Ordinanzache sembra essere una decisione-trattato che rivisita la struttura dell’illecito civile.

 

L’illecito civile si compone di due elementi essenziali: il fatto illecito (il quale a sua volta si compone della condotta, dell’evento e del nesso causale), e il danno ingiusto. Quest’ultimo deve essere causalmente collegato al fatto illecito, e deve consistere in una perdita patrimoniale o non patrimoniale. In mancanza di esso, non può sorgere l’obbligazione risarcitoria, ancorché si sia dimostrata la sussistenza di una condotta colposa e della lesione di un interesse personale e patrimoniale della vittima.


– Nel caso di diffamazione commessa a mezzo della televisione, tanto nel caso di trasmissione in diretta che in quello di trasmissione in differita, il luogo in cui è sorta la l’obbligazione risarcitoria in capo alla vittima non è quello in cui il programma è stato trasmesso, ma quello in cui la vittima aveva il domicilio al momento della trasmissione. Ne consegue che il giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento è, ai sensi dell’art. 20 CPC, il giudice del luogo del domicilio della persona diffamata.
Ecco il documento:

§§§
Cass. civ. Sez. III, Ord., 01-12-2004, n. 22586

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE Territorio (competenza per) in genere (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE Danno non patrimoniale
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
RADIOCOMUNICAZIONI Televisione in genere
RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente
Dott. PERCONTE LICATESE Renato – Consigliere
Dott. LO PIANO Michele – Consigliere
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
RTI RETI TELEVISIVE ITAL SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, difese dagli avvocati MICHELINA GRILLO, PAOLA CATERINA PASQUA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
VITA ERNESTO, MENTANA ENRICO, FEDE EMILIO, LIGUORI PAOLO, RUBINI STEFANO;
– intimati –
e sul 2^ ricorso n. 05393/03 proposto da:
FEDE EMILIO, LIGUORI PAOLO, MENTANA ENRICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 60, domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo presso lo studio dell’avvocato STEFANO PREVITI, che li difende unitamente all’avvocato CATERINA PAOLA PASQUA, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
RUBINI STEFANO, VITA ERNESTO, elettivamente studio dell’avvocato RAFFAELE ALBERICI, che li difende unitamente all’avvocato DOMENICO GIUSEPPE CARULLO, giusta delega in atti;
– resistente –
e contro
RETI TELEVISIVE ITALIANE RTI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4231/02 del Tribunale di BOLOGNA, sezione terza civile, emessa il 3 settembre 2002, depositata il 31/12/02; RG. 2865/2001. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/11/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto, si dichiari la competenza del Tribunale di Roma ed in via alternativa del Tribunale di Milano; in via subordinata investa della relativa questione le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte previa rimessione al Primo Presidente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ORDINANZA

1. Stefano Rubini e Vito Ernesto, premesso che il 6.6.2000 le edizioni della mattina dei telegiornali nazionali TG5 TG4 e Studio Aperto di proprietà della R.T.I. s.p.a avevano dato la notizia, reiterata nel corso dei successivi telegiornali, che essi, imprenditori di Bologna erano stati tratti in arresto dalla DIA per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco e che i loro patrimoni erano stati posti sotto sequestro; che detta notizia non era vera, – che essi avevano subito un danno non patrimoniale al loro onore ed alla loro reputazione, tenuto conto anche del clamore provocato dalla notizia, in particolare, ma non esclusivamente nella loro regione, convenivano davanti al tribunale di Bologna la R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., Paolo Liguori, Emilio Fede ed Enrico Mentana, quali direttori, rispettivamente, del TG Studio Aperto, del TG 4 e del TG 5, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno non patrimoniale. Si costituivano i convenuti ed eccepivano, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del tribunale di Bologna. Il tribunale, con sentenza non definitiva depositata il 31.12.2002, dichiarava la propria competenza.
Avverso questa sentenza hanno presentato ricorso per regolamento di competenza Paolo Liguori, Emilio Fede ed Enrico Mentana.
Ha presentato autonomo ricorso per regolamento di competenza anche la R.T.I..
1.2. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
La R.T.I. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 1182 c.c., e 595 c.p..
Gli altri ricorrenti con un primo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. nonchè la manifesta contraddittorietà ed illogicità dell’interpretazione delle norme sulla competenza, mentre con un secondo motivo lamentano la mancanza di motivazione e contraddittorietà in relazione all’applicazione dell’art. 30 della L. 6 agosto 1990, n. 223.
