La confisca per equivalente e la sua natura giuridica

 La L. n. 231/2001, la sua funzione e la natura giuridica della confisca  per equivalente

di Mariateresa Rotola

Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 4 luglio 2012, n.25774

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La cassazione penale, pronunciandosi su una fattispecie attinente l’applicabilità della confisca per equivalente agli enti,  conferma l’orientamento precedente circa la natura di sanzione penale della confisca per equivalente.

Quanto innanzi è sostenuto alla luce del carattere afflittivo nonché a seguito dell’osservazione della funzione della legge n. 231 del 2001, la quale mira ad applicare la sanzione amministrativa agli enti, non essendo, questi ultimi , passibili di sanzioni penali. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente così come contemplata dalla legge 231 del 2001 comporta talune conseguenze applicative.  L’istituto della confisca per equivalente non è applicabile retroattivamente, viceversa essendo applicabile solamente alle fattispecie future.

La S.C. precisa che : “Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell’istituto nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato ex articolo 27, comma 1, della Costituzione, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l’ente del quale con compiti o poteri vari fa parte. Deve essere solo fatta salva l’ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato.