LE BOMBOLETTE URTICANTI IN GRADO DI LEDERE TEMPORANEAMENTE L’INTEGRITÀ FISICA SONO ARMI DA SPARO (NON ARMI DA GUERRA)

Cass. Pen. 29 marzo 2012 n. 11753

di Maria Ludovica De Dominicis

 

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte fa applicazione del principio di offensività del reato al fine di risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie del porto in luogo pubblico di bombolette contenenti spray urticanti.

Il problema consisteva in particolare nel verificare se il porto delle menzionate bombolette urticanti dovesse essere qualificato alla stregua di arma comune da sparo ovvero di aggressivo chimico.

Il problema rileva in particolare perché ai sensi dell’art.1 della legge 110/1975, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), gli aggressivi chimici rientrano nella nozione di “ arma da guerra”, mentre ai sensi dell’art. 2 della stessa legge si considerano armi comuni da sparo anche quelle ad emissione di gas, salvo che la commissione consultiva di cui all’art. 6 della stessa legge escluda l’attitudine a recare offesa alla persona.

Sul tema si era già pronunciata a più riprese la Suprema Corte. In particolare, con sentenza Cass 25.01.2012, n. 3116 gli ermellini avevano chiarito che l’art. 11, l. 110/75 “si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa”.

Di conseguenza la sentenza citata confermava la decisione del giudice di prime cure, che aveva condannato l’imputata detentrice di una bomboletta contenente oleoresin capsicum, cioè un derivato del peperoncino, per il reato di cui all’art. 4/2 legge 110/1975 , così derubricando il delitto contestato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895/1967 .

D’altra parte, tra la sentenza di primo grado e quella definitiva di Cassazione, per quanto riguarda bombolette contenenti oleoresin capsicum, era intervenuto il Regolamento del Ministero dell’Interno con il quale venivano definite le caratteristiche tecniche che gli strumenti di autodifesa in parola devono possedere per escludere l’attitudine a recare offesa alla persona.

Con la sentenza 11753/2012 il riferito problema qualificatorio si pone in relazione ad una fattispecie in parte diversa e più grave poiché, a seguito delle risultanze periziali, la bomboletta spray rinvenuta in possesso dell’imputato risultava contenere in un gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile nell’arco di trenta minuti e pertanto capace, come rilevato dalla Corte d’Appello, “di compromettere, anche in via temporanea, l’integrità dell’organismo umano”.

Due sono i problemi qualificatori  su cui la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi.

Il primo attiene alla correttezza della tesi addotta dall’imputato, che nella fattispecie in oggetto ravvisa violazione dell’art. 4 L. 110/1975, rubricato “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Il secondo, che viene in rilievo ove detto assunto sia disatteso, attiene alla esatta individuazione di quella, tra le diverse fattispecie contemplate dalla l. 895/1967 , che debba applicarsi al caso di specie, dovendo appunto il giudice decidere della qualificazione del gas urticante in esame come arma da sparo o da guerra.

Al fine di una più chiara comprensione dell’iter argomentativo svolto dalla Corte, giova sinteticamente ricostruire il quadro normativo in materia.

Originariamente l’art  669 c.p. disciplinava il porto abusivo fuori dall’abitazione, sia delle armi per le quali è ammessa licenza ( cioè principalmente le armi comuni da sparo) nel caso in cui la licenza non sia stata chiesta o concessa, sia delle armi per le quali non è ammessa licenza (tra cui le armi da guerra).

A seguito dell’entrata in vigore delle leggi 895/67 e 110/75, il porto abusivo di armi, relativamente a quanto d’interesse ai fini della presente trattazione, è disciplinato come segue:

a) il porto di armi da guerra (o parti di esse) in luogo pubblico o aperto al pubblico è sanzionato dall’art 4 l. 895/67 sostituito all’art 2 l. 497/74, solo a titolo di dolo;

b) il porto di armi comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 l.895/67, sostituiti da 2 e 14 l. 497/74, solo a titolo di dolo.

Come si vede, l’art. 4 l. 895/67 viene in rilievo sia  in caso di porto di armi da guerra, sia in caso di porto di armi comuni da sparo, ma con la differenza che nel secondo caso esso non opera da solo, ma in combinato disposto con l’art. 7 della stessa norma.