In particolare, tutti i ricorrenti lamentano che sia stata rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, con cui erano stati indicati il tribunale di Roma o in alternativa quello di Milano, come competenti a norma dell’art. 20 c.p.c., in quanto sedi degli studi televisivi da dove erano stati diffusi i telegiornali e quindi luoghi in cui era stato commesso il fatto diffamatorio, giusta la giurisprudenza di questa Corte, mentre la sentenza impugnata ha erratamente identificato il locus commissi delicti con il domicilio dell’offeso danneggiato.
2. Ritiene questa Corte che sia competente per territorio a decidere la causa in esame il tribunale di Bologna. Il problema che si pone sta nell’individuare il foro territoriale facoltativo, di cui all’art. 20 c.p.c. costituito dal “luogo in cui è sorta…l’obbligazione dedotta in giudizio” – quando si tratta di obbligazione di risarcimento del danno e di fatti illeciti con eventi dannosi territorialmente diffusi, o a raggiera, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, ed in particolare quando si tratta di danno alla reputazione causato con il mezzo (di comunicazione di massa) televisivo.
In assenza di una disposizione normativa specifica su detta competenza (che invece esiste per l’illecito penale, come in seguito si vedrà), la soluzione della questione deve necessariamente passare attraverso l’interpretazione della norma generale di cui all’art. 20 c.p.c., in parte qua, da effettuarsi nel rispetto dei principi costituzionali, segnatamente gli artt. 24 e 25 Cost., tenendo conto della struttura dell’illecito aquiliano, del mezzo tecnico (con cui il danno viene inferto) e delle linee tendenziali dell’ordinamento in ipotesi affini.
3.1. Relativamente all’art. 25 della Costituzione, come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998 n. 176; sentenza 12 giugno 1992 n. 269), il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e “a posteriori”, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall’art. 25 comma 1 Cost., ma non anche qualora l’identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un “discrimen” della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti.
Nel precetto dell’art. 25 Cost. non vi è anche quello dell’unicità del giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all’art. 20 C.P.C., già in astratto, sarebbe incostituzionale, poichè essa prevede almeno altri due giudici competenti territorialmente (quello del forum destinatae solutionis e quello del forum commissi delicti), oltre quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 C.P.C., rimettendo all’attore la scelta del giudice da adire. 3.2. Tuttavia, la precostituzione del giudice si deve sempre sostanziare nella identificazione preventiva del giudice (o anche di più giudici, ma sempre predeterminati) tra i diversi organi giudicanti.
Perciò, ove il danno si produca ovunque, tenuto conto della diffusione del sistema televisivo, non si può ritenere, come sostenuto da parte della giurisprudenza e della dottrina, che, siccome la lesione del diritto alla reputazione si verifica in tutti i luoghi in cui avviene la ricezione della notizia, in base all’art. 20 c.p.c. competente è ciascun giudice del luogo in cui è avvenuta la divulgazione idonea a pregiudicare l’altrui diritto.
Infatti, questa tesi rende impossibile la preventiva identificazione del giudice territorialmente competente, sotto il profilo del luogo in cui è sorta l’obbligazione, poiché tutti i giudici sono egualmente competenti, e così incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente “ambulatoria” la competenza territoriale, attribuendo all’attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta (criticamente detta: forum shopping).
3.3. Né si può sostenere che, proprio al fine di evitare ciò, e quindi di evitare un’interpretazione talmente estensiva del “luogo…in cui è sorta l’obbligazione”, detto foro facoltativo nella specie non si applica, come sostenuto da qualche autore, sia pure in relazione ad altro mezzo di comunicazione di massa (Internet).
A parte il rilievo, già di per sè negativo, che attraverso questa via si finirebbe in una sorta di interpretazione abrogante, va rilevato che essa presenta seri dubbi di violazione del dettato costituzionale di cui all’art. 24 Cost., in quanto il soggetto, danneggiato nella sua reputazione attraverso il mezzo televisivo, vedrebbe ridotta la sua possibilità di scelta difensiva del giudice da adire, in relazione al mezzo offensivo utilizzato dal danneggiante. Ciò sarebbe tanto più grave se si considera che lo stesso Giudice delle leggi ha ritenuto che tra il diffamatore con il mezzo televisivo e chi si trova a subirne le conseguenze esiste “un evidente squilibrio di posizioni” (Corte Cost. 23 febbraio 1996 n. 42).
4.1. Si rende necessario a questo punto esaminare quale sia stata la soluzione adottata da questa Corte in tema di individuazione del foro facoltativo, costituito dal “luogo…in cui è sorta l’obbligazione” da responsabilità aquiliana (c.d. forum commissi delicti), in casi di danni diffusi in vari luoghi, attraverso mezzi di comunicazione di massa. Pur essendo variegate le risposte date, in relazione al mezzo con cui è stato causato il danno, è risultata chiara l’esigenza di rispettare i suddetti canoni costituzionali e quindi l’esigenza di fissare dei criteri oggettivi, in base ai quali poter identificare preventivamente quale sia il giudice competente, avuto riguardo al “luogo…in cui l’obbligazione è sorta”. 4.2. In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, la consolidata giurisprudenza di questa Corte sostiene che territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 2 agosto 2000 n. 10120; Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 24 novembre 1999 n. 13042; 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. 16 maggio 1995, n. 5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269).
4.3. In questo caso, infatti, la più risalente giurisprudenza penale, che si pone all’origine dell’orientamento secondo cui il luogo della stampa è il luogo in cui si è verificato l’evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla l. 2 febbraio 1939, n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità dell’autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1 marzo 1972, Irace, – Cass. pen. 21 maggio 1974, Ferraresi). La giurisprudenza civile di legittimità (segnatamente Cass. 24 novembre 1999, n. 13042) ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i principali riferimenti normativi, costituiti dall’art. 25 Cost.
(inviolabilità del giudice naturale), dall’art. 2043 c.c. (clausola generale di responsabilità aquiliana) e dall’art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura alla diffusione sull’intero territorio nazionale), l’individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio) non può prescindere dall’esigenza di stabilire un principio unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.
4.4. Sulla scorta di tali premesse, l’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato rileva che l’evento dannoso, allorquando consista nella lesione di diritti della personalità, non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio – inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali – ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa. La diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale impone, allora, di ancorare la scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione prescinda dall’accertamento di elementi variabili, quale è il domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell’intervallo intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell’azione. Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il periodico è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto.
5.1. In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e/o morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l’inserimento di frasi offensive nella rete telematica (“internet”), attraverso un “newsgroup”, questa Corte ha invece statuito che il luogo in cui è sorta l’obbligazione, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’evento diffamatorio, e che quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso aveva il proprio domicilio all’epoca del fatto, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano i pregiudizi consequenziali all’offesa alla reputazione (Cass., ord. 8 maggio 2002 n. 6591, cui espressamente si richiama la sentenza impugnata).
5.2. Questa decisione si fonda anzitutto sulla considerazione che nella struttura dell’illecito civile, l’obbligazione sorge solo allorché si verifica il danno consequenziale al fatto illecito, patrimoniale o non patrimoniale; che, data la particolare natura del mezzo telematico, detto danno può verificarsi dovunque un visitatore sia entrato nel sito Web; che l’esigenza di evitare un’eccessiva ambulatorietà del foro comporta che, salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato con la sua domanda, detti danni, se sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso. Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano all’offeso, danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.
6.1. In tema di responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale effettuata con il mezzo televisivo, questa Corte ha statuito che l’obbligazione sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell’uno e dell’altro, il forum commissi delicti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 c.p.c., deve essere individuato con riguardo al luogo in cui l’evento di danno si è verificato (Cass. 5 giugno 1991 n. 6381; principio costantemente affermato in tema di siffatta ipotesi di responsabilità extracontrattuale: Cass. 28 ottobre 1997 n. 10582;
Cass. 14 dicembre 1989 n. 5625; Cass. 23 dicembre 1987 n. 9635; e Casa. 20 marzo 1998 n. 2932, la quale ultima ha anche affermato che, per la lesione dei diritti personali o all’immagine, la competenza per territorio va, invece, individuata nel luogo ove il soggetto leso ha la sua sede).
6.2. Va segnalata anche Cass. 9 ottobre 2001, n. 12368, secondo cui la competenza territoriale per l’azione risarcitoria da concessione abusiva del credito, spetta al giudice del luogo ove l’evento dannoso si è verificato, da identificarsi nel luogo ove ha sede l’impresa.
7.1. In tema di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, questa Corte ha statuito che è competente a decidere la causa, con riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitola, a norma dell’art. 20 c.p.c., il giudice del luogo dove sono situati gli studi televisivi nei quali è stato realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto e si concretizza così l’illecito nella sua interezza (Cass. 14 giugno 2000, n. 9369; Cass. 9 giugno 2000, n. 7899).
7.2. L’orientamento richiama i principi sopra detti in tema di competenza territoriale per responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa ed osserva anche che non osta a tale attribuzione di competenza, in riferimento al forum delicti di cui all’art. 20 c.p.c., la previsione dell’art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è dato dal luogo di residenza della persona offesa; che si tratta infatti di norma speciale relativa alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all’individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.
