice conclusione :
a) Gli atti posti in essere del “falusu procurator sono validi se vi è la buona fede del terzo”; Tale conclusione ha come conseguenza applicative che gli atti che vengono posto in essere dal rappresentante apparente sono validi se, quest’ultimo, conclude contratti, donazioni, o altri atti che abbiano una rilevanza da un punto di vista giuridico, con un terzo che sia in buona fede. Quindi, se il terzo, presume , che colui che in realtà è un falso rappresentante, sia un rappresentante munito di mandato e titolare di tutti i poteri che tale mandato li riconosce, i suoi atti sono pienamente efficaci e validi. Ma il requisito della buona fede, sussiste non solo quando sia il terzo a credere che il rappresentante apparente, sia il rappresentate effettivo, ma la buona fede in capo al terso sussiste anche quando si ravvisi un comportamento colposo da parte del rappresentato che faccia presumere in capo al terzo che il potere di rappresentanza sia validamente conferito al rappresentante apparente. In parole più semplici, affiche gli atti del “falsus procurator” siano validi è necessario quale elemento imprescindibile, la buona fede del terzo. Questa, infatti, si può ravvisare in due casi : 1) il terzo crede che il rappresentante apparente sia il rappresentante effettivo; 2) vi è un comportamento colposo del rappresentato che faccia credere al terzo che il potere di rappresentanza sia effettivamente e validamente conferito al “falsus procurator”.
Al fine, quindi, di generare nel terzo la buona fede, è necessaria la colpa del rappresentato. La Corte, però, non si limita ad affermare che è necessario un comportamento colposo del rappresentato, ma va ben oltre, affermando che la colpa è ravvisabile nel lasso temporale trascorso tra l’atto compiuto e la reazione del rappresentato. Nel caso di specie, quindi, la colpa si evince dal tempo trascorso tra l’atto di donazione compiuto e la reazione che il rappresentato ha avuto;
b) L’attribuire rilevanza all’apparenza a fini di tutela della posizione del terzo incolpevolmente Ignaro. Tale protezione si giustifica in base a principi di solidarietà sociale che, nel campo giuridico, attribuiscono prevalenza al principio della tutela dell’affidamento. Ogni soggetto crea, infatti, nei terzi con cui intrattiene rapporti giuridici l’affidamento di avere operato nel rispetto degli obblighi assunti e tali aspettative devono trovare protezione anche quando non siano fondate sulla volontà reale di colui che le ha create, dal momento che questi è responsabile del proprio operato ed ha agito in modo da far ritenere vero e voluto ciò che in realtà non lo era affatto.
Sottolinea la Corte : il principio dell’apparenza del diritto trova applicazione solo quando l’apparente rappresentato abbia ingenerato nel terzo, mediante il proprio comportamento, la ragionevole convinzione della sussistenza di un reale rapporto di rappresentanza, per cui l’apparente rappresentato sarà tenuto a far fronte agli obblighi assunti a suo nome. In parole più semplici, quando un terzo, conclude un contratto con un soggetto che esercita i poteri tipici del rappresentante, ma in realtà è solo apparente, quest’ultimo, esercita tutti i poteri tipici e gli obblighi che stanno in capo al reale rappresentante senza alcuna preclusione. Nel caso di specie – secondo il ricorrente – la Confederazione per invocare la tutela della rappresentanza, avrebbe dovuto provare che la ISKON Roma, in quanto presunta rappresentata, avrebbe posto in essere un comportamento negligente, tale da ingenerare nella donataria il giusto convincimento che l’atto di donazione fosse espressione della volontà dei soci.
Argomenta ulteriormente la Cassazione, “Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass. n. 15743 del 13/08/2004; Cass. n. 2725 del 8.2.2007; Cass. n. 13084 del 14.07.2004; Cass. n. 204 del 10.01.2003).
Nel caso in esame siffatto accertamento però, contrariamente all’assunto della ricorrente, è puntualmente intervenuto ad opera del giudice di merito. Infatti la Corte territoriale ha osservato che il giudice di prime cure aveva correttamente individuato, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo dell’ente rappresentato ravvisabile “nel lungo lasso temporale intercorso fra la donazione e la reazione del donante, incredibilmente intervenuta a distanza di oltre due anni dal compimento della prima”. “Tale tardività” – ha ancora sottolineato il giudice d’appello – “implica quanto meno una negligenza dell’Associazione per non aver vigilato sull’operato del proprio presidente e non aver controllato l’attività negoziale per un cosi lungo lasso di tempo, tanto più che era nota tra gli associati la volontà delle varie congregazioni di dar vita ad una Confederazione nazionale la cui costituzione peraltro non era contestata”. Peraltro siffatta valutazione del giudice di merito è incensurabile in questo giudizio di legittimità essendo sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.
