DECRETO CRESCITA 2.0: COINVOLTA ANCHE LA GIUSTIZIA
a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna
Una breve nota è doverosa in materia di d. l. approvata dal Consiglio dei Ministri in data 04. Ottobre 2012 la quale va a disciplinare vari settori tra i quali la “Giustizia”. Tale decreto è innovativo in quanto apre le porte in maniera ufficiale alla digitalizzazione anche nel settore pubblico e nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni «in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese». Per quanto concerne i procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento». Stessa procedura nell’ambito dei processi penali per le notificazioni a persona diversa dall’imputato. Anche per i fallimenti tutte le comunicazioni inerenti ai momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno online, a stabilirlo è l’art. 17 del decreto.
SEZIONE VI
GIUSTIZIA DIGITALE
Art. 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile le parole «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile dopo le parole «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione,
dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di
posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo
di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni
relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le
comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi
di posta elettronica comunicati a norma del comma 12..
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al
destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati
individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le
notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale e per gli uffici giudiziari diversi dai
tribunali e dalle corti d’appello.
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati,
il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano
applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona
diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2,
del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal ministero della
giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i
commi 6 e 8 del presente articolo.
14. All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. L’importo del diritto di copia,aumentato di
dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui
imputabile».
15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici
giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla
formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per
l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione e’
sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione
del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a
cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante
dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con
modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando,
per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la
notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona
a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la
notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito
dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si
perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque
giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;
b) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
« 31-bis
(Comunicazioni del curatore)
Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice
delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica
certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili
al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito
in cancelleria.
In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il
curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e
ricevuti»;
c) all’articolo 33, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso
termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;
d) all’articolo 92, il primo comma è sostituito dal seguente comma: «Il curatore,
esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza
indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate
nell’articolo seguente;
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le
domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con
l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonché della
sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5;
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;
e) all’articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente comma:«La domanda di ammissione al passivo
di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con
ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.»
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e, nel
termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata
del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma.»;
3) al terzo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l’indicazione dell’indirizzo di
posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.»;
4) il quinto comma è sostituito dal seguente comma: «Se è omessa l’indicazione di cui al
terzo comma, n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;
f) all’articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il
progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale
almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello
stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato
nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate
dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque
giorni prima dell’udienza.»;
g) l’articolo 97 è sostituito dal seguente:
( Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo )
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà
comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di
proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;
h) all’articolo 101, primo comma, le parole «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle
seguenti: «trasmesse al curatore»;
i) all’articolo 102, terzo comma, dopo le parole «primo comma» sono inserite le seguenti:
«trasmettendone copia»;
l) all’articolo 110, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito
del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli
per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne sia data comunicazione
mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;
m) all’articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto
in cancelleria e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici
giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dell’avvenuto deposito e della
fissazione dell’udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al
passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non
soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed
avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque
giorni prima dell’udienza con le modalità di cui all’articolo 93, secondo comma. Al fallito,
se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la
data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.»;
n) all’articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso è proposto da un
terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al
quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;
2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale
adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere
del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai
creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come
voto favorevole.»;
o) all’articolo 129, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la proposta è stata
approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del
concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla
comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a
norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a
trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro
interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata
col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione
è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;
p) all’articolo 143, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del
tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;
q) all’articolo 171, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale
provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la
proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica
certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni
è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento di cui
all’articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono
effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui
all’invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al
curatore il commissario giudiziale. »;
r) all’articolo 172, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale
redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle
cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie
offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei
creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell’articolo 171, secondo comma.»;
s) all’articolo 173, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma.»;
t) all’articolo 182, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma: «Si applica
l’articolo 33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il
liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica
a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale,
che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma»;
u) all’articolo 205, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso
termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della
relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del
registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e
ai titolari di diritti sui beni.»
v) all’articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni;
1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: «Entro un mese dalla nomina il
commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e,
in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa.
Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo
comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avvertimento sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all’onere del creditore di comunicarne ogni
variazione. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente comma: «Entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono
far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o
istanze.»;
3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: «Tutte le successive comunicazioni
sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai
sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata
consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il
commissario liquidatore.»;
z) all’articolo 208, dopo le parole «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni» sono aggiunte le seguenti parole: «,comunicando l’indirizzo di posta elettronica
certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma.»;
aa) l’articolo 209, primo comma, è sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali
stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di
liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande
indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella
cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette
l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte
ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col
deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.»;
bb) all’articolo 213, secondo comma, le parole «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo
comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto
comma»;
cc) all’articolo 214, secondo comma, le parole «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo
comma» sono sostituite dalle parole «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto
comma».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’art. 22, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso
dell’imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo
del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro
caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del
creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata eil termine entro il quale
devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l’accertamento del passivo»;
b) l’art. 22, comma 2, è sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui
beni sono invitati ad indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata ed
avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell’onere di comunicarne al
commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal
commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo
titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata
consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n.
267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;
c) l’articolo 28, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L’imprenditore insolvente e
ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.
La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti
sui beni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell’articolo 22,
comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria»;
d) all’articolo 59, comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
«L’imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre
copia del programma depositato, che reca l’indicazione della eventuale mancanza di parti
per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in
cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2. Si applica
l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al
curatore il commissario straordinario.»;
e) all’articolo 61, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario
straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a
tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma
dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
f) all’articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario
trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i
creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo
22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:«Il termine decorre, per
l’imprenditore, dalla comunicazione dell’avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,
dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 22, comma
2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».
3 .La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti
introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente
articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa
data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171,
207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270.
5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4 ,le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il
curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre
45 mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in casodi omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.