La Commissione Europea promuove con riserva la mediazione civile e commerciale

di Mario Tocci

 

In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, si pronunci sulla conformità delle disposizioni normative italiane in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali, segnatamente contenute nel D. Lgs. 28/2010 e nel Decreto del Ministro della Giustizia 180/2010, al principio della libera accessibilità di chiunque all’autorità giurisdizionale, di cui al disposto dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, è stato depositato dal Servizio Giuridico della Commissione Europea il memoriale riassuntivo della posizione della Commissione medesima al riguardo.

Molti autorevoli commentatori – tra cui Giovanni Negri su “Il Sole 24 ore” e Angelo Greco sul portale “La legge per tutti” – hanno intravisto un carattere di tendenziale negatività nelle opinioni espresse dalla Commissione Europea.

Sulla scorta di tali impressioni, in veste di novelle Cassandre dei nostri tempi, i detrattori dell’istituto mediatizio hanno preconizzato un arresto volgente alla bocciatura dell’utile strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati di cui si discetta.

Tuttavia, a parere di chi scrive e sempre nella consapevolezza del fatto che l’ultima parola spetterà alla Corte di Giustizia, i glossatori pessimisti non hanno colto nel segno.

Difatti, quelle – invero poche – difformità asseritamente sussistenti tra la normativa nazionale in materia di mediazione civile e commerciale e la normativa comunitaria già menzionata serviranno al Legislatore domestico per correggere il tiro su punti oggettivamente censurabili delle fonti regolatrici dell’istituto in questione.

Orbene, l’estremizzato magistrato onorario ha formulato (e sottoposto alla delibazione della Corte di Giustizia) ben nove rilievi.

Nel primo e nel quarto rilievo sono state criticate le sanzioni, processuale ed economica, irrogabili alla parte chiamata in mediazione che senza giustificato motivo non vi abbia partecipato.

Senza scendere nel dettaglio della consistenza di tali sanzioni, va stigmatizzato che la Commissione Europea ha riconosciuto come non eccessive siffatte misure, diligentemente evitabili attraverso una partecipazione meramente passiva e defilata ad opera della parte, quisque de populo, stupidamente persuasa dell’inutilità della fase pregiudiziale indi intenzionata a non disvelare la propria strategia in vista dell’agognato successivo, nondimeno interminabile, giudizio.

Sicché non risulta compromesso l’accesso all’autorità giudiziaria.

Ancora, nei rilievi che vanno dal sesto all’ottavo compreso, il Giudice di Pace del Mandamento di Mercato San Severino punta l’indice sul supposto ritardo nell’accesso all’autorità giurisdizionale per il multifattoriale perdurare della fase di mediazione.

Ma pure riguardo a questi aspetti non sembra esservi compressione del diritto di accesso al giudice, in quanto il mero differimento di esso – peraltro eventuale, alla luce della possibile riuscita della procedura mediatizia – scaturisce dall’introduzione endo-ordinamentale di un meccanismo, privo di alternative meno vincolanti, proteso – nell’interesse di tutti – a velocizzare l’apparato giustiziale in un sistema nel quale (in base a quanto accertato dal Parlamento Europeo con la Risoluzione 2011/2026 del 13 settembre 2011) la durata media di una causa civile ammonta a nove anni.

Criticità, allora, si rinverrebbero:

– nella previsione di sanzioni a carico della parte che non abbia accettato la proposta del mediatore in tutte quelle ipotesi di mediazione obbligatoria in cui la proposta medesima, per espressa statuizione del regolamento procedurale dell’organismo operante, sia stata formulata in difetto di concorde richiesta delle parti ovvero in assenza di una o più parti chiamate (rilievi terzo, quarto e quinto);

– nell’onerosità della mediazione obbligatoria (rilievo nono).

Con riferimento alla prima criticità, è innegabile che la paura di un’integrale o parziale receptio iudicis della proposta del mediatore, sua sponte formulata e senza consenso delle parti, integri in sostanza un meccanismo di coercizione a conciliare.

Beninteso, tuttavia, che chi scrive – al pari di “tutti i mediatori del Regno”, per mutuare una simpatica espressione di Carlo Alberto Calcagno – ha sempre visto in maniera assai sfavorevole i regolamenti procedurali degli organismi di mediazione che consentono al mediatore la formulazione della proposta nelle modalità appena evidenziate, stante lo snaturamento del fine e degli obiettivi dell’istituto mediatizio.

Potrà il Legislatore italiano, ed è da auspicare che lo faccia, correggere l’assetto normativo ed escludere l’ammissibilità della formulazione della proposta ad esclusiva iniziativa del mediatore.

Con riferimento alla seconda criticità, invece, è da sottolineare che la Commissione Europea ha ritenuto irricevibile il rilievo sotteso, reputandolo riservato alla competenza del giudice nazionale.

Quantunque, non può sottacersi come i costi della mediazione vadano analizzati unitamente ai benefici e dunque in correlazione con il credito d’imposta apprestato a favore delle parti, con la concreta e rapida componibilità di qualunque vertenza, con il recupero del rapporto controverso e l’eliminazione dell’intrinseco conflitto tra i litiganti.

In conclusione, quindi, la Commissione Europea non “boccia” la mediazione; piuttosto, la promuove con riserva, forse indirizzando l’italico nomopoieta per l’apporto di correttivi, francamente opportuni.

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