In conclusione, in materia di rappresentanza , si può ritenere che deve essere compiuto, ad opera dell’interprete, un bilanciamento di interessi e situazioni giuridiche soggettiva, tra la tutela del terzo e la conservazione dei rapporti giuridici sorti tra due soggetti. In materia di rappresentanza, il rappresentante pone in essere tutte quelle attività e stipula quegli atti idonei a soddisfare un interesse del rappresentato e, quindi, è obbligato a contrattare con i terzi. Nell’ipotesi in cui il rappresentante sia apparente, non vi è il venir meno della rappresentanza, poiché a quest’ultimo vengono riconosciuti tutti i diritti e gli obblighi che stanno in capo al rappresentante effettivo. Il terzo, pertanto, non può far venir meno gli obblighi giuridici che deriverebbero da un negozio giuridico stipulato con il rappresentante apparente, per il semplice motivo che quest’ultimo non ha la rappresentanza effettiva del rappresentante. Incombe in capo al terzo, infatti, in base al disposto dell’art. 1393 c.c., chiedere l’esibizione dei poteri da parte del rappresentante e , qualora, non li chieda, gli atti compiuti dal falsus procurator, sono efficaci e validi, se il terzo sia in buona fede. Unica ipotesi in cui il terzo può far venir meno gli atti compiuti dal rappresentante apparente è la colpa del rappresentato che, tuttavia, deve perdurare per un determinato lasso di tempo particolarmente rilevante.
Giurisprudenza.
Cass. Civ., sent. n. 1020/75, che ancora oggi rappresenta la pronuncia di riferimento, ove la Corte di Cassazione, dopo avere precisato che “la cosiddetta apparenza di diritto non costituisce una fattispecie giuridica autonoma, un istituto generale caratterizzato da connotazioni definite e precise, ma rappresenta un concetto operativo nell’ambito dei singoli atti e negozi giuridici secondo il grado di tolleranza dei medesimi in ordine alla prevalenza di uno schema apparente su quello reale in vista del riconoscimento di effetti pratici contrastanti o diversi da quelli derivabili dalla situazione reale”
Cass. Civ., sent. n. 5170/1986: “In ipotesi di contratto stipulato dal falsus procurator, il terzo contraente, al fine di eliminare l’incertezza in ordine all’efficacia del contratto, ha la facoltà – ma non già l’obbligo – di invitare il dominus a pronunziarsi sulla ratifica, assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata: Pertanto, per l’esperimento dell’azione di responsabilità contro il falsus procurator ex art. 1398 c.c., non è necessario che il terzo contraente si sia preventivamente ed infruttuosamente rivolto al dominus né che abbia assegnato a questo un termine per pronunziarsi sulla ratifica, richiedendosi invece per detta azione, come unico presupposto oggettivo, il mancato intervento della ratifica del negozio concluso senza poteri dal falsus procurator”
Cass. 24 2 1986, n. 1125: “In tema di rappresentanza senza poteri, per invocare utilmente il principio dell’apparenza del diritto, è necessario dimostrare l’ esistenza di elementi obiettivi idonei a giustificare, in relazione al contratto concluso, la ragionevole opinione del terzo che abbia contrattato con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale.
Cass., 17 3 1975, n. 1020
L’apparenza del diritto può presentarsi nelle forme di apparenza pura e semplice o colposa: entrambe postulano l’errore di chi abbia confidato nello schema apparente e la scusabilità dell’errore, non determinato da colpa o da inosservanza di oneri legali di conoscenza o di attività da parte del soggetto caduto in errore; in ordine però alla rappresentanza è irrilevante l’apparenza pura e semplice, ma è rilevante l’apparenza colposa qualora un malizioso o negligente comportamento del preteso rappresentato abbia fatto presumere la volontà di conferire poteri rappresentativi mentre gli mancava la reale volontà corrispondente”
Cass. civ., sez. III, 1 Marzo 1995 n. 2311:
il rappresentante apparente è colui che, in base a circostanze univoche, mostra di avere un potere rappresentativo, sebbene ne sia privo e il contratto concluso con quest’ultimo non vincola di norma il rappresentato, ma può semmai essere fonte di responsabilità ex art.1398 c.c. Nell’ipotesi in cui il rappresentato abbia, invece, con il suo comportamento dato causa all’apparente legittimazione del falsus procurator e il terzo abbia confidato senza sua colpa nella situazione apparente, il contratto concluso dal rappresentante apparente con il terzo vincolerà il rappresentato.
