L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: natura giuridica e profili di carattere successorio e processuale[i]

Avv. Antonio A. Ciccia

Svolgimento[ii]

Il d.lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto di nuovo conio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinandolo tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale. In ordine al profilo di diritto sostanziale, la norma di riferimento è l’art. 131-bis c.p. il quale prevede la non punibilità dei reati (delitti e contravvenzioni) per i quali è prevista la pena detentiva massima edittale non superiore a cinque anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima, se per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo – valutate ai sensi del comma 1 dell’art. 133 c.p. – l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Così posto, l’istituto in esame si fonda sui principi cardine del diritto penale di sussidiarietà e proporzionalità integrando, allo stesso tempo, anche esigenze di economia processuale.

Al riguardo, infatti, la nuova causa di non punibilità, da un lato, concorre a delimitare l’area del penalmente rilevante in quanto il legislatore ricorre al diritto penale solo quando non sussiste altra norma, diversa dalla pena, in grado di assicurare un’efficace tutela al bene giuridico protetto (diritto penale come extrema ratio); dall’altro, il nuovo istituto mira ad evitare l’applicazione di sanzioni penali quando il fatto-reato è di lieve entità tale che qualsiasi sanzione penale possa apparire come sproporzionata e l’agente possa avvertirla come ingiusta, ciò contravvenendo alle esigenze di rieducazione della pena (art. 27, comma 3; Cost.).

A ciò, si unisce il fine deflattivo che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto soddisfa evitando di svolgere processi penali per fatti irrilevanti già a partire dalle sue prime battute, nella fase iniziale, attraverso la richiesta di archiviazione (ex art. 411 c.p.p.), o successivamente, nel predibattimento con sentenza di proscioglimento (ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p.), ovvero, al più tardi, all’esito del dibattimento (ex art. 651-bis, comma 1, c.p.p.) impedendo che vengano eseguite pene detentive, o applicate misure alternative, per fatti di particolare tenuità, con un non indifferente risparmio in termini di costi per lo Stato.

Ad onor del vero, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto – almeno per quanto riguarda la sua funzione deflattiva – non è del tutto nuovo, esistendo da tempo istituti analoghi in altri settori dell’ordinamento.

Il riferimento è al processo minorile, alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 488 del 1988, disposta con il chiaro intento del legislatore di tutelare gli interessi del minore; e al processo penale dinnanzi al giudice di pace, di per sé già caratterizzato da fatti di minore disvalore ove, nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara, con decreto di archiviazione, non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento ex art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000. Tuttavia, occorre precisare che l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., si differenzia dai precedenti, se non in ordine alle funzioni, sotto molteplici altri aspetti e, in particolare, per i presupposti su cui basare il giudizio di particolare tenuità del fatto e per la diversa natura dell’istituto.

In relazione a tale ultimo aspetto, è qui sufficiente accennare solo che ai precedenti istituti consegue l’improcedibilità, mentre l’art. 131-bis c.p. è di natura sostanziale, costituendo una causa di non punibilità in senso stretto.

Il d.lgs. n. 28 del 2015, come già anticipato, prevede la disciplina di diritto sostanziale del nuovo istituto della non punibilità all’art. 131-bis c.p., indicandone ambito di applicazione, presupposti e limiti.

In ordine al primo aspetto, la norma (comma 1) dispone che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica solo a reati individuati attraverso la misura della pena edittale che non deve essere superiore, nel massimo, a cinque anni di pena detentiva; ovvero solo ai reati per i quali è prevista la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Il comma quattro della stessa disposizione precisa che ai fini del calcolo della pena non si debba tenere conto delle circostanze (c.d. comuni, art. 63 c.p.), ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, ossia quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, ex art. 63, comma 3, ultimo periodo. In tale ultima ipotesi, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. e il giudice deve procedere al calcolo di tutte le circostanze aggravanti che influiscono sulla misura della pena. L’istituto in esame, poi, per espressa previsione del comma 5, si applica (ricorrendone i presupposti), anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Seppur non espressamente indicato, il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche al delitto tentato ex art. 56 c.p. in quanto, per giurisprudenza costante, il delitto tentato gode di una propria autonomia e di una propria cornice edittale: ai fini dell’applicabilità dell’istituto de quo, il calcolo della pena andrà fatto sulla fattispecie del delitto tentato, e non sulla corrispondente fattispecie di delitto consumato.