8.1. Ritiene questa Corte di dover rivisitare la soluzione della questione della localizzazione del danno da trasmissione televisiva ai fini dell’art. 20 c.p.c., rispetto ai due precedenti arresti, fondati sulla trasposizione in sede di responsabilità aquiliana da trasmissione televisiva dei principi risalenti nei decenni in tema di danni civili da diffamazione a mezzo stampa, poiché in questo senso militano la nuova concezione della struttura dell’illecito civile, la peculiarità del mezzo televisivo rispetto alla stampa, la linea di tendenza dell’ordinamento nazionale e comunitario nella tutela – anche ai fini del foro – della c.d. parte debole.
Occorre anzitutto intendersi su quali siano gli elementi strutturali dell’obbligazione da responsabilità aquiliana, per poi passare ad esaminare quale sia il luogo in cui l’obbligazione sorge.
A questo proposito, per lungo tempo si era ritenuto che il luogo, in cui sorgeva detta obbligazione, fosse quello in cui si era verificato l’evento lesivo, concetto espresso nella locuzione “forum commissi delicti”.
Detta formula risentiva dell’elaborazione penalistica in tema di struttura dell’illecito aquiliano, per cui gli elementi essenziali erano costituiti da una condotta, dal nesso causale e da un evento lesivo, e lì dove si era verificato l’evento lesivo, si riteneva perfezionata la fattispecie e quindi sorta l’obbligazione.
Sotto questo profilo competenza penale e civile finivano spesso per coincidere, donde la locuzione suddetta. Sennonché condotta, nesso causale ed evento lesivo, al più, perfezionano solo la fonte dell’obbligazione, cioè il “fatto illecito” di cui all’art. 1173 c.c., ma non danno luogo ancora all’obbligazione risarcitoria (a tal fine va, anzi, rilevato che sembra corretta la tesi di chi sostiene che in assenza di danno ingiusto, nell’ambito della responsabilità aquiliana neppure può parlarsi di “fatto illecito”, ma solo di fatto).
8.2. L’insufficienza del tradizionale recepimento della elaborazione penalistica è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anziché al fatto.
In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. E tuttavia un “fatto” è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga, giacché l’imputazione del danno presuppone l’esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad un soggetto chiamato a risponderne.
Il “danno” rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o evento dannoso, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.
Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l’idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale è analoga a quella penale, artt. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria. A questo secondo momento va riferita la regola dell’art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che “siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo.
Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come condotta, nesso causale ed evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria.
8.3. La stessa figura del danno-evento, sostenuta a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 184/1986 per il danno alla salute e poi estesa in alcune pronunzie, anche alla lesione di altri valori della persona umana costituzionalmente garantiti, ed a cui fa ancora riferimento l’ordinanza di questa Corte n. 6591 del 2002, cui si riporta la sentenza impugnata, è da ritenere definitivamente superata, a seguito del nuovo orientamento di questa Corte (introdotto con le sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003), che ha ritenuto risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., come danno non patrimoniale, ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dal quale derivino pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
Questo orientamento ha ritenuto (con riferimento a principi già espressi da Corte Cost. n. 372/1994) che anche in questo caso il danno risarcibile non è la lesione in sè del valore costituzionalmente garantito (e quindi l’evento lesivo), ma è il pregiudizio consequenziale, anche se di natura non patrimoniale (l’orientamento suddetto è stato confortato da Corte Cost. n. 233 del 2003).
8.4. Se sussiste solo il fatto lesivo (condotta, nesso ed evento lesivo) di una posizione meritevole di tutela (secondo i principi affermati da S.U. n. 500/1999) e, tuttavia, non vi è il danno consequenziale (sia esso patrimoniale o non patrimoniale), non vi è obbligazione risarcitoria, poichè l’illecito civile ha due componenti: il fatto lesivo ed il danno consequenziale a questo.
Non è sufficiente, ai fini del sorgere della responsabilità aquiliana, la mera idoneità (o potenzialità)del fatto a produrre un danno.
In altri termini, il danno civilmente risarcibile è conseguenza del fatto lesivo e, insieme a quest’ultimo, è una delle due componenti dell’illecito civile.
Correttamente, quindi, la dottrina recente accentra nel danno l’elemento catalizzatore dell’insorgenza dell’obbligazione del risarcimento da illecito: la stessa dizione letterale di obbligazione da risarcimento del danno sembra individuare descrittivamente nel danno un prius rispetto al determinarsi dell’obbligazione.
8.5. Così ricostruita la struttura dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, è agevole concludere che il legislatore nel fissare la competenza territoriale facoltativa, di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta l’obbligazione, ha finito per individuare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno risarcibile e non il fatto potenzialmente idoneo a produrlo.
Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore: gran parte degli ordinamenti del civil law (ad esempio quello francese, portoghese e tedesco, ma non quello belga) individuano la competenza con riferimento al luogo del fatto. Lo stesso nostro Codice della navigazione, per i sinistri marittimi avvenuti nel mare territoriale, fissa la competenza del tribunale nella cui circoscrizione “è avvenuto il fatto” ( art. 590 cod. nav.).
8.6. Da ciò consegue inevitabilmente, ai fini dell’individuazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., che il luogo in cui sorge l’obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana non è il luogo in cui si è verificato il fatto (inteso come condotta, nesso di causalità materiale ed evento lesivo), ma il luogo in cui si è prodotto il danno consequenziale patrimoniale o non patrimoniale. Sotto questo profilo si giustifica quindi la posizione di chi ritiene più corretto parlare di forum damni piuttosto che di forum commissi delicti.
9.1. Premesso ciò in tema di struttura dell’illecito civile, e passando ad esaminare il mezzo televisivo, con cui si provoca il vulnus della reputazione, va osservato che esso non necessariamente si realizza “anzitutto” nel luogo in cui si trovano gli studi televisivi, nei quali il programma è effettuato.
Come è noto il programma televisivo può essere trasmesso in c.d.
“diretta”, in c.d. “diretta differita” o come “programma registrato”.
Nella prima ipotesi la lesione della reputazione si realizza nello stesso momento sia nel luogo in cui ai trova lo studio televisivo sia in tutti gli altri luoghi in cui la trasmissione è irradiata istantaneamente, con la conseguenza che non esiste un luogo in cui l’evento lesivo della reputazione si realizza prima che altrove.
Nel caso di trasmissione in “diretta differita” (che altro non è che una registrazione puntuale della trasmissione senza alcuna forma di montaggio e che può essere trasmessa, sia a distanza di tempo, sia con il sistema di differimento anche di pochi minuti, nel mentre la registrazione dell’ulteriore parte del programma è ancora in atto – c.d. delay broadcasting), come nel caso di trasmissione di programma registrato (e quindi oggetto di montaggio tra i vari pezzi), l’evento lesivo della reputazione certamente si realizza anzitutto nel luogo dove il programma è registrato, stante la presenza in quel luogo quanto meno degli addetti alla registrazione, alla cui presenza la diffamazione è stata consumata.
In questo luogo risulta pertanto consumato il reato di diffamazione.
9.2. Sennonché, come sopra detto, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, elemento essenziale è il danno consequenziale all’evento lesivo e non la semplice idoneità del fatto a produrre detto danno.
Detto danno consequenziale, in tema di lesione del diritto alla reputazione può essere sia di natura patrimoniale (se attinente alla reputazione professionale-commerciale) sia di natura non patrimoniale, inteso quest’ultimo come pregiudizio della reputazione che il soggetto gode quale persona umana, tra gli altri consociati, (altrimenti detto onore e prestigio), che, essendo un valore costituzionalmente garantito a norma dell’art. 2 Cost. (Cass. 10 maggio 2001 n. 6507; Cass. ord. N. 6591/2002) è tutelatale in sede civile anche a prescindere dalla stessa esistenza di un reato (Cass. n. 8827 e 8828 del 2003, sopra richiamate).
Ciò che occorre ribadire è che in entrambi i casi il danno si pone come perdita o, più in generale, come pregiudizio negativo conseguente alla lesione della reputazione. Quindi bisogna individuare il luogo in cui si è verificato il danno-conseguenza, costituente la perdita o il pregiudizio, patrimoniali o non, subiti dal danneggiato.
9.3. Orbene, ai fini della competenza per territorio, nel caso di domanda di risarcimento del danno da lesione della reputazione attraverso una “trasmissione televisiva”, non rileva se il programma sia stato trasmesso “in diretta”, “in differita” ovvero “in registrata” e quindi la contestualità o meno tra la predisposizione del programma e la sua trasmissione.
In ciò si pone un’ulteriore distinzione tra la tutela civilistica del danno aquiliano e quella penale per reato di diffamazione:
quest’ultimo risulta già consumato con la registrazione del programma, se ad essa hanno partecipato più persone, anche se solo successivamente poi viene trasmesso, e la trasmissione stessa ne costituisce solo un aggravante, rilevante a norma dell’art. 595, c. 3, c.p. e dell’art. 30, c. 4, l. n. 223/1990.
Al soggetto offeso è data solo la possibilità di scegliere se presentare la querela o meno, ma non gli è data la possibilità di richiedere che si proceda solo per una parte del reato; anzi non gli è data neppure la possibilità di chiedere che si proceda solo nei confronti di alcuni dei coautori del reato e non di altri (artt. 123, 124, c. 4, 155, c. 2, c.p.).
9.4. Quando la domanda è proposta per il risarcimento del danno che l’attore sostiene d’aver subito a causa dell’offesa alla sua reputazione arrecata dalla trasmissione televisiva, la domanda individua come fatto illecito, quanto alla condotta, la messa in onda della trasmissione diffamatoria e, quanto al pregiudizio (danno ingiusto), proprio quello conseguente a tale trasmissione.
In altri termini, con la domanda l’attore-danneggiato specifica per quale fattispecie di illecito agisce in giudizio: egli non richiede il risarcimento del pregiudizio alla sua reputazione che si è determinato nel corso della produzione e registrazione del programma o che da ciò potrebbe in seguito derivargli; si riferisce invece alla trasmissione del programma ed al danno effettivamente conseguente alla diffusione televisiva.
La registrazione e la produzione del programma potrebbero anche essersi verificate molto tempo addietro e potrebbero anche essere a lui note (ad esempio per avervi partecipato): ma non è di questo che egli si duole, ma della messa in onda (e cioè della trasmissione) del programma e del danno conseguente.
Ritenere che il danno si è già verificato al momento stesso della produzione del programma, indipendentemente dalla sua diffusione televisiva, significa individuare un fatto ed un danno ingiusto diversi da quelli dedotti in giudizio dall’attore.
Pertanto, se l’attore agisce per il risarcimento del danno conseguente alla lesione della reputazione avvenuta con trasmissione televisiva, lo stesso fa valere il danno conseguente non alla produzione del programma, ma alla diffusione dello stesso attraverso il mezzo televisivo. La conseguenza di ciò è che in questo caso non vi è differenza tra trasmissione in diretta, registrata o differita.
Il momento della produzione del danno fatto valere è quello relativo alla messa in onda del programma stesso ed il luogo in cui sorge l’obbligazione risarcitoria è quello in cui si è verificato il pregiudizio in danno dell’attore.
9.5. Proprio perché questo danno è diffuso e contestuale, come è diffusa e contestuale la ricezione della trasmissione televisiva, si ripresenta l’esigenza di evitare “l’ambulatorietà” della competenza territoriale e di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, basato sul luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio (ai sensi dell’art. 20 c.p.c., rimanendo fermi – ovviamente – il forum destinatae solutionis di cui allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.), già avvertita da questa Corte in tema di danni alla reputazione commessi attraverso la stampa.
Sennonché, mentre in quella sede tale esigenza è stata risolta sulla base della presunzione di priorità temporale di diffusione del giornale, e quindi di pubblicità della notizia, nel luogo in cui il giornale veniva stampato e sulla base della potenzialità dannosa di tale temporalmente prioritaria diffusione, questo criterio chiaramente non può essere utilizzato nella fattispecie, proprio perchè la trasmissione televisiva è contestuale in tutti i luoghi di ricezione, a prescindere da ogni rilievo della compatibilità, con la struttura dell’illecito civile, della sola potenzialità dannosa del fatto, in luogo del danno effettivo.
10.1. Ritiene questa Corte che, proprio tenendo conto della struttura dell’illecito e del mezzo televisivo con cui è causato il danno civile, come già statuito in sede di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo Internet ed in tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale a mezzo televisione, le predette esigenze rimangono soddisfatte se il luogo in cui è sorta l’obbligazione lo si identifica in quello dove, all’epoca in cui si sono prodotti, il soggetto che ha subito i danni patrimoniali e morali aveva il suo domicilio: ciò perché, essendo il domicilio “la sede principale degli affari e degli interessi” (art. 43, c. 1, c.c.), è quello il luogo “principale” in cui si sono verificati gli effetti negativi, patrimoniali e non, dell’offesa alla reputazione.
In particolare, come ha rilevato la più avvertita dottrina, il pregiudizio scaturente dall’offesa alla reputazione si appalesa intimamente correlato all’ambiente economico e sociale nel quale l’offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione televisiva da parte dei telespettatori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione dell’immagine del soggetto involgente un danno per il medesimo.
10.2. Ciò trova anche un addentellato normativo nel referente costituzionale del diritto alla reputazione, che, come si è detto, è costituito dall’art. 2 Cost.: sotto questo profilo, il diritto alla reputazione costituisce a pieno titolo un diritto inviolabile della persona “nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità”. Poiché la reputazione presuppone necessariamente un rapporto relazionale con gli altri consociati (non potendo essere autoreferenziata, poiché in questo caso si versa in quella che in psicologia è chiamata “autostima”), la principale, anche se non necessariamente unica, sede in cui il soggetto “svolge la sua personalità” è il suo domicilio. A tal fine va osservato che è irrilevante l’obiezione che detto domicilio può mutare tra il momento in cui si è verificato l’evento (rectius: il danno) ed il momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l’obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno.