Dottrina
Gazzoni,: nella procura apparente, se è vero che il rappresentato risponde dell’operato del falsus procurator, ciò avviene per la tutela dell’affidamento ingenerato negli altri e non per il fatto di una procura che non esiste neppure in forma tacita.
Gazzoni : quando l’atto non deve essere compiuto dal diretto interessato, la rappresentanza è sempre ammessa. Ciò porta ad escludere dal potere rappresentativo gli atti strettamente personali, quali il testamento, li matrimonio e in genere i negozi familiari.
Bessone : l’apparente rappresentato è tenuto agli adempimenti nei confronti dell’apparente rappresentante, qualora il rapporto precedente tra i due abbia ingenerato nel terzo l’incolpevole convinzione di un rapporto di rappresentanza del “falsus procurator”.
Natoli :sostiene l’autore che scomponendo e analizzando la dinamica del rapporto rappresentativo, si configura più che un potere sul versante interno, un dovere o al più di una facoltà e, su quell’esterno, una legittimazione rappresentativa.
BIbliografia
F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2001
M. Bessone, Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi, in nota a sentenza a Cass., civ., 1964 n. 780, in Riv. Dir. Civ., 1967.
P. D’amico, in La rappresentanza, Diritto civile, in Enc., Giur., Trecani, Roma, 1991, vol XXV.
A. Torrente e P. Schlesinger, in Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2004, XVII ed.
R.Garofoli- G.Alpa, in Manuale di diritto civile, Nel diritto ed., II ed., 2011.
Sentenza
Cass. Civ. 2010 n. 17243
Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 12.11.1999 l’Associazione I.S.K.O.N. Roma – Congregazione per la Coscienza di Krishna, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Roma, la Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, e premesso che in forza di una falsa delibera assembleare dell’11.12.96 era stato concesso all’allora presidente A.G. l’apparente mandato di procedere alla donazione della quota di partecipazione del 99% della società Bhumi srl alla costituenda confederazione convenuta; e premesso altresì che con rogito in data 13.02.97 lo stesso G., nella qualità di cui sopra, procedeva alla stipula della suddetta donazione in favore della Confederazione stessa; tutto ciò premesso, chiedeva che il giudice adito dichiarasse l’inesistenza e/o inefficacia o invalidità del predetto negozio o in subordine che dichiarasse ed accertasse in applicazione dell’art. 786 c.p.c. la sopravvenuta inefficacia dell’indicata donazione. Precisava peraltro di avere convenuto in separato giudizio, avanti al Tribunale di Viterbo il menzionato G. per sentire dichiarare ed accertare la completa ed assoluta falsità dell’indicato documento posto a base dell’atto di donazione in parola. Si costituiva la Confederazione deducendo in specie la validità del verbale dell’11.12.96 e che comunque l’eventuale sua falsità non poteva incidere sui diritti acquistati da terzi in buona fede. Con sentenza in data 10.02.02, il tribunale di Roma rigettava la domanda applicando in favore della convenuta i principi in tema di affidamento e della tutela del terzo ai sensi degli artt. 1393 e 1398 c.c., e condannando l’associazione attrice al pagamento delle spese processuali, Avverso l’indicata decisione quest’ultima proponeva appello insistendo nelle domande in precedenza formulate; nel giudizio si costituiva la Confederazione insistendo per la conferma della sentenza impugnata. L’adita Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 557/04 depos. in data 3.02.04 rigettava la proposta impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ribadiva la Corte che la tutela concessa al terzo che senza colpa aveva confidato nella sussistenza della situazione di apparente rappresentanza della ISKON Italia, prescindeva dal carattere colposo del comportamento (peraltro nella fattispecie configurabile) di chi aveva ingenerato la situazione stessa. Avverso la suddetta decisione l’Associazione I.S.K.O.N. Roma propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso la Confederazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente eccepisce la “nullità del procedimento”, in conseguenza della nullità della procura rilasciata dalla convenuta Confederazione Naz. delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 1° grado. Si deduce che tale scritto difensivo non contiene alcun elemento idoneo a consentire l’accertamento dell’identità personale del soggetto che ha conferito il mandato, sottoscrivendo la procura a margine dell’atto e quindi i poteri rappresentativi del medesimo, in quanto il relativo nome non è menzionato e la firma è illeggibile.
