CONSIGLIO DI STATO,SEZ.VI ORDINANZA 18/06/2012 N. 3514:

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

 a cura dell’Avv. Teresa Giacovelli

 

MASSIMA

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 4 comma 1 legge n. 264 del 1999 in relazione agli artt. 3, 34, 97 e 117, comma 1 Cost., laddove, per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di prova predisposta dal Ministero dell’Università, uguale nel territorio nazionale, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime.

 

 

SINTESI DEL CASO

AL Consiglio di Stato si erano appellati il Ministero dell’Università e l’Università degli studi di Bologna. All’origine del contenzioso l’impugnazione, da parte di alcuni studenti,  della graduatoria delle prove selettive per l’ammissione alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2007-08. Gli studenti non si erano collocati in posizione utile.

Il Tar dell’Emilia Romagna aveva già ritenuto legittimo che in luogo di una graduatoria unica nazionale siano predisposte  graduatorie singole per ciascuna sede ancorché sulla base di una prova unica perché in tal modo è privilegiata la scelta di ciascun studente.

Contro tale tesi vi è quella per cui- il sistema delle graduatorie plurime in luogo di quella unica comporta che in alcuni atenei vengano esclusi candidati che hanno riportato punteggio maggiore rispetto a quelli ammessi in altri. Si determina ingiusta penalizzazione delle aspettative dei candidati di essere giudicati con criterio meritocratico senza valutare il merito. Inoltre, svolgendosi la prova unica nello stesso giorno presso tutti gli atenei, ad ogni candidato è data la possibilità di concorrere in una sola università e per una sola graduatoria con l’effetto che, coloro i quali conseguono in un ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri presso diversa sede, rischiano di essere scartati solo per il dato casuale del numero dei posti e concorrenti in contrario alla logica nazionale.

 Parte appellante sostiene che tale sistema sarebbe irrazionale perché gli appellanti avrebbero conseguito un punteggio maggiore di quello sufficiente, in Atenei diversi da Bologna, per essere collocati in posizione utile.

 

QUESTIO IURIS

La questione che il Consiglio di Stato con l’ordinanza de qua rimette alla Consulta è la seguente: se sia o meno legittima la scelta di preferire una graduatoria unica nazionale in luogo di plurime graduatorie per singoli Atenei per l’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso.

 Ne consegue la sindacabilità o meno della legge 2 agosto 1999 n. 264 recante ‘disposizioni per l’accesso ai corsi universitari alla luce di principi sanciti a livello costituzionale.  Il Consiglio di Stato ritiene la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1 legge n. 264 del 1999 , in relazione agli artt. 3, 34, 97, 117 comma 1 Cost. rilevante e  non manifestamente infondata, nella parte in cui per l’ammissione ai corsi di laurea e programmazione nazionale che si svolgono sulla base di prova predisposta dal Ministero dell’Università e della ricerca, uguale per tutte le Università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per i singoli atenei. Inoltre il Collegio sottopone alla Corte Cost. anche la questione della violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU e per l’effetto del 117 Comma 1 Cost.

Giova rilevare che la censura proposta appare diretta, piuttosto che contro provvedimenti amministrativi, contro la stessa legge 2 agosto 1999 n. 264  art. 4 , di cui i provvedimenti impugnati sono di mera attuazione. Per cui  la scelta tra graduatoria unica e plurime di Ateneo per l’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso è una scelta discrezionale riservata prima che all’Amministrazione, al legislatore  e non è sindacabile se non si ravvisano vizi di palese illogicità, irrazionalità, disparita di trattamento. La prospettata questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio perché se accolta, comporterebbe l’accoglimento dell’appello almeno ai fini del risarcimento del danno per equivalente (art. 34 comma 3 c.p.a. ) nonché, l’illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi applicativi della legge.

 La legge cui si discute  prevede in sintesi che, ferma l’unicità della prova , essa si svolge presso i singoli Atenei e il collocamento in posizione utile avviene in singole graduatorie e non in unica graduatoria. Quindi, il collocamento in posizione utile, dipende sia dal numero dei posti disponibili che dal numero dei concorrenti presso ciascun Ateneo ovvero da fattori casuali e aleatori e non ponderabili ex ante. Il rischio è quello di non valutare la priorità logica e razionale del merito del candidato con lesione non solo dell’eguaglianza dei candidati ma anche del principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.); diritto allo studio (art. 34 Cost. e 2 del protocollo addizionale alle CEDU) e anche il principio del buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost).