10.3. Nè questa interpretazione può essere sospettata di incostituzionalità in relazione all’art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poich essa non è altro che l’individuazione del giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dell’art. 20 c.p.c..
10.4. L’interpretazione sin qui prospettata risponde d’altro canto a criteri cui il legislatore appare essersi ispirato anche in altre fattispecie.
Ed a questo riguardo non interessa soffermarsi sul punto se riguardo ad alcuna delle norme che si verranno segnalando potrebbe essere anche praticata una interpretazione analogica. Interessa un dato di ordine sistematico: si tratta di norme che presentano tra loro indubbi punti di contatto, sì da apparire espressione di un indirizzo normativo, caratterizzato dalla sempre più frequente utilizzazione di congegni processuali per attuare la protezione della parte socialmente debole del rapporto, ed in questo quadro dall’impiego dello strumento del foro del domicilio dell’attore, nel caso in cui sia appunto la parte debole del rapporto a chiedere la tutela giurisdizionale.
10.5. Una prima rilevazione in questo senso si può compiere sulla disciplina della competenza giurisdizionale attuata, in ambito comunitario, con la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con la L. 21 giugno 1971, n. 804.
In un sistema in cui criterio generale di collegamento della competenza giurisdizionale è il domicilio del convenuto, più norme danno rilievo al luogo del domicilio dell’attore, con disposizioni che talora individuano immediatamente anche la competenza interna.
Si tratta di norme che tutte possono essere ricondotte al criterio alternativo di consentire un più facile accesso alla giustizia di soggetti che, nel rapporto controverso, si trovano ad esserne la parte più debole: è così, in materia di obbligazioni alimentari, in cui il creditore degli alimenti è ammesso ad agire, in alternativa rispetto ai giudici dello Stato di domicilio del convenuto, davanti al giudice del luogo del proprio domicilio (art. 5, punto 2, Conv.); in materia di assicurazioni, in cui l’assicuratore, può essere convenuto anche davanti al giudice del luogo in cui il contraente ha il proprio domicilio e, qualora si tratti di assicuratore della responsabilità civile, anche davanti al giudice del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso (artt. 8, punto 2, e 9 Conv.); in materia di contratti conclusi dal consumatore, in cui l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti ai giudici dello Stato del consumatore oltre che davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore (art. 14, primo comma, Conv., nel testo originario ed in quello risultante dalla convenzione di adesione del 1978).
Queste disposizioni sono state riprese dal Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (agli artt. 5, punto 2; 9.1., lett. b, e 10; 16.1) ed il considerando 13 al regolamento richiama l’opportunità che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro la parte più debole sia tutelata con norme di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle norme generali.
Nè è senza importanza rilevare che la tutela di queste parti è completata, sul piano processuale, col rendere obbligatorio, per l’altra parte, quando è essa ad iniziare il giudizio, il foro della parte debole (artt. 11 e 14, secondo comma, Conv.; artt. 12, 16.2. e 20.1. Reg.).
Nel quadro di questa disciplina e con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, che qui interessa, non è senza importanza considerare l’interpretazione che dell’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles, è stata data dalla Corte di giustizia, già nella sentenza 30 novembre 1976, c. 21/76, Mines de potasse d’Alsace.
Nell’affermare che luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è sia il luogo dell’azione, sia quello di verificazione del danno, la Corte di giustizia, se pure non si sia richiamata in modo espresso ad esigenze di protezione del danneggiato come parte debole del contratto, ha però osservato che “il decidere nel senso del solo luogo ove il danno si è manifestato porterebbe ad escludere, nel caso in cui il luogo dell’evento generatore non coincida con quello del domicilio della persona ritenuta responsabile, un utile collegamento con la competenza di un giudice particolarmente prossimo alla causa del danno (punto 21), e d’altra parte si avrebbe “come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi” fra la competenza alternativa stabilita dall’art. 5, punto 3, Conv. ed il criterio generale del foro del convenuto stabilito dall’art. 2 Conv.
10.6. Una seconda rilevazione può compiersi sulle disposizioni di derivazione comunitaria in materia di protezione del consumatore, che utilizzano lo schema del foro del domicilio del consumatore come competenza inderogabile per le azioni proposte da e contro lo stesso consumatore: dispongono in tal senso l’art. 12 del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva (CEE) n. 577/85 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; l’art. 14 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; ed ancora, (secondo l’interpretazione che ne è stata data dalle sezioni unite nella sentenza 1 ottobre 2003 n. 14669) l’art. 1469 n. 19 cod. civ., che si colloca tra le disposizioni dettate in attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
10.7. Altre norme si possono richiamare.
Così, in tema di danni da disastri aerei, l’art 33 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge 10 gennaio 2004, n. 12 ha statuito che l’azione per il risarcimento del danno da morte o da lesione del passeggero può essere esercitata nel luogo in cui, al momento dell’incidente, il passeggero aveva la sua “residenza principale”. 11.1. Un ulteriore argomento di sostegno dell’interpretazione prospettata si può trarre dai commi quarto e quinto dell’art. 30 della L. 6 agosto 1990, n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest’ultima attribuito un fatto determinato.
