VALORE DELLA CAUSA E ONORARIO IN MATERIA EREDITARIA
Corte di Cassazione, sezione II,sentenza 6765 del 04.05.2012
di Filomena Agnese Chionna
Massima
-La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda.
– Il valore delle cause di divisione, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al difensore, non va determinato a norma dell’art. 12, ultimo comma, c.p.c., per il riferimento fatto in via generale a detto codice dall’art.6, comma primo, D.M. n. 127 del 2004, in quanto il medesimo art. 6 deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della quota o dei supplementi di quota in contestazione. L’interpretazione suddetta è aderente alla lettera ed alla ratio della norma, posto che l’opposta interpretazione viene a disancorare, il valore della causa da quella dell’interesse in concreto perseguito dalla parte.
– L’azione di riduzione, seppure deversa e prodromica rispetto all’azione di divisione, in quanto è diretta a ricostruire l’asse ereditario, di regola attraverso la dichiarazione di inefficacia di dterminati atti, in mancanza di una normativa espressa sul modo di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, soggiace alla medesima disciplina relativa alle cause di divisione, alla stessa applicabile per analogia.
Il fatto
Con ricorso l’avvocato esponeva che la parte avesse omesso il pagamento della parcella, in relazione alle prestazioni professionali aventi ad oggetto questioni ereditarie concluse con sentenza parziale. Si richiedeva il pagamento della somma oltre accessori di legge, considerato il raddoppio degli onorari massimi del D.M. n. 127 del 2004 ex art. 5, comma 2; avuto riguardo al risultato del giudizio e agli “indubbi vantaggi” conseguiti dalla propria assistita. Assumendo che il valore della causa controversia fosse stato rapportato a quello stimato dell’asse ereditario oggetto di detti giudizi. Lo stesso professionista aveva rinunciato al mandato presentando la parcella per il lavoro svolto. La parte avversa costituendosi non contestava le prestazioni indicate in detta parcella ma ribadiva il valore indeterminabile della causa in relazione a quanto riportato nell’atto di iscrizione a ruolo, sia per la complessità di valutazione dell’asse ereditario. In particolare la parte deduceva l’eccessivo importo della parcella non ricorrendo i presupposti per il raddoppio dell’onorario. Il Tribunale rilevava che la causa fosse da ritenersi di valore indeterminabile tenuto conto dell’impossibilità di stimare il patrimonio relitto e la compresenza di diverse domande. Escludeva il raddoppio degli onorari essendo state rigettate tutte le domande e nessuno degli avvocati, nelle rispettive note, avesse proposto il raddoppio degli onorari. Con ordinanza il Tribunale di Milano liquidava l’opera professionale, avverso tale ordinanza viene proposto ricorso per Cassazione ai sensi ex art 111 Cost. La Corte accoglie il ricorso.
Questione giuridica
– Il tribunale aveva erroneamente ritenuto la causa di valore indeterminabile facendo riferimento alla dichiarazione resa ai fini del pagamento del contributo unificato. La decisione impugnata si poneva in contrasto al principio secondo il quale: “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario della cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda (Cass 4994/2008 e 5715/2007).
– Il valore indeterminabile della causa non era desumibile dalla compresenza in giudizio di diverse domande configgenti, dovendosi cumulare il valore delle domande proposte da ciascuna parte, ed in caso di domande riconvenzionale di maggior valore, farsi riferimento al valore di questa. La Corte affermava che il carattere autonomo e configgente delle domande non comportasse il valore indeterminabile della causa. Il principio ispiratore della tariffa forense afferma che i compensi devono essere proporzionati al lavoro all’impiego che la causa nel suo complesso richiede così da non comportare in caso di cumulo di una domanda di valore indeterminabile e una determinabile di grande valore la liquidazione di un onorario inferiore a quello liquidabile in relazione a quest’ultimo. Non assumono alcun valore le “oscillazioni” del valore della causa ravvisabili anteriormente alla proposizione della domanda. Nel caso di domanda riconvenzionale occorre fare riferimento a quest’ultima se di valore superiore(Cass 10758/2008) senza procedersi al cumulo con altre domande (Cass 19065/2006; 7239/005; 1202/2003). Nell’ambito di ciascuna domanda i capi che non siano alternativi o subordinati vanno, sommati tra loro, se proposti contro la medesima parte, attribuendo al capo di domanda di valore indeterminabile il valore prescritto dall’art. 6, comma 5 del suddetto D.M. e applicando lo scaglione tabellare corrispondente alla somma fra lo stesso e quello degli altri capi (Cass 10758/2008).
-Il Tribunale nell’escludere il raddoppio dell’onorario non aveva considerato l’esito positivo della causa. Vi è la possibilità di una maggiorazione facoltativa e discrezionale di congruità dell’onorario in relazione ai vantaggi conseguiti nonché alla straordinaria importanza della causa. In maniera del tutto generica il Tribunale aveva affermato che trattandosi di una comune causa ereditaria pur se complessa aveva richiesto notevole impegno professionale, i difensori delle altre parti non avendo chiesto il raddoppio dell’onorario.
Normativa di riferimento
Art 10 c.p.c. Determinazione del valore
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti (…)
Art 12 c.p.c. (…) Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art 15 c.p.c. (…) Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
D.M. n. 127 del 2004 all’articolo 5 sancisce: “Per gli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti (.…)
L’articolo 6 prevede: “Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. (…) Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso (…) per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.