La differenza risiede nel fatto che la l’art 14 l. 497/74 ha innovato la l.’art 7 l. 895/67 che, quindi, dopo la modifica, recita: “le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. ”

Quindi per effetto dell’art 7cit la l. 895/67 in esame si applica anche alle armi comuni da sparo, ma con la previsione di una correlativa diminuzione di pena.

c) il porto d’arma da guerra e da comune da sparo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ma in luogo non pubblico né aperto al pubblico è previsto dall’ art 699,  co.1 e 2 c.p. per le armi da guerra perchè il riferimento svolto dall’art. 4 l.497/75 alle “armi” non si riferisce a quelle da guerra, per pacifica giurisprudenza:

d ) il porto di armi improprie fuori dalla propria abitazione o appartenenze di essa senza giustificato motivo , ricade sotto l’art. 4 l. 110/75

La norma di cui alla lettera d) è stata applicata dalla giurisprudenza di legittimità, come si è inizialmente osservato, per il caso delle bombolette urticanti al peperoncino, qualificate, ai sensi della stessa, come “uno strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, il cui porto fuori dell’abitazione è vietato senza giustificato motivo.”

Nell’assunto dell’imputato, la stessa norma avrebbe dovuto essere applicata anche al caso di bombolette capaci di causare una lesione temporanea dell’integrità fisica.

Argomento principale addotto dall’imputato a sostegno di detto assunto è la non riferibilità, al dispositivo in esame, degli attributi della “reale micidialità e spiccata potenzialità offensiva” richiesti dalla l. 895/67.

Ciò nondimeno – osserva la Corte- il gas urticante contenuto nelle bombolette sequestrate all’imputato ha una sua non sottovalutabile capacità aggressiva, perché, diversamente dal caso sopra citato, presenta la concreta attitudine a compromettere la funzione visiva della vittima per un relativamente breve arco di tempo. Pertanto il gas in questione non può ricadere tra gli strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona e che non possono essere portati fuori dall’abitazione senza giustificato motivo, né la rimproverabilità della condotta risiede nel semplice porto fuori dall’abitazione di detta sostanza.

D’altra parte non appare seriamente confutabile l’osservazione svolta dall’imputato allorquando nega il carattere di micidialità e spiccata potenzialità offensiva del dispositivo rinvenuto in suo possesso.

L’osservazione svolta, tuttavia, non vale, come invece sostenuto dall’imputato, ad escludere la riconduzione della fattispecie nell’ambito di applicazione della l. 895/67, ma vale solo ad escluderne la sussunzione sotto una delle fattispecie da questa norma contemplate, e cioè quella che fa riferimento alle armi da guerra. Questo sembra essere il ragionamento svolto dalla Corte.

Infatti, come inizialmente osservato, un gas chimico può anche rilevare come arma comune da sparo.

La Corte sembra respingere l’idea di una qualificazione astratta della fattispecie.

Essa fa invece applicazione del principio di offensività del reato che, come noto, assume anche una riconosciuta valenza interpretativa.

Di conseguenza, occorre prendere le mosse dal grado oggettivo di offensività presentato dal contenuto delle bombolette in esame.

Alla stregua delle risultanze peritali, il quantitativo di gas contenuto nelle bombolette era di modesta quantità, le bombolette erano di vecchia fattura e la concentrazione del gas molto bassa.

Pertanto la Corte , dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 4 l.110/75, asserisce la riconducibilità del gas in esame quale “arma comune da sparo” ai sensi dell’art. 2 l. 110/75 e pertanto fa applicazione del citato art. 7 L. 895/1967, come visto modificato dall’art14 L. 497/1974., applicando la diminuzione di pena prevista dalla norma per l’utilizzo di armi comuni da sparo.

Può in conclusione osservarsi che il principio di offensività non vale solo ad escludere la punibilità di una fattispecie non offensiva, ma può costituire anche strumento ermeneutico per ricondurre una fattispecie concreta sotto il corretto ambito di applicazione, tramite la valorizzazione della concreta efficacia offensiva della condotta dell’agente e il raffronto tra questa e l’offensività richiesta dalla fattispecie astratta sotto la quale s’intenda ricondurla.

 

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