Il Giudice delle leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 febbraio 1996), ne ha trovato la giustificazione nella particolare natura, forza e diffusività, del mezzo impiegato e nell’esigenza d’attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni che, nell’azione diffamatoria consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova, invece, a subirne le conseguenze lesive; sicchè, l’individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (anzichè al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal primo comma dell’art. 8 c.p.p.), appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche. Peraltro, sempre secondo la Corte Costituzionale, il giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l’organo più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata. Infine, nell’ipotesi di accertata sussistenza dell’azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà ottenere nell’ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.
11.2. Tutte le suddette ragioni, in particolare quelle della vicinanza della prova e della persona danneggiata al giudice e dell’attenuazione della sproporzione esistente tra il danneggiante ed il danneggiato, rimangono soddisfatte anche in questa sede di responsabilità aquiliana da danno alla reputazione per effetto di trasmissioni televisive, ove si ritenga – per quanto sopra detto – che “il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio”, ai fini del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., sia il luogo del domicilio del danneggiato.
11.3. Nè si può ritenere che proprio lo speciale intervento del legislatore sulla competenza penale in tema di diffamazione a mezzo trasmissione televisiva dimostri come, senza una specifica disposizione in materia di responsabilità civile, sia impossibile giungere a ritenere competente per territorio il giudice del luogo di domicilio del soggetto che ha subito danni alla reputazione con lo stesso mezzo(cfr. Cass. n. 6399/2000).
Infatti, l’intervento del legislatore era necessario nell’ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo in cui il delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui l’evento si è verificato ( art. 8 c.p.p.).
In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., non è il luogo dell’evento lesivo, ma il luogo del danno conseguente (o se si vuole del successivo evento dannoso), per cui proprio dal coordinamento dell’art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2059 c.p., si giunge alla suddetta interpretazione, senza la necessità di un ulteriore intervento legislativo.
11.4. Non senza considerare che una diversa individuazione del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. per il risarcimento del danno alla reputazione da trasmissione televisiva, esporrebbe a seri dubbi di incostituzionalità l’art. 30 l. n. 223 del 1990, nella parte in cui non prevede eguale competenza territoriale anche per la tutela in sede civile del soggetto offeso.
E’ ovvio che la tutela penale è diversa da quella civile ed è ben vero che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dei diversi istituti processuali, ma ciò sempre nel rispetto del criterio della ragionevolezza (cfr. Corte cost., ordd., 15 luglio 2003 n. 245; 27 marzo 2003 n. 84; 15 marzo 2002 n. 63).
Sennonché, una volta ritenuto che la ratio della competenza territoriale fissata per il reato di diffamazione a mezzo stampa dall’art. 30 della legge n. 223 del 1990 è quella indicata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 42 del 1996 e sopra riportata, poiché identiche ragioni sussistono anche in sede di tutela civile del soggetto offeso-danneggiato, essendo la ratio predetta non peculiare alla natura ed alla funzione della tutela penale, ma connessa alla tutela (nell’ambiente in cui vive) della persona offesa, parte debole nella sproporzione con il mezzo televisivo, diventa difficile ritenere che sia rispettosa del principio della ragionevolezza e che costituisca solo una manifestazione della discrezionalità del legislatore l’opzione normativa del cit. art. 30, che non prevede un’identica competenza territoriale del giudice civile (facoltativa per il danneggiato, che deve esercitare la scelta).
Il sistema si presenta invece in equilibrio, sotto il profilo della legittimità costituzionale, se si ritiene che tale competenza già si desuma dall’art. 20 c.p.c., come sopra ritenuto da questa Corte.
12. Nella fattispecie, ed in applicazione dei suddetti principi di diritto, avendo gli attori richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da loro assunto quale conseguenza di notizie, pretesamene lesive della loro reputazione, diffuse dai telegiornali TG5, TG4 e Studio Aperto, in relazione al clamore provocato dalla notizia, in particolare, ma non esclusivamente nella loro regione, ove essi erano noti per la qualità di imprenditori professionisti, competente per territorio a decidere questa causa è il tribunale di Bologna, dove i predetti attori hanno il loro domicilio.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo regolamento di competenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, Compensa tra le parti le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004

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