“IMMEDIATATA ESECUTIVITA’ PROVVEDIMENTI REVISIONE ACCORDI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Cass. S.U. 10064/2013” |
Con la decisione in esame n. 10064 del 26.03-26.04 2013 le Sezioni Unite hanno composto il contrasto in ordine alla diversa esecutività dei provvedimenti di revisione in tema di separazione e divorzio (in particolare art. 9, comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 13, comma 1 della legge 6 marzo 1987, n. 74, con i quali il tribunale provvede alla revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge) affermando che in materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell’art. 9 della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’art. 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l’art. 741 c.p.c., che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.
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Testo:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10064_04_13.pdf