La L. n. 231/2001, la sua funzione e la natura giuridica della confisca  per equivalente

di Mariateresa Rotola

Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 4 luglio 2012, n.25774

La cassazione penale, pronunciandosi su una fattispecie attinente l’applicabilità della confisca per equivalente agli enti,  conferma l’orientamento precedente circa la natura di sanzione penale della confisca per equivalente.

Quanto innanzi è sostenuto alla luce del carattere afflittivo nonché a seguito dell’osservazione della funzione della legge n. 231 del 2001, la quale mira ad applicare la sanzione amministrativa agli enti, non essendo, questi ultimi , passibili di sanzioni penali. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente così come contemplata dalla legge 231 del 2001 comporta talune conseguenze applicative.  L’istituto della confisca per equivalente non è applicabile retroattivamente, viceversa essendo applicabile solamente alle fattispecie future.

La S.C. precisa che : “Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell’istituto nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato ex articolo 27, comma 1, della Costituzione, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l’ente del quale con compiti o poteri vari fa parte. Deve essere solo fatta salva l’ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. 

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