Cassazione penale Sez. 6 Sentenza 05/09/2013, n. 36367

a cura del Dott. Francesco DI PAOLO

MASSIME

Resistenza a pubblico ufficiale successiva – reato impossibile – mancanza di elemento soggettivo – riqualificazione giuridica

Non integra il reato di resistenza a puibblico ufficiale il comprtamento successivo inidoneo ad influire sull’atto che il soggetto pubblico ha posto in essere

(Nella specie la Suprema Corte, ravvisando sia l’assenza della volontà di resistenza da parte del reo, sia l’impossibilità oggettiva di influire sull’atto, annullava la sentenza di condanna e riqualificava il fatto come delitto di ingiungiuria ex art. 594 c.p.)

 

Resistenza a pubblico ufficiale – mancanza di volontà di influire sull’atto pubblico – insussistenza del delitto – riqualificazione giuridica del fatto

Commette solo il delitto di imgiuria p.e p. dall’art. 594 c.p. l’agente che rivolge parole disdicevoli alle forze dell’ordine in mancanza della volontà di influire sull’atto che il soggetto pubblico si appresta a compiere o ha già compiuto

(Nella caso di specie la Cassazione annullava senza rinvio la sentenza di condanna della corte distrettuale e riqualificava il fatto ai sensi dell’art. 594 c.p.)

 

I FATTI

Una signora veniva fermata dalla Polizia Municipale che provvedeva legittimamamente ad elevarle un verbale di violazione delle norme del C.d.S..

La donna, sentitasi maltratta dall’atteggiamneto degli agenti, contattava il marito, sig. L.A..

Questi, giunto sul posto solo dopo che gli operanti di Polizia avevano terminato di elevare la sanzione amministrativa, per difendere la moglie (che come detto si era sentita maltratta), pronunciava delle parole non volgari, ma comunque accusatorie, nei confronti dei Poliziotti.

Per questo fatto L.R., chiamato a rispondere in un procedimento penale, veniva condannato sia in primo che in secondo grado per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p..

L’imputato, perciò, con 6 motiivi adiva la Corte di Cassazione che con la sentenza del 05.09.2013 n. 36367 accoglieva il riucorso ed annulava senza rinvio rilevando che la condotta posta in essere dal soggetto agente doveva essere qualificata quale delitto di ingiuria e che, pertanto, doveva dichiararsi la non procedibilità per difetto di querela.

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LE QUESTIONI SOTTESE

La questione dibattuta e risolta dalla sentenza in esame, nella sostanza, si incentra sulla natura del’art. 337 c.p. e sul bene giuridco tutelato dalla medesima disposizione.

Infatti, se il delitto fosse di c.d. “pericolo presunto”, qualunque condotta violenta o minacciosa astrattamente idonea a manifestare la propria disapprovazione avverso l’operato dei pubblico ufficiale, indipendentemente dalla possibilità concreta di influirvi, sarebbe sufficiente perché si possa ritenere integrata la fattispecie. Questa ricostruzione, però, oltre a configgere per molti aspetti con il principio (secondo i più costituzionalizzato) di necessaria offensività del reato, si scontra, altresì, sia con la lettera legis, sia con l’interpretazione della norma datane in plurime pronunce dalla Corte di Cassazione.

L’art. 337 c.p., infatti, richiedendo espressamente che il fine della condotta sia connotato dal dolo specifico di opporsi ai soggetti pubblici, seleziona ed include solo quei comportamenti mirati ad avere una qualche ingerenza sull’atto d’ufficio posto in essere.

D’altro canto, la giurisprudenza di legittimità pressoche costante, richiede che la violenza e la minaccia siano causalmente idoenee a coartare o ad ostacolare l’atto del pubblico ufficiale (cfr. Cass. 31544/2009; 22453/2009; 8340/2011).

Invero, una condotta del tutto successiva alla fase di formazione dell’atto e che non può comportare alcuna influenza causale, quand’anche ricorresse la presenza dell’elemento soggettivo del delitto, non potrebbe essere comunque sanzionata neppure a titolo di tentativo, vista l’inidoneità degli atti a determinare l’evento. In caso contrario si andrebbe, del tutto illegittimamente, a sanzionare un reato impossibile.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. C.P.: 49 , 56, 337 e 341.

Artt. Cost.: 13, 25 e 27.

 

NOTA ESPLICATIVA

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha chiarito – esplicitamente – che il delitto previsto dall’art. 337 c.p. è a dolo specifico ed è di c.d. “pericolo concreto”. Quindi necessita sia che la condotta minacciosa sia stata perpretata allo scopo di influire sull’atto pubblico, sia che, in concreto, possa avere una qualche valenza causale sull’atto medesimo (indagine che deve essere svolta in concreto ed ex ante). Pertanto, il Giudice di legittimità, nell’annullare la sentenza della Corte d’Appello ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 594 c.p. come delitto di ingiuria.

A tal uopo, si osserva che, ad oggi, con ogni probabilità, il fatto descritto dovrebbe essere sussunto

nella fattispecie di cui all’art. 341 bis c.p., inserito nel codice dal comma 8 dell’art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94, successiva ai fatti della vicenda descritta.

 

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