La censura è inammissibile, in quanto non proposta nei precedenti gradi del giudizio.
Peraltro la S.C. ha ribadito in proposito che “…l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede (Cass. Sez. U., n. 4814 del 07/03/2005). Nella fattispecie peraltro il nome del legale rappresentante della Confederazione Massimo Brioli risulta sia nella sottoscrizione dell’incarico al difensore sia nella stessa comparsa di risposta dove è indicato più volte il nome e la qualifica del sottoscrittore.
Con il 2° motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1393 e 1398 c.c.; nonché l’omessa e contraddittoria motivazione.
Si deduce che il principio dell’apparenza del diritto trova applicazione solo quando l’apparente rappresentato abbia ingenerato nel terzo, mediante il proprio comportamento, la ragionevole convinzione della sussistenza di un reale rapporto di rappresentanza, per cui l’apparente rappresentato sarà tenuto a far fronte agli obblighi assunti a suo nome. Nel caso di specie – secondo il ricorrente – la Confederazione per invocare la tutela della rappresentanza, avrebbe dovuto provare che la ISKON Roma, in quanto presunta rappresentata, avrebbe posto in essere un comportamento negligente, tale da ingenerare nella donataria il giusto convincimento che l’atto di donazione fosse espressione della volontà dei soci.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
In effetti la S.C. ha più volte ribadito che… “Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass. n. 15743 del 13/08/2004; Cass. n. 2725 del 8.2.2007; Cass. n. 13084 del 14.07.2004; Cass. n. 204 del 10.01.2003).
Nel caso in esame siffatto accertamento però, contrariamente all’assunto della ricorrente, è puntualmente intervenuto ad opera del giudice di merito. Infatti la Corte territoriale ha osservato che il giudice di prime cure aveva correttamente individuato, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo dell’ente rappresentato ravvisabile “nel lungo lasso temporale intercorso fra la donazione e la reazione del donante, incredibilmente intervenuta a distanza di oltre due anni dal compimento della prima”. “Tale tardività” – ha ancora sottolineato il giudice d’appello – “implica quanto meno una negligenza dell’Associazione per non aver vigilato sull’operato del proprio presidente e non aver controllato l’attività negoziale per un cosi lungo lasso di tempo, tanto più che era nota tra gli associati la volontà delle varie congregazioni di dar vita ad una Confederazione nazionale la cui costituzione peraltro non era contestata”. Peraltro siffatta valutazione del giudice di merito è incensurabile in questo giudizio di legittimità essendo sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.
Passando all’esame del terzo motivo, con esso si eccepisce “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione”. Deduce l’esponente che la Corte romana sarebbe incorsa nel denunciato vizio per avere escluso la rilevanza del giudizio instaurato dalla ricorrente presso il Tribunale di Viterbo per la dichiarazione della falsità della deliberazione assembleare dell’11.12.96. Tale domanda è stata accolta da quel giudice con sentenza n. 510/2002 ed è passata in giudicato. Si sostiene che nel caso di rigetto del presente ricorso per cassazione “ci troveremmo in presenza di giudicati confliggenti in relazione alla situazione di diritto creatasi”.
La doglianza è priva di pregio e del tutto inconferente. Intanto non è dato comprendere quali siano le norme di legge violate e come possono configgere giudicati relativi a giudizi completamente diversi, intercorsi non tra le stesse parti (nella causa decisa dal tribunale di Viterbo la Confederazione è del tutto assente). La questione dell’accertata falsità del documento non ha alcuna rilevanza nel caso in esame come del resto stabilito dai giudici di merito per cui non può dar luogo ad alcuna pregiudizialità. Infatti la questione della validità dell’assemblea della ISKON Roma dell’11.12.96 non ha avuto alcun rilevo sulla validità del contratto stipulato con la Confederazione, atteso peraltro che, come si è prima argomentato, il terzo contraente ha solo la facoltà e non l’obbligo di controllare ai sensi dell’art. 1393 c.c. i poteri di colui che si qualifichi come rappresentante (Cass. n. 6301 del 30.03.2004).
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.