Diverso, invece, è il caso del reato impossibile, articolo 49, comma 2, c.p..

L’art. 131-bis prevede, infatti, l’esclusione della punibilità quando “l’offesa è di particolare tenuità” e, quindi, in presenza di un fatto di reato integrato in tutti i suoi elementi soggettivi e oggetti, ivi compresa l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, anche se di particolare lievità. Nel reato c.d. impossibile, diversamente, la punibilità è esclusa quando per l’inidoneità dell’azione, o per l’inesistenza dell’oggetto di essa “è impossibile l’evento dannoso o pericoloso” in ossequio al principio di offensività, principio immanente in tutti i sistemi liberal-democratici volto a mitigare la rigidità del diritto penale ancorando il reato all’effettiva lesione, o messa in pericolo, del bene giudico meritevole di protezione da parte dell’ordinamento.

Definito l’ambito di applicazione dell’istituto in esame, il legislatore delegato stabilisce, all’art. 131-bis c.p., i presupposti dell’esclusione della punibilità individuandoli nella particolare tenuità dell’offesa e nella non abitualità del comportamento.

Tali presupposti, per espressa previsione della norma in esame, devono essere determinati alla luce delle “modalità della condotta” e della “esiguità del danno o del pericolo” da valutare ai sensi del comma 1 dell’art. 133 c.p., in ordine alla gravità del reato tanto sotto il profilo oggettivo (numeri 1 e 2), quanto sotto quello soggettivo (numero 3) dall’intensità del dolo o dal grado della colpa.

Riguardo al profilo della particolare tenuità dell’offesa, il legislatore, poi, al comma 2 della stessa disposizione in commento, si preoccupa di definire quando l’offesa, in ogni caso, non può essere ritenuta di particolare tenuità, e cioè quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento dell’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o dalla stessa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime di una persona.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di specificazioni sovrabbondanti in quanto alla luce degli indici-criteri delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo di cui al primo comma, ben difficilmente, nelle ipotesi anzidette, si può pervenire ad un giudizio di “particolare” (e non di semplice) tenuità dell’offesa.

Dubbi interpretativi, invece, vengono riscontrati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine al requisito di non abitualità del comportamento.

Sul punto, la norma in esame non specifica quando il comportamento dell’agente deve essere ritenuto non abituale ma, in negativo, si limita solo a indicare quando lo stesso deve essere considerato abituale.

In particolare, il comma quattro dispone che il comportamento è abituale quando: l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (qui è chiaro il riferimento agli articoli, rispettivamente, 102, 105 e 108, c.p.); abbia commesso più reati della stessa indole (art. 101 c.p.), anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; e quando si tratta di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Non sempre chiara, è stata, infatti, in giurisprudenza di merito, l’applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di reato permanente, concorso formale di reati e del reato continuato.

In merito al primo istituto, pur essendo caratterizzato dalla protrazione nel tempo dell’offesa al bene tutelato dalla norma, si tratta pur sempre di un unico reato per cui è da escludere che l’ipotesi di reato permanente possa rientrare nell’alveo del comma 3 dell’art. 131-bis c.p., (“abbia commesso più reati della stessa indole…”). Ne deriva che non può escludersi a priori la compatibilità del nuovo istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con quello del reato permanente, fermo restando, tuttavia, che in concreto tanto più tardi cessa la condotta lesiva dell’agente, quanto più difficile sarà integrare il requisito della particolare tenuità dell’offesa data l’evidente incompatibilità della protrazione nel tempo dell’offesa con la “particolare tenuità”.

Anche il concorso formale di reati, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, non rientra nelle ipotesi di esclusione dell’applicabilità del nuovo istituto ai sensi del terzo comma dell’art. 131-bis c.p..

Il concorso formale, infatti, è caratterizzato dall’unicità della condotta seppure in presenza di plurime violazioni penali, mentre la norma, attraverso l’uso dell’inciso “reati” (al plurale) della stessa indole, sembra richiedere la necessità di plurime condotte materiali. Anche in questo caso, quindi, non sembra che sussista un’incompatibilità dell’art. 131-bis con l’istituto del concorso formale di reati.