In sintesi, se il legislatore ha optato per il criterio meritocratico esso non può essere contraddetto da metodo applicativo non meritocratico in cui i punteggi di accesso variano a seconda delle Università.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

LEGGE 2 agosto 1999 n. 264 recante disposizioni per l’accesso ai corsi universitari a numero chiuso

 

Artt. 3 – 34 – 97- 117 Cost.

 

Art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU ( il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno)

 

Art. 34 comma 3 C.P.A. ( Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori).

 

D.M 28 giugno 2010 n. 196 ( adottato dal Ministro Profumo che opta , in attesa della Consulta, per la cancellazione delle graduatorie per singolo ateneo e ne introduce 12 a livello territoriale, accorpando le università).

 

 

NOTA ESPLICATIVA

La questione di legittimità costituzionale  sottoposta al vaglio della Corte Cost. a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato n. 3541 /12 è rilevante sotto molteplici profili.

In primo luogo è opportuno analizzare gli aspetti giuridici della vicenda premettendo che il rapporto tra le disposizioni contenute in una  legge e le modalità di attuazione  della stessa è determinante ai fini della  concreta vitalità e operatività di  un ordinamento giuridico. Laddove, come nel caso di specie , si sollevano censure dirette a sindacare il merito di una legge le conseguenze che ne derivano non possono non ripercuotersi su assetti di rapporti giuridico-sociali consolidati ex lege.

 Al riguardo la legge 1999 n. 264 istitutiva del ‘sistema a numero chiuso’ ai fini dell’ammissione a taluni corsi di laurea quali, Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e altre professioni sanitarie non è censurata in ordine al tipo di sistema adottato, onde è ritenuto necessario ai fini di evitare sovraffollamento in suddetti corsi. Tuttavia è legittimamente opinabile il ricorso ad una pluralità di graduatorie separate in luogo di una unica nazionale. Ciò in quanto, come sostenuto dal Consiglio di Stato, la selezione dei candidati è rimessa a fattori casuali e spesso aleatori non prevedibili ex ante. Al contrario è decisamente più logico e ragionevole preferire un criterio meritocratico in base al quale sia possibile valutare un futuro professionista in ragione delle personali attitudini piuttosto che in forza di circostanze fortuite. Ed è chiaro che, specie in ragione del tipo di preparazione richiesta ad un futuro medico, è  necessario affidarsi a professionisti competenti o quantomeno appassionati del proprio ruolo.

 A prescindere dal fatto che tale assunto vale a priori per ogni tipo di professione è palese l’irragionevolezza non  del  sistema a numero chiuso di ammissione ai corsi di laurea  ma le eventuali  anomalie pratiche di selezione dei candidati. Secondo i giudici della sesta sezione tale sistema lede l’eguaglianza tra i candidati e il diritto fondamentale allo studio riconosciuto anche nell’art. 2 protocollo aggiuntivo della CEDU e si penalizzano le aspettative dei candidati di essere giudicati per il merito. Il rischio è anche quello  di  infrangere   le aspettative di coloro i quali  hanno maturato e studiato per una effettiva realizzazione. Rimettere il proprio futuro ad un sistema causale e non logico e nazionale non appare un metodo democratico e corretto.

In ogni caso, a prescindere dalle ragioni adottate in merito alla scelta di preferire una   pluralità di graduatorie per Atenei in luogo di una sola e unica nazionale, sarà solo la pronuncia attesa della Corte Costituzionale a indirizzare la questione.  Tuttavia Il Collegio   ritiene non invocabili ragioni organizzative o di autonomia universitaria in ragione del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito sicché ‘esigenze organizzative non possono penalizzare il diritto allo studio e criterio meritocratico’. Ed infatti, con il sistema attuale, rimettendo la selezione a criteri oggettivi e casuali si lede sia l’eguaglianza dei candidati e diritto allo studio ma anche il principio del buon andamento dell’Amministrazione con violazione del principio di logicità delle scelte legislative.

Allo stato attuale la questione è  ancora aperta in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Tuttavia, giova  precisare che a seguito della ordinanza ivi commentata è stato adottato dal Ministro Profumo  il DM 28 giugno 2012 n. 196 che ha optato per una soluzione mediana: cancellare le graduatorie per atenei singoli e introdurre 12 graduatorie territoriali accorpando le università. In tal caso l’eventuale asserita violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. è solo ridotta ma non del tutto eliminata.

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