Dall’ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto va, invece, escluso l’istituto del reato continuato operando, in questo caso, il limite di cui al terzo comma dell’art. 131-bis c.p.: se inteso, difatti, come reato unico, rientra nelle ipotesi di “condotte plurime, abituali e reiterate”; se, invece, inteso come pluralità di reati, rientra nella diversa ipotesi di “reati della stessa indole”.

Tuttavia, alcuni giudici ritengono che il reato continuato, se considerato come reato unico, possa rientrare nel campo di applicazione dell’art. 131-bis c.p. se le condotte plurime, ciascuna isolatamente considerata, sia di particolare tenuità.

Al riguardo, occorre rilavare che mentre il legislatore nell’ipotesi di reati della stessa indole ha inserito l’inciso “anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità” ciò escludendo a priori la non abitualità del comportamento (e quindi l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.), lo stesso inciso non è stato inserito anche per la diversa ipotesi di “condotte plurime”, cosicché è da ritenere che in tale ipotesi è possibile applicare la norma dell’art. 131-bis c.p. qualora si ravvisi che le condotte, singolarmente considerate, siano di particolare tenuità.

Premesso l’ambito di applicazione dell’istituto di nuovo conio in esame, dei suoi presupposti e limiti, giova adesso interrogarsi sulla natura della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L’istituto de quo, a tal proposito, si appresta – a prima vista – ad essere qualificato sia come condizione di procedibilità, sia come condizione di non punibilità in senso stretto che interviene dopo aver accertato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

Per condizione di procedibilità si intendono gli atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non è riconosciuto il principio generale della procedibilità d’ufficio: querela, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, istanza.

Per causa di esclusione della punibilità in senso stretto si intendono, invece, delle valutazioni di politica criminale operate dal legislatore circa la non opportunità di punire l’agente che ha commesso un fatto penalmente rilevante in presenza di determinate circostanze. Si tratta, quindi, di un giudizio successivo rispetto a quello che il fatto sussiste, che costituisce reato e che l’imputato lo ha commesso.

Ciò posto, si potrebbe sostenere che l’istituto in esame sia da qualificare come condizione di procedibilità valorizzando la disciplina dell’archiviazione (art. 411 c.p.), ovvero la fase predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis, ai sensi del quale la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p..

Tuttavia, a ben vedere la richiesta di archiviazione deve essere chiesta dal pubblico ministero non solo quando manca una condizione di procedibilità, ma ogni qual volta egli non abbia elementi sufficienti per sostenere in giudizio l’accusa. Cosi, ad esempio, la richiesta di archiviazione viene chiesta quando il pubblico ministero accerta il reato per legittima difesa ma è pacifico che ciò non fa della legittima difesa una condizione di procedibilità.

La sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1-bis, viceversa, risponde alle esigenze deflattive dell’istituto di nuovo conio impedendo che si dia inizio (inutilmente) al dibattimento quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131 del codice penale, previa audizione in camera di consiglio “anche della persona offesa, se compare”.

Tale esigenza deflattiva si avverte maggiormente se si considera l’apparente contrasto del comma 1-bis con il comma 1 della medesima disposizione ai sensi del quale – nella ricorrenza dei presupposti ivi specificati – il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e “se questi non si oppongono”, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Il legislatore delegato non ha voluto estendere anche all’ipotesi della non punibilità ex art. 131-bis c.p. (comma 1-bis) il potere di veto espressamente previsto in capo al p.m. e all’imputato dal primo comma della medesima disposizione proprio per non rischiare di vanificare le esigenze di economia processuale sottese al nuovo istituto.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito – contrariamente a quanto prospettato – che l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è da qualificarsi come causa di non punibilità in senso stretto.

Su tale tesi, spiega la Corte, si allineano diversi elementi a favore.

In primo luogo, il testo stesso della rubrica dell’art. 131-bis c.p. fa espresso riferimento alla “esclusione della punibilità”, così come anche il corpo della norma in esame fa specifica menzione della “punibilità” esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare lievità e il comportamento non è abituale.

Inoltre, la stessa relazione introduttiva al decreto legislativo fa più volte riferimento all’istituto sempre in termini di non punibilità del reato valorizzando, quindi, anch’essa la natura di causa di non punibilità in senso stretto.

Infine, la stessa collocazione sistematica dell’istituto all’interno dell’impianto codicistico, in seno al Titolo V, “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena”, Capo I “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della applicazione e modificazione della pena” richiama la natura di causa di non punibilità.

Si tratta, infatti, di considerazioni tutte volte ad evidenziare una valutazione del giudice, circa l’applicabilità dell’istituto in esame, successiva a quella che il fatto sussiste, che costituisce reato e che l’imputato lo ha commesso tipica delle cause di esclusione in senso stretto, operando non sul piano astratto, ma su quello concreto: il giudice è chiamato, di fatti, a valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, l’esclusione o meno della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Appurata la natura sostanziale dell’istituto quale causa di esclusione della punibilità in senso stretto, occorre adesso interrogarsi sulla sua natura oggettiva o soggettiva.

L’interrogativo non è solo di mero profilo ontologico poiché dalla sua diversa qualificazione derivano importanti conseguenze ex art. 119 c.p.. Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, solo le circostanze oggettive, e non anche quelle soggettive, si estendono a tutti coloro che hanno concorso nel reato.

La questione è strettamente legata all’opportunità o meno di considerare anche i profili soggettivi dell’intensità del dolo o del grado della colpa di cui all’art. 133, comma 1, c.p. ai fini della valutazione delle “modalità della condotta” o “l’esiguità del danno o del pericolo” come espressamente richiamato dal comma 1 dell’art. 131-bis c.p.. La valutazione della particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità sembra, di fatti, basarsi su elementi dalle caratteristiche essenzialmente oggettive (numeri 1 e 2 dell’art. 133, comma 1, c.p.; modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo).

Sennonché, una maggiore attenzione sull’inciso “modalità della condotta”, a ben vedere, non si estrinseca solo sul piano oggettivo ma rileva anche sul piano soggettivo. Aver tenuto una determinata condotta piuttosto che un’altra è indice sintomatico di una scelta soggettiva dell’agente e quindi, in tale ottica, per le modalità della condotta valutate dall’intensità del dolo o dal grado della colpa, ai sensi dell’art. 133, n.3, comma 1, c.p., va affermata la natura mista – principalmente oggettiva, ma anche soggettiva – della causa di esclusione della punibilità in senso stretto dell’istituto de quo con conseguente applicazione dell’art. 119 c.p.: la non estensione della circostanza di esclusione della punibilità anche agli altri concorrenti.

In ragione della sua indubbia natura di diritto sostanziale, con riguardo alla successione di leggi penale nel tempo, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto va sottoposto alla disciplina dell’art. 2 c.p., in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se e in quanto la sua applicazione risulti più favorevole al reo.

Se, tuttavia, è pacifica la sussunzione dell’istituto in esame sotto la regolamentazione dell’art. 2 c.p., più problematica è, invece, la sua riconduzione nella disciplina del secondo comma, ovvero del quarto comma, con importanti diverse conseguenze: solo ai sensi del secondo comma cessano l’esecuzione e gli effetti penale della condanna per particolare tenuità del fatto con travolgimento, quindi, del giudicato penale.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, recentemente, nel 2016, discorrendo sulla possibilità di una pronuncia di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto anche in sede di appello e di legittimità, ha confermato l’applicazione della lex mitior con salvezza degli effetti del giudicato ai sensi del quarto comma dell’art. 2 c.p., così come precedentemente affermato dalla sezione semplice della Suprema Corte nel 2015.

Risulta piuttosto difficile, infatti, sostenere la natura di abolitio criminis dell’istituto in parola – con applicazione del secondo comma – in quanto la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis opera su di un piano concreto, presuppone una valutazione a valle del giudice, dopo aver accertato l’esistenza di un reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, mentre l’abolitio crimins opera sul piano astratto, presuppone a monte una valutazione del legislatore che priva di rilevanza penale una fattispecie tipica prevista prima come reato.

Sennonché, attenta dottrina ha messo in luce l’incongruenza della tesi sostenuta dalla Suprema Corte in quanto non si comprenderebbero le ragioni di una disciplina (comma 3, art. 2, c.p.) che vedrebbe travolto il giudicato nell’ipotesi di conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena pecuniaria quando la legge posteriore prevede esclusivamente tale pena, e non anche (forse a maggior ragione) nell’ipotesi di esclusione della punibilità (sopraggiunta) per particolare tenuità del fatto.

Si è già detto che il legislatore delegato introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia in ordine al profilo di diritto sostanziale (art. 131-bis c.p.), sia in relazione a quello processuale attraverso delle norme di coordinamento con l’archiviazione (art. 411, c.p.p.), con gli atti preliminari al dibattimento (art. 469, comma 1-bis, c.p.p.), con l’esecuzione (art. 651-bis, c.p.p.) e con le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di casellario giudiziale prevedendo l’iscrizione, per estratto, dei provvedimenti giudiziali definitivi che “hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.”.

Quanto all’ambito processuale dell’istituto in esame il legislatore, quindi, prevede norme di coordinamento in relazione a specifiche fasi del processo lasciando, invece, libero l’interprete in merito alle altre (all’esito dell’udienza preliminare, ad esempio).

In relazione alla fase iniziale delle indagini preliminari, in ossequio alla sua funzione deflativa, il legislatore delegato prevede una specifica ipotesi di archiviazione con estensione degli articoli 408, 409 e 410 c.p.p. anche al caso in cui la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, attraverso una disciplina particolareggiata – prevista al successivo comma 1 bis – che prevede la comunicazione del pubblico ministero dell’avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, anche in assenza, da parte di quest’ultima, di specifica richiesta in tal senso ai sensi dell’art. 408, secondo comma.

Il decreto legislativo n. 28 del 2015, al contrario, nulla disciplina circa l’applicabilità dell’istituto all’esito dell’udienza preliminare. Tuttavia, la Suprema Corte ritiene che anche in questa fase intermedia vada applicato l’istituto in esame, ricorrendone i presupposti per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché se il legislatore prevede espressamente l’applicazione della norma di cui all’art. 131-bis c.p. nella fase delle indagini preliminari e in quella predibattimentale, non si comprende perché non debba riconoscersi tale applicazione anche all’esito dell’udienza preliminare; inoltre, valorizzando l’art. 425, comma 1, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere indicandone la causa nel dispositivo, anche “quando si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa” ben potendo far rientrare in esse anche l’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p..

Nulla quaestio, viceversa, in ordine all’applicabilità dell’istituto in parola nella fase predibattimentale in quanto il legislatore prevede espressamente tale occorrenza all’art. 469, comma 1-bis c.p.p., a mente del quale la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis, c.p. “previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare” in apparente conflitto con il primo comma della medesima disposizione.

Si è già sopra discorso che in tale disposizione, il legislatore delegato, in ossequio alla funzione deflattiva dell’istituto, non ha voluto estendere il potere di veto previsto dal comma 1 dell’art. 469, – “sentito il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono” – in relazioni alle ipotesi di archiviazione ivi specificate, anche al nuovo istituto della non punibilità per articolare tenuità del fatto.

Più controversa, invece, è la possibilità di applicare l’istituto di cui si discute all’esito del dibattimento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere compatibile l’istituto della esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. anche in tale fase, argomentando la tesi positiva dall’art. 651-bis c.p.p., in ordine all’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto possa essere pronunciata anche “in seguito a dibattimento” ciò decretando, senza alcun dubbio, l’applicabilità dell’istituto in esame anche all’esito della fase dibattimentale.

Chiarite le fasi del primo grado in ordine all’applicabilità del nuovo istituto ex art. 131-bis c.p., recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la precitata pronuncia del 2016, ha evidenziato come l’istituto in esame trovi applicazione anche in appello e, se non è stato possibile proporlo in tale grado, anche in Cassazione ove può essere, altresì, dedotto e rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p..

Dalla motivazione della Suprema Corte si discorre sulla natura sostanziale dell’istituto che disciplina l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevedendo, quindi, senz’altro una disciplina più favorevole.

Tale circostanza porta – secondo i giudici di legittimità – ad applicare l’art. 2, comma quattro, c.p., in relazioni ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, per l’effetto, a ragione della ratio garantista della norma applicata, l’indiscutibile diritto dell’imputato ad essere giudicato sulla base del trattamento a lui più favorevole in ogni grado del giudizio e il dovere del giudice di applicare d’ufficio la lex mitior.

[i] La presente traccia è estratta dal corso on-line Nel Diritto Formazione, “SOLO TEMI e sentenze – Magistratura Ordinaria – XII edizione” marzo 2017.

[ii] Il corrente elaborato costituisce un libero contributo dell